CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Giugliano in Campania il 15/6/1965 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 24/2/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, condannandolo alla pena di anni nove di reclusione ed euro 1600,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione e/o erronea applicazione degli art. 110,629,628, commi 1 e 3,cod.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato. La difesa, dopo aver richiamato gli estremi fattuali dell'ipotesi estorsiva contestata al prevenuto, lamenta che la Corte territoriale, pur affermando di condividere il percorso argomentativo del primo giudice, ha dato un'interpretazione difforme del compendio captativo, asserendo che la richiesta estorsiva in danno del Bruno, soggetto titolare di un'agenzia di raccolta di scommesse sportive, aveva avuto ad oggetto il "pizzo" spettante al clan dei casalesi a fronte dell'autorizzazione concessa alla p.o. a distribuire polizze false sul territorio mentre secondo i primi giudici la decisione di taglieggiare la vittima sarebbe insorta dalla constatazione del volume attinto dall'attività illecita del Bruno. Aggiunge il difensore che risulta illogica la valutazione della intercettazione ambientale richiamata a pag. 6 della sentenza impugnata, da cui si è tratto il convincimento che l'imputato avrebbe consigliato ai materiali estorsori finanche la quota di "pizzo" da richiedere al Bruno, senza considerare che attendibilmente l'interesse alla quantificazione degli introiti della vittima da parte del [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione nell'individuazione della percentuale che gli imputati intendevano incassare entrando in affari con la stessa e vendendo direttamente le polizze auto. La difesa segnala, inoltre, che la Corte d'Appello, come già il primo giudice, ha escluso che il Bruno sia stato costretto alla consegna delle credenziali di accesso alla piattaforma per la produzione di polizze false, risultando dalle emergenze acquisite che le stesse non erano nell'esclusiva disponibilità della p.o., tanto che le stesse venivano disvelate nel corso di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche. Pertanto, secondo il difensore, in assenza di prova che lo Sportiello abbia partecipato all'attività estorsiva quale basista, individuando la vittima, il medesimo doveva essere assolto dall'addebito contestato al capo B); 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 7 D.I. 152/91 (ora 416bis.1 cod.pen.). La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa argomentando in ordine alla conoscenza da parte del ricorrente della condotta estorsiva e della destinazione dei proventi della condotta al clan dei casalesi e, in particolare, alla fazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], richiamando -altresì- l'assenza di qualsiasi personale deduzione dell'imputato circa la mancata conoscenza del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e dei complici nel sodalizio criminale. Rimarcata la natura soggettiva della circostanza, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha omesso di precisare sulla base di quali specifici elementi ha ritenuto la consapevolezza dello Sportiello che il [OSCURATO:PERSONA] e i complici intendevano agire a beneficio delle finanze del clan camorristico, non risultando nel presente procedimento acquisite prove in ordine all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA],di Ciccarelli e di Zara al sodalizio mafioso o, quantomeno, elementi che avrebbero dovuto indurre l'imputato a ritenere i predetti appartenenti al clan, ed avendo i giudici d'appello trascurato che l'asserito mandante dell'azione estorsiva, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto per i fatti a giudizio. La Corte di merito ha, inoltre, trascurato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che l'imputato aveva venduto il software per le polizze false anche a tale [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan dei Mallardo, nonché quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], già cassiere di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che nelle casse del clan confluivano gli introiti delle scommesse clandestine, dei falsi sinistri e delle truffe assicurative ma non di quelle cd. dei cinque giorni perché di importo irrisorio, ed ha escluso di aver contabilizzato i proventi dell'estorsione in danno del Bruno; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione quale prova a carico del legittimo esercizio della facoltà di non rispondere. Dopo aver richiamato i contorni del diritto al silenzio per come delineati dalla giurisprudenza interna e dalle fonti convenzionali, la difesa lamenta che nel caso di specie difetta quel coacervo di elementi gravi e significativi suscettibili di giustificare, in via del tutto sussidiaria e complementare, il riferimento operato dalla Corte di merito all'assenza di giustificazioni da parte del prevenuto, sicché il diritto al silenzio nella motivazione della sentenza impugnata si traduce in un'inaccettabile inversione della prova; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunione poiché la sentenza impugnata, a fronte del ruolo di basista ascritto al prevenuto, non ha ritenuto di chiarire le ragioni che giustificano l'applicazione dell'aggravante allo Sportiello, non sussistendo elementi che attestino che il ricorrente fosse a conoscenza che il contatto estorsivo ai danni del Bruno sarebbe avvenuto ad opera di due o più persone, avendo egli intrattenuto rapporti nella fase che si assume ideativa con il solo [OSCURATO:PERSONA]; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna valutazione delle doglianze difensive che avevano segnalato la marginalità del ruolo del prevenuto e la contenuta offensività del fatto attestata dalla tenuità del provento dell'attività estorsiva.[OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure in punto di conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente per l'addebito di cui al capo B) sono manifestamente infondate. La tesi difensiva di un sostanziale travisamento del compendio intercettivo asseritamente denotato dalla difforme ricostruzione da parte dei giudici di merito della genesi dell'estorsione ai danni del Bruno è destituita di fondamento. Le prove acquisite in dibattimento ed analiticamente scrutinate dal primo giudice danno pieno riscontro alla prospettazione accusatoria secondo cui i coimputati, separatamente giudicati e condannati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzarono in veste di esecutori materiali e sulla base delle informazioni acquisite dallo Sportiello, la condotta estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto al versamento di un importo mensile di circa seimila euro per la commercializzazione di polizze false nel territorio del clan, attività poi autonomamente intrapresa anche dai predetti con l'essenziale collaborazione del ricorrente, dando vita ad un'associazione oggetto di contestazione al capo D), dedita in via esclusiva alla produzione e commercializzazione di polizze false. In relazione a detto addebito il primo giudice pronunziava assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato per effetto dell'intervenuta depenalizzazione dei falsi in scrittura privata costituenti i reati fine del sodalizio. Il Tribunale, adesivannente richiamato dalla Corte di merito, ha analiticamente scrutinato gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le altre fonti dichiarative e documentali acquisite evidenziando che, al di là delle parziali ammissioni del Bruno, l'azione illecita è stata accuratamente ricostruita attraverso le conversazioni intercettate in ambientale sull'autovettura in uso al Ciccarelli, utilizzata dai coimputati per portarsi presso la sede dell'agenzia di scommesse della vittima in occasione della richiesta estorsiva. Quanto alla specifica posizione dello Sportiello, il primo giudice (pag. 50 e segg.) ha evidenziato che dalle intercettazioni acquisite in atti consta che il prevenuto aveva avuto contatti non solo con il [OSCURATO:PERSONA] ma anche con il Ciccarelli e lo Zara, risultando documentato un incontro tenutosi a casa del ricorrente nei primi giorni del settembre 2011, nel corso del quale l'imputato aveva fornito agli interlocutori informazioni circa il software utilizzato dal Bruno per la produzione di polizze false, da lui stesso allestito, e sui ricavi derivanti dalla commercializzazione delle stesse, come emerge nitidamente dalla conversazione tra Ciccarelli e [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'incontro in cui i colloquianti dimostrano di aver parlato con "Gino" anche dell'entità della somma da esigere a titolo di "pizzo". Consta inoltre che il giorno prima della richiesta estorsiva veniva captata una conversazione nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allo Sportiello informazioni su come raggiungere l'abitazione del Bruno in Casagiove, e e).) successivamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA] assicurava al prevenuto che tutto era stato positivamente "risolto". La valutazione del compendio probatorio acquisito, contrariamente a quanto assume la difesa, è esente da censura in quanto giuridicamente corretta e sostenuta da una motivazione che non mostra contraddittorietà interne, aporie e manifeste illogicità, avendo la sentenza impugnata fornito congrua risposta alle obiezioni difensive sicché non può darsi ingresso alla richiesta di una rilettura orientata in senso liberatorio delle emergenze dibattimentali, preclusa in sede di legittimità. 2. Destituito di pregio è anche il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa. I giudici di merito hanno ampiamente chiarito sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], cassiere del clan succeduto al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e alla luce della specifica conversazione al riguardo intercorsa tra Ciccarelli e [OSCURATO:PERSONA], che i proventi dell'attività estorsiva in danno del Bruno erano destinati a confluire direttamente nella cassa del clan al fine di sostenere gli affiliati ristretti in carcere e le loro famiglie, mentre i proventi conseguenti alla commercializzazione delle polizze false restavano, almeno in parte, nella disponibilità dei responsabili dell'attività illecita. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Nella specie, la stretta confidenzialità denotata dal tenore delle conversazioni intrattenute dal prevenuto con il [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza della finalizzazione delle informazioni trasmesse allo stesso e a Zara e Ciccarelli, l'immediato e contestuale coinvolgimento del prevenuto nella realizzazione del progetto criminoso contestato al capo D), avvenuto sotto l'egida del clan che sosteneva i costi d'aggiornamento dei software, sono tutti elementi che rendono logicamente insostenibile la tesi dell'ignoranza del prevenuto in ordine alla riferibilità della richiesta estorsiva al clan d'appartenenza degli autori materiali né potendo dubitarsi, alla luce delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dell'intraneità al sodalizio degli stessi. 3. Il terzo motivo sulla violazione del diritto al silenzio è manifestamente infondato giacché muove dal presupposto, che non trova riscontro in atti, circa l'assenza di elementi probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità. Al contrario, si è innanzi detto della piena attitudine dimostrativa delle fonti captative e dichiarative acquisite in atti sicché il richiamo della Corte territoriale all'assenza di prospettazioni alternative per effetto dell'esercizio del diritto al silenzio non implica alcuna scorciatoia probatoria, risolvendosi nella mera constatazione del difetto di allegazioni del prevenuto a confutazione degli esiti probatori a suo carico. Questa Corte ha più volte affermato il principio che il Collegio condivide secondo cui in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682; Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Rv. 279246- 02). 4. Il quarto motivo che revoca in dubbio l'applicabilità al prevenuto dell'aggravante delle più persone riunite concerne un profilo non devoluto in appello e, comunque, manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, reiteratamente evidenziato che, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987; n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 ; Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126). 5. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al conclusivo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale espresso un motivato giudizio di congruità della pena, evidenziandone l'attestazione ai minimi edittali e segnalando l'inesistenza di elementi apprezzabili ai fini dell'invocata mitigazione. Peraltro, gli argomenti che la difesa assume pretermessi appaiono smentiti dalla complessiva ricostruzione dei fatti a giudizio, dovendo escludersi che il ruolo ricoperto dal prevenuto nell'ideazione e programmazione dell'azione estorsiva si presti ad una qualificazione in termini di marginalità (pag. 6) ovvero che la condotta risulti sprovvista di significativa offensività. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d