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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46516/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli il 21 aprile 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione cori cui il 28 giugno 2011 il Tribunale di Napoli ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 1999, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. 2.[OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con il quale censura violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo i Giudici di merito valutato la insussistenza nel caso di specie di cause di non punibilità. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi). 3.1.Con il primo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato associativo. 3.2.Con l'ulteriore motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 4.Entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate. 4.1.Trascura, infatti, il ricorso proposto nell'interesse di Capaldo che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene nella sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito sia in tema di affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio (trattamento sanzionatorio che, comunque, è sorretto da motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica). 4.2.11 ricorso nell'interesse di Verducci si risolve in affermazioni estremamente vaghe ed aspecifiche e, in sostanza, prive delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento. 5.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli il 21 aprile 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione cori cui il 28 giugno 2011 il Tribunale di Napoli ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 1999, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. 2.[OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con il quale censura violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo i Giudici di merito valutato la insussistenza nel caso di specie di cause di non punibilità. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi). 3.1.Con il primo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato associativo. 3.2.Con l'ulteriore motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 4.Entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate. 4.1.Trascura, infatti, il ricorso proposto nell'interesse di Capaldo che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene nella sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito sia in tema di affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio (trattamento sanzionatorio che, comunque, è sorretto da motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica). 4.2.11 ricorso nell'interesse di Verducci si risolve in affermazioni estremamente vaghe ed aspecifiche e, in sostanza, prive delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento. 5.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ot
Sentenza Cassazione n. 46516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris