CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 31393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 17725-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/05/2017e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -2- 1.[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce–Sezione distaccata di Maglie, il [OSCURATO:PERSONA] sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA](d’ora innanzi, anche: il Condominio), per far dichiarare l’inesistenza, in favore di esso Condominio, di qualsivoglia servitù di passaggio dalla pubblica via Tevere e sino all’area scoperta di circa 400 mt. a carico della fascia di terreno di proprietà dell’attrice, avente lunghezza di ml. 40 e larghezza di circa ml. 10e facente parte di un lotto di maggiore consistenza di sua proprietà. Chiedeva ordinarsi al Condominio di astenersi dall’accedere e transitare sulla proprietà dell’attrice. 2. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e avanzava domanda riconvenzionale volta a fare dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, sulla fascia di terreno in questione. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva la costituzione di detta servitù in via coattiva, deducendo che l’area destinata a parcheggio delle unità abitative del Condominio era raggiungibile solo dalla striscia di terreno in questione. Nelle note ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. avanzava inoltre eccezione di usucapione (dalla lettura degli atti non è dato sapere se riferita all’acquisto dell’intero fondo controverso) avverso la domanda attorea. 3. Con sentenza n. 1259/2014 il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile la domanda e l’eccezione riconvenzionale formulate dal Condominio(la prima per difetto di legittimazione dell’amministratore condominiale, la seconda per tardività); dichiarava l’inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto reale dalla pubblica via Tevere all’area nord- ovest del Condominio a carico del fondo di proprietà dell’attrice Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -3- e ordinava al Condominio di astenersi dall’accesso, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza il Condominio proponeva appello, articolato in quattro motivi: - con il primo motivo censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibili la domanda e l’eccezione riconvenzionale da esso formulate; - con il secondo motivo adduceva che l'attrice non avesse fornito la prova di essere titolare del diritto per cui agiva; - con il terzo motivo insist eva nella domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio e in quella proposta in via subordinata di costituzione di servitù coattiva; -con il quarto motivo impugnava la regolazione delle spese di giudizio. 5. Con sentenza n. 484/2017, resa in contradditorio con [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Lecce respingeva il proposto appello. La decisione della corte distrettuale, per quanto qui rileva, così statuiva: - ri gettava il primo motivo di appello, confermando l’inammissibilità della domanda riconvenzionale volta a fare dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla citata striscia di terreno e della richiesta formulata in via subordinata di costituzione , sulla stessa area, di servitù coattiva di passaggio ex art. 1032 c.c. a causa del difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del condominio, non munito di mandato speciale conferito da ciascun condomino. Rilevava che nessuna censura era stata avanzata contro la tardività dell’eccezione di usucapione avanzata con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -4- -rigettava il secondo motivo di appello con motivazioni che possono essere omesse perché non interessano il ricorso proposto; -respingeva il terzo motivo di appello richiamando il difetto di legittimazione processuale del Condominio riguardo alla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù, rinviando alle argomentazioni addotte a rigetto del primo motivo; quanto alla richiesta di costituzione di servitù coattiva, riteneva non interclusa l'area retrostante alle unità abitative alla quale si pretende di accedere attraverso la fascia di proprietà Valentini; -riteneva assorbito il quarto motivo. 6. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di ricorso. 7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 9. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “ Vizio di motivazione – travisamento della prova – violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 cod. civ. in rapporto agli articoli 2697 e 2727 cod. civ, 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.)”. [OSCURATO:PERSONA] ha impugna to la pronuncia della Corte territoriale solo nella parte in cui la stessa ha rigettato nel merito la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata in primo grado e in grado di appello, volta a ottenere la Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -5- costituzione della servitù di passaggio coattivo sulla striscia di terreno di proprietà Valentini. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato ponendo a fondamento del rigetto del motivo di appello il convincimento che l’area retrostante le unità abitative del [OSCURATO:PERSONA] non risultasse interclusa, data la presenza di uno stradone che costeggia tutto il confine dell’area condominiale, risultante dai rilievi fotografici e/o fotoplanimetrici. A detta dell’istante l’ affermazione della C orte di appello, ritenuta apodittica, sarebbe sconfessata dalla documentazione presente in atti e prodotta dalla stessa attrice, dalla quale emerge l’assenza di uno stradone (del quale neppure era accertata la disponibilità del Condominio) nell’area retrostante le unità abitative del Condominio. L’accesso a tale area, risultante interclusa, avviene solo tramite il lotto di terreno di proprietà della resistente. 2.- Il motivo è inammissibile per quanto di seguito esposto. Come il Collegio ha già precisato, i l ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza n. 484 / 2017 nella sola parte in cui la Corte distrettuale ha esaminato la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art . 1032 c .c. formulata dal C ondominio con il secondo punto del terzo motivo di appello. Il giudice di seconda istanza ha al riguardocosì deciso (p. 6 della sentenza):“Con il terzo motivo di appello (il Condominio) insiste sulla domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio e sulla subordinata di costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art 1032 c.c. Sul primo punto si richiama la motivazione sul primo motivo di appello; sul secondo punto è sufficiente rilevare che dagli stessi rilievi planimetrici allegati Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -6- dall'appellante l'area retrostante le unità abitative alla quale si pretende di accedere attraverso la fascia di proprietà Valentini non risulta interclusa, emergendo evidente la presenza di uno stradone che costeggia tutto il confine dell'area condominiale”. Nel passaggio motivazionale riguardante il primo motivo di appello, cui il giudice di seconde cure rimanda, si legge : “ il motivo di appello va rigettato perché la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e ribadita nelle conclusioni dell'appello … è volta a ‘ dichiarare in favore del condominio Canova … l'intervenuto a cquisto per usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici , sulla citata striscia di terreno’ e in via subordinata ha chiesto la costituzione della servitù coattiva di passaggio … il riconoscimento di un diritto reale ( servitù di passaggio ) a favore del Condominio e quindi dei singoli condomini, non munito di mandato speciale da parte di tutti i condomini medesimi, è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del condominio”. Specifica la sentenza che la proposizione di una domanda diretta all’estensione della proprietà comune “mediante declaratoria di appartenenza del condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione , implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea ai dai poteri di rappresentanza dell'amministratore”. Sostiene la controricorrente che il Condominio non ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda per il rilevato difetto di legittimazione passiva dell’amministratore , già riconosciuto dal giudice di prima istanza, sì che sul punto si è formato il giudicato, in quanto “ la statuizione di Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -7- inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio per ottenere la costituzione di servitù di passaggio pedonale e veicolare - vuoi a titolo originario per usucapione vuoi indipendenza della dedotta interclusione del fondo quale servitù coattiva – è tout court preclusiva di ogni successiva valutazione nel merito della citata domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio per usucapione e/o coattiva”.Nel controricorso viene richiamata la giuris p rudenza di questaCorte volta ad affermare che q ualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della ‘ potestas iudicandi ’ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tali enunciazioni, che sono da considerarsi prive di ogni giuridica rilevanza. Il ricorrente, anche nella memoria difensiva, evidenzia a contrario l’interesse ad impugnare comunque lo specifico passaggio della decisione, per evitare la formazione del giudicato sulla non interclusione del fondo. 3. - Così ricostruita la motivazione della decisione, nel rapporto con il contenuto della domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio di riconoscimento della servitù di passaggio per usucapione e subordinatamente di costituzione della stessa in via coattiva per interclusione del fondo , oltre che leposizioni difensive delle parti al riguardo , si deve rilevare quanto segue. Un’attenta lettura dell’iter motivazionale della decisione impugnata consente di rilevare che il giudice a quoha “ scisso ” la domanda riconvenzionale “principale” di usucapione della servitù di passaggio e la domanda riconvenzionale “subordinata” di costituzione della servitù coattiva, ponendo il Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -8- difetto di legittimazione passiva, già rilevato dal primo giudice, a fondamento del (solo) rigetto della domanda riconvenzionale proposta in via principale, mentre, per respingere la domanda riconvenzionale “subordinata”, ha fatto leva sull’applicazione del principio della “ragione più liquida” , come emerge chiaramente dall’incipit del capo della sentenza ( “ è sufficiente rilevare che…”). Il giudice a quo non si è dunque “ spogliato della ‘potestas iudicandi’in relazione al merito della controversia”, ma – sullo specifico punto – ha deciso nel merito la stessa , facendo corretta applicazione della norma presunta violata. In effetti, è ictu oculi evidente che l’edificio condomini ale gode di un accesso alla via pubblica, posto che in caso diverso dovrebbe derivarne la conseguenza che l’area sulla quale sorge lo stesso è interclusa. Il ricorrente– che al riguardo invoca impropriamente, nella rubrica del motivo, il travisamento della prova – incorre palesemente in un equivoco, quando afferma che dai documenti prodotti emergerebbe che sul “confine retrostante della particella 397” (quella attualmente adibita a parcheggio) non esiste alcun stradone, quando la decisione impugnata ha rilevato, dalla stessa documentazione prodotta in causa dal ricorrente, che “l’area retrostantele unità abitative” non risulta interclusa per effetto della presenza di un o stradone che costeggia tutto il confine del condominio ( ndr: i corsivi sono aggiunti). Le deduzioni sono dunque di per sé irrilevanti ai fini della censura della sentenza impugnata. 4.-A seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della Ric. 2017 n. 17725 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -9- controricorrente, e per lei al suo procuratore, dichiaratosi antistatario, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 645,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Spese distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore im