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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 12795/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato sottoposto dal 05/10/2017 al 18/12/2019 alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 3 legge n. 146 del 2006, per i quali aveva riportato condanna in primo grado in data 26/03/2019 e dai quali era stato assolto, perché il fatto non sussiste, con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 765 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.

Rappresenta che il giudice della riparazione ha errato 1nel porre a fondamento del provvedimento di rigetto la partecipazione del ricorrente alla riunione del 27/02/2011, atteso che il fatto che non sussiste, secondo la sentenza irrevocabile di assoluzione, è proprio l'associazione di tipo mafioso contestata; che, invero, tale fatto storico, depurato dalla sua erronea qualificazione giuridica originaria, si riduce ad un mero incontro privato, per quanto caratterizzato da rituali desueti; che, dunque, la condotta del Dernasi non può essere considerata oggettivamente interpretabile in termini di partecipazione mafiosa, se il sodalizio stesso è stato giudicato privo di mafiosità; che, in conclusione, l'intervento coercitivo non è scaturito da una condotta intrinsecamente allarmante dell'odierno ricorrente, ma da una errata interpretazione giuridica del fenomeno da parte degli inquirenti, successivamente emendata in sede di cognizione con effetto retroattivo sulla natura stessa del fatto storico, privato di quella connotazione di illiceità penale che sola poteva giustificare l'allarme sociale.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché il travisamento del fatto con riferimento alla ritenuta definitività dell'accertamento sulla identificazione del ricorrente.

Osserva che il provvedimento impugnato si fonda sulla certa partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la difesa sin dalla fase cautelare abbia sempre contestato tale identificazione, evidenziando la possibile omonimia con altri soggetti presenti nello stesso contesto investigativo; che, peraltro, il giudice del merito non ha mai accertato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo ritenuto inutile l'esame delle singole posizioni a fronte della insussistenza del reato associativo; che, dunque, non possono essere recuperati accertamenti propri della fase cautelare, che è stata superata ed assorbita dal giudizio di cognizione.

2.3. In data 08/01/2026 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. In data 07/01/2026, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta 2detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv.

Rv. 257606 - 01, in motivazione).

Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione".

A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato.

Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01).

1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente 3provate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate, come nel caso che qui occupa.

In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 - 01).

1.3. Tutto ciò posto, resta da chiarire che l'autonomia del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa avvalersi di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266808 - 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.

1.4. Venendo al caso di specie, il primo motivo di ricorso si appalesa destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati.

In particolare, il giudice della riparazione ha posto a fondamento della configurabilità dell'elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza una specifica condotta materiale, costituita dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il [OSCURATO:PERSONA] di Wàngi, finalizzata alla costituzione di un'associazione segreta che aveva tutte le caratteristiche intrinseche di una locale di 'ndrangheta.

Trattasi di condotta accertata nel giudizio di merito di primo grado e, comunque, non esclusa dalla sentenza di assoluzione, pur se non positivamente affermata, atteso che la Corte di appello 4ha ritenuto superfluo detto accertamento, avendo giudicato non sussistente nella città svizzera di Frauenfeld la cellula 'ndranghetistica contestata, per mancanza della esteriorizzazione del metodo mafioso in quello specifico contesto socio-economico.

Dunque, una riunione segreta riproducente tutte le modalità, le formule ed i rituali tipici della società di 'ndrangheta facente capo alla casa madre calabrese di Fabrizia, nella quale viene "battezzata" la cellula locale, cui è seguita l'esternazione dell'odierno ricorrente, che si è dichiarato "conforme".

Orbene, detta condotta, pur se ritenuta non integrante gli estremi del reato contestato, ha all'evidenza costituito il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'[OSCURATO:PERSONA] procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, in tal modo contribuendo causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

In altri termini, il ricorrente è direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all'[OSCURATO:PERSONA] procedente di muovergli le accuse di cui all'imputazione e di applicargli la misura cautelare, in ragione della sua condotta sopra descritta, all'apparenza dimostrativa del suo inserimento nel contesto associativo oggetto di indagine.

1.5. Il secondo motivo, relativo al profilo dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.

Il giudice della riparazione, invero, ha evidenziato come il riconoscimento dell'odierno ricorrente, quale partecipante alla riunione del 27/02/2011 è stato effettuato dalla polizia giudiziaria mediante il raffronto dei fotogrammi che lo ritraggono mentre scende dall'autovettura e le foto fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] ed è confermato dalla circostanza per cui detto soggetto era arrivato presso il [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, dato quest'ultimo non contestato dalla difesa.

Orbene, a fronte di una siffatta articolata trama argomentativa, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il ricorso reitera le medesime doglianze già avanzate al giudice della riparazione, ritenute infondate con motivazione completa ed esaustiva dai giudici della Corte territoriale, con la quale il motivo non si misura, con la conseguenza che — come si diceva — risulta aspecifico.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 529/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione).

Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez.

U, n. 877/2022 cit.).

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato sottoposto dal 05/10/2017 al 18/12/2019 alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 3 legge n. 146 del 2006, per i quali aveva riportato condanna in primo grado in data 26/03/2019 e dai quali era stato assolto, perché il fatto non sussiste, con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 765 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che il giudice della riparazione ha errato 1nel porre a fondamento del provvedimento di rigetto la partecipazione del ricorrente alla riunione del 27/02/2011, atteso che il fatto che non sussiste, secondo la sentenza irrevocabile di assoluzione, è proprio l'associazione di tipo mafioso contestata; che, invero, tale fatto storico, depurato dalla sua erronea qualificazione giuridica originaria, si riduce ad un mero incontro privato, per quanto caratterizzato da rituali desueti; che, dunque, la condotta del Dernasi non può essere considerata oggettivamente interpretabile in termini di partecipazione mafiosa, se il sodalizio stesso è stato giudicato privo di mafiosità; che, in conclusione, l'intervento coercitivo non è scaturito da una condotta intrinsecamente allarmante dell'odierno ricorrente, ma da una errata interpretazione giuridica del fenomeno da parte degli inquirenti, successivamente emendata in sede di cognizione con effetto retroattivo sulla natura stessa del fatto storico, privato di quella connotazione di illiceità penale che sola poteva giustificare l'allarme sociale. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché il travisamento del fatto con riferimento alla ritenuta definitività dell'accertamento sulla identificazione del ricorrente. Osserva che il provvedimento impugnato si fonda sulla certa partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la difesa sin dalla fase cautelare abbia sempre contestato tale identificazione, evidenziando la possibile omonimia con altri soggetti presenti nello stesso contesto investigativo; che, peraltro, il giudice del merito non ha mai accertato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo ritenuto inutile l'esame delle singole posizioni a fronte della insussistenza del reato associativo; che, dunque, non possono essere recuperati accertamenti propri della fase cautelare, che è stata superata ed assorbita dal giudizio di cognizione. 2.3. In data 08/01/2026 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 07/01/2026, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta 2detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente 3provate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate, come nel caso che qui occupa. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 - 01). 1.3. Tutto ciò posto, resta da chiarire che l'autonomia del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa avvalersi di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266808 - 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale. 1.4. Venendo al caso di specie, il primo motivo di ricorso si appalesa destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati. In particolare, il giudice della riparazione ha posto a fondamento della configurabilità dell'elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza una specifica condotta materiale, costituita dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il [OSCURATO:PERSONA] di Wàngi, finalizzata alla costituzione di un'associazione segreta che aveva tutte le caratteristiche intrinseche di una locale di 'ndrangheta. Trattasi di condotta accertata nel giudizio di merito di primo grado e, comunque, non esclusa dalla sentenza di assoluzione, pur se non positivamente affermata, atteso che la Corte di appello 4ha ritenuto superfluo detto accertamento, avendo giudicato non sussistente nella città svizzera di Frauenfeld la cellula 'ndranghetistica contestata, per mancanza della esteriorizzazione del metodo mafioso in quello specifico contesto socio-economico. Dunque, una riunione segreta riproducente tutte le modalità, le formule ed i rituali tipici della società di 'ndrangheta facente capo alla casa madre calabrese di Fabrizia, nella quale viene "battezzata" la cellula locale, cui è seguita l'esternazione dell'odierno ricorrente, che si è dichiarato "conforme". Orbene, detta condotta, pur se ritenuta non integrante gli estremi del reato contestato, ha all'evidenza costituito il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'[OSCURATO:PERSONA] procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, in tal modo contribuendo causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. In altri termini, il ricorrente è direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all'[OSCURATO:PERSONA] procedente di muovergli le accuse di cui all'imputazione e di applicargli la misura cautelare, in ragione della sua condotta sopra descritta, all'apparenza dimostrativa del suo inserimento nel contesto associativo oggetto di indagine. 1.5. Il secondo motivo, relativo al profilo dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. Il giudice della riparazione, invero, ha evidenziato come il riconoscimento dell'odierno ricorrente, quale partecipante alla riunione del 27/02/2011 è stato effettuato dalla polizia giudiziaria mediante il raffronto dei fotogrammi che lo ritraggono mentre scende dall'autovettura e le foto fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] ed è confermato dalla circostanza per cui detto soggetto era arrivato presso il [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, dato quest'ultimo non contestato dalla difesa. Orbene, a fronte di una siffatta articolata trama argomentativa, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il ricorso reitera le medesime doglianze già avanzate al giudice della riparazione, ritenute infondate con motivazione completa ed esaustiva dai giudici della Corte territoriale, con la quale il motivo non si misura, con la conseguenza che — come si diceva — risulta aspecifico. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 529/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.). P. Q P.Q.M112.9.472.4 i • FUNZIOP;ir GTDott.ssa 'rene'
Sentenza Cassazione n. 12795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris