CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16613/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il 18 maggio 2022 Pagano aveva manifestato ostilità e comportamenti minacciosi nei confronti dell'equipe terapeutica e dei pazienti e, nella giornata successiva, lo stesso si era allontanato dalla struttura. Tale atteggiamento, pertanto, è stato ritenuto sintomatico dell'inidoneità della misura a condurre a effetti risocializzanti mediante il trattamento terapeutico predisposto. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che Pagano, recluso nella Casa circondariale di Ancona, il 9 giugno 2022 era stato sorpreso in possesso di 15,5 grammi di hasish. Il giudice di merito, quindi, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dal condannato e la breve durata della misura alternativa, in modo ineccepibile ha revocato il beneficio con effetto ex tunc. Anche nelle ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 T.U. stup., infatti, il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare la pena residua da espiare, tenuto conto delle limitazioni della libertà personale patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo di affidamento (Sez. 1, n. 43928 del 28/10/2004, Sbrogiò, Rv. 229824); qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del