CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 29901/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3623/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 3538/2025depositata il 11/02/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della a [OSCURATO:SOCIETA] nel ricorso RG n.14175/2021, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3538/2025 emessa dalla Corte di cassazione – Prima Sezione Civile – il 19. 1.2025 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di Siena NPL 2018 e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore del predetto difensore dichiaratosi in atti antistatario delle stesse; -la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che, il ricorso non risulta essere stato notificato a controparte, in applicazione del principio di cui a Sez. Un. n. 4353/23, in luogo dell’inammissibilità che deriverebbe dall’omessa notifica dell’istanza, va disposta la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinviato il medesimoa nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti. P.Q.M Dispone la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinvia a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consigli