CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 38228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9ptffe le conclusioni>4-[OSCURATO:PERSONA]/p-TOCCI i>.4 *---tyteZczeiziuttz • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.A seguito di verifica di ufficio si è accertato che per l'udienza del 20 giugno 2024, nel procedimento relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo trascritto sul ruolo - per mero errore materiale- non reca la statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio. Vi erano conclusioni scritte e nota spese in procedura a trattazione scritta. 2. Va pertanto corretto l'errore materiale nel modo che segue. P.Q.M. Dispone che il ruolo di udienza del 20 giugno 2024 in relazione al procedimento n.15231/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia corretto nel senso che dopo le parole "cassa delle ammende" sia aggiunto il seguente periodo: " condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in data 16 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]