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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 32277/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23295/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 96 9 / 11/ 20 21 emessa dalla CTR Lombard ia il 10/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto Avviso accertamento avverso socio – Litisconsorzio necessario società –Nullità giudizio

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lodi avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno d’imposta 2015, un maggior reddito derivante dalla partecipazione nella “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” pari ad euro 73.441,00, con conseguente determinazione della maggiore imposta ai fini Irpef, dell’Add.

Reg. e dell’Add.

Com. e di un maggior contributo previdenziale, oltre a sanzioni ed interessi.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, uniformandosi alla decisione n. 3080/23/2019 della CTP di Milano, nel frattempo intervenuta, pronunciatasi sull’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società e agli altri soci.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la pronuncia adottata con riferimento alla società, sebbene non definitiva, era liberamente valutabile e che, essendo adeguatamente motivata e priva di vizi logici, era condivisibile.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. e 282 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza emessa dalla CTP di Milano sull’avviso di accertamento notificato alla società di cui il Guercio era socio non era provvisoriamente esecutiva, avendo natura costitutiva e non condannatoria.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato, con una motivazione apparente, che la pronuncia emessa nel giudizio che aveva coinvolto la società era comunque liberamente valutabile dal collegio e che, essendo adeguatamente motivata e priva di vizi logici, era condivisibile.

3. Preliminarmente, va dichiarata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio.

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez.

U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018).

Nel caso dispecie il giudizio nei gradi di merito si è svolto in mancanza della società e degli altri soci, litisconsorti necessari.Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che nonha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021). 4.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa - ex art. 383, comma 3, c.p.c. – alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, per la decisione nel merito , previa integrazione del contraddittorio.

Possono essere compensate integralmente le spese del giudizio , stante il rilievo d’ufficio della nullità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando d’ufficio,dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in differente composizione, per la decisione nel merito e compensa per intero le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23295/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 96 9 / 11/ 20 21 emessa dalla CTR Lombard ia il 10/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Avviso accertamento avverso socio – Litisconsorzio necessario società –Nullità giudizio 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lodi avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno d’imposta 2015, un maggior reddito derivante dalla partecipazione nella “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” pari ad euro 73.441,00, con conseguente determinazione della maggiore imposta ai fini Irpef, dell’Add. Reg. e dell’Add. Com. e di un maggior contributo previdenziale, oltre a sanzioni ed interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, uniformandosi alla decisione n. 3080/23/2019 della CTP di Milano, nel frattempo intervenuta, pronunciatasi sull’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società e agli altri soci. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la pronuncia adottata con riferimento alla società, sebbene non definitiva, era liberamente valutabile e che, essendo adeguatamente motivata e priva di vizi logici, era condivisibile. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. e 282 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza emessa dalla CTP di Milano sull’avviso di accertamento notificato alla società di cui il Guercio era socio non era provvisoriamente esecutiva, avendo natura costitutiva e non condannatoria. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato, con una motivazione apparente, che la pronuncia emessa nel giudizio che aveva coinvolto la società era comunque liberamente valutabile dal collegio e che, essendo adeguatamente motivata e priva di vizi logici, era condivisibile. 3. Preliminarmente, va dichiarata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008; conf. Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018). Nel caso dispecie il giudizio nei gradi di merito si è svolto in mancanza della società e degli altri soci, litisconsorti necessari.Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che nonha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021). 4.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa - ex art. 383, comma 3, c.p.c. – alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, per la decisione nel merito , previa integrazione del contraddittorio. Possono essere compensate integralmente le spese del giudizio , stante il rilievo d’ufficio della nullità. P.Q.M. La Corte, pronunciando d’ufficio,dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in differente composizione, per la decisione nel merito e compensa per intero le spe
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