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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 22969/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) '[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Velletri non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria in relazione ai reati di tentativo di rapina impropria e lesioni personali.

L'indagato, dopo aver sottratto dei beni dagli scaffali di un supermercato, superate le casse senza corrisponderne il prezzo, dopo essere stato bloccato dall'addetto alla sicurezza, aveva restituito la merce e lo aveva spintonato (fino a procurargli lesioni personali) per guadagnarsi l'impunità allorché aveva compreso che sarebbero arrivati i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari avevano proceduto all'arresto.

Il Tribunale, tenuto conto che la merce sottratta era già stata restituita, non ha ritenuto che sussistesse lo stato di flagranza o di quasi flagranza, mancando la diretta percezione del fatto-reato da parte dei carabinieri, che si erano basati solo sulle dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza e degli altri lavoratori del supermercato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la convalida dell'arresto.

Il ricorrente sostiene che, al momento dell'arresto, fosse presente lo stato di quasi-flagranza, rinvenibile dal contesto generale, valutato ex ante, e dalla corretta interpretazione della nozione di "tracce del reato", sfuggita al Tribunale, e ricomprendente «l'atteggiamento complessivamente tenuto dall'autore del fatto o dalla persona offesa e che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria». [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è infondato.

Nel caso in esame l'arresto in flagranza è stato operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite da terzi mancando negli operanti la diretta percezione del fatto reato, non si verte, dunque, né in ipotesi di flagranza che presuppone che l'autore del reato sia colto nell'atto di commetterlo, né in ipotesi di quasi flagranza la quale implica che gli operanti sorprendano l'autore del reato con cose o tracce dalle quali possa desumersi che egli ha appena commesso il reato ( nel caso in esame Hatija aveva già restituito la refurtiva).

La polizia giudiziaria, in altre parole, al momento dell'intervento, non aveva avuto diretta contezza del fatto ma solo che l'autore del reato fosse stato bloccato dall'addetto alla sicurezza del supermercato quest'ultimo quindi ha bloccato l'autore del reato ai sensi dell'art. 382 c.p.p., esercitando una facoltà non consentita non rientrando la tentata rapina impropria nel novero dei reati di cui all'art. 380 c.p.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.2.Va ribadito, in sostanza, il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016 ), Rv. 267591; Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017 ) Rv. 270104 ).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deliberato in Roma il 24.03.2023.

Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] IL 25 MAG. 2e23 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) '[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Velletri non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria in relazione ai reati di tentativo di rapina impropria e lesioni personali. L'indagato, dopo aver sottratto dei beni dagli scaffali di un supermercato, superate le casse senza corrisponderne il prezzo, dopo essere stato bloccato dall'addetto alla sicurezza, aveva restituito la merce e lo aveva spintonato (fino a procurargli lesioni personali) per guadagnarsi l'impunità allorché aveva compreso che sarebbero arrivati i carabinieri. Giunti sul posto, i militari avevano proceduto all'arresto. Il Tribunale, tenuto conto che la merce sottratta era già stata restituita, non ha ritenuto che sussistesse lo stato di flagranza o di quasi flagranza, mancando la diretta percezione del fatto-reato da parte dei carabinieri, che si erano basati solo sulle dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza e degli altri lavoratori del supermercato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la convalida dell'arresto. Il ricorrente sostiene che, al momento dell'arresto, fosse presente lo stato di quasi-flagranza, rinvenibile dal contesto generale, valutato ex ante, e dalla corretta interpretazione della nozione di "tracce del reato", sfuggita al Tribunale, e ricomprendente «l'atteggiamento complessivamente tenuto dall'autore del fatto o dalla persona offesa e che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria». [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è infondato. Nel caso in esame l'arresto in flagranza è stato operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite da terzi mancando negli operanti la diretta percezione del fatto reato, non si verte, dunque, né in ipotesi di flagranza che presuppone che l'autore del reato sia colto nell'atto di commetterlo, né in ipotesi di quasi flagranza la quale implica che gli operanti sorprendano l'autore del reato con cose o tracce dalle quali possa desumersi che egli ha appena commesso il reato ( nel caso in esame Hatija aveva già restituito la refurtiva). La polizia giudiziaria, in altre parole, al momento dell'intervento, non aveva avuto diretta contezza del fatto ma solo che l'autore del reato fosse stato bloccato dall'addetto alla sicurezza del supermercato quest'ultimo quindi ha bloccato l'autore del reato ai sensi dell'art. 382 c.p.p., esercitando una facoltà non consentita non rientrando la tentata rapina impropria nel novero dei reati di cui all'art. 380 c.p.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.2.Va ribadito, in sostanza, il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016 ), Rv. 267591; Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017 ) Rv. 270104 ). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma il 24.03.2023. Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] IL 25 MAG. 2e23 IL
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