CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27847-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; — COlitt017.COITCliti — avverso la sentenza n. 117/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 117/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la inderogabilità, da parte della contrattazione collettiva, del principio di conservazione dell'anzianità sancito dall'art. 19 della legge n. 25/1955 e aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti a vedersi riconoscere gli scatti contrattuali con decorrenza dalla loro assunzione quali apprendisti. 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 19 luglio 2022, le ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione e agli atti del giudizio. 2. I controricorrenti, a mezzo del loro difensore, hanno accettato la rinuncia, con memoria del 26 settembre 2022, ma si sono opposti alla compensazione delle spese chiedendo la condanna delle società. 3. Tale accettazione, in quanto effettuata in modo condizionato, non può ritenersi valida ai fini della operatività dell'art. 391 cpc. 4. Orbene, va rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e Ric. 2021 n. 27847 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140). 5. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società ricorrenti: invero, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. n. 38902/2021; Cass. n. 40413/2021). 6. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari. 7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con attribuzione in favore dei Difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari. Così deciso i