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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11028/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29995-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 670, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AI ,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2132/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato, in relazione a due, tra più rapporti di lavoro controversi, la domanda di accertamento negativo della loro natura subordinata;

2. la Corte territoriale, richiamati i principi di questa Corte in relazione al valore probatorio dei verbali ispettivi, ha osservato come le dichiarazioni acquisite in sede amministrativa avessero trovato riscontro nelle deposizioni raccolte in sede giudiziale e nella documentazione acquisita;

3. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, affidato a due motivi;

4. l'INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ; [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 cod.civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; Ric. 2020 n. 29995 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2-

7. parte ricorrente censura la valutazione probatoria dei verbali ispettivi ed assume che la Corte di merito avrebbe acriticamente aderito alle risultanze degli stessi, in tal modo attribuedo agli stessi un valore non consentito;

8. con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod.civ. in relazione all'art. 2094 cod.civ;

9. si imputa alla sentenza di non aver considerate la volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto;

10. risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso;

11. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 febbraio 2020;

12. il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2015.

E', quindi, applicabile l'art. 327 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, nr. 69: il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;

13. si tratta di controversia che rientra tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod.proc.civ., per le quali l'art. 3 legge nr. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;

14. va considerata, altresì, la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'il maggio 2020 (dettata, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, nr. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, nr. 23, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 ) per complessivi 63 giorni;

15. tutto ciò premesso, il termine per il ricorso in cassazione scadeva in data 20 ottobre 2020;

15. nella specie, invece, il ricorso è del 20 novembre 2020 e risulta notificato, telematicamente, in data 23 novembre 2020;

16. esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile; Ric. 2020 n. 29995 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3-

17. nulla deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in assenza di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS;

18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA]. ssa Ma rg herit one DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29995-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 670, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AI ,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2132/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato, in relazione a due, tra più rapporti di lavoro controversi, la domanda di accertamento negativo della loro natura subordinata; 2. la Corte territoriale, richiamati i principi di questa Corte in relazione al valore probatorio dei verbali ispettivi, ha osservato come le dichiarazioni acquisite in sede amministrativa avessero trovato riscontro nelle deposizioni raccolte in sede giudiziale e nella documentazione acquisita; 3. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, affidato a due motivi; 4. l'INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 cod.civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; Ric. 2020 n. 29995 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- 7. parte ricorrente censura la valutazione probatoria dei verbali ispettivi ed assume che la Corte di merito avrebbe acriticamente aderito alle risultanze degli stessi, in tal modo attribuedo agli stessi un valore non consentito; 8. con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod.civ. in relazione all'art. 2094 cod.civ; 9. si imputa alla sentenza di non aver considerate la volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto; 10. risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso; 11. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 febbraio 2020; 12. il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2015. E', quindi, applicabile l'art. 327 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, nr. 69: il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 13. si tratta di controversia che rientra tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod.proc.civ., per le quali l'art. 3 legge nr. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; 14. va considerata, altresì, la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'il maggio 2020 (dettata, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, nr. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, nr. 23, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 ) per complessivi 63 giorni; 15. tutto ciò premesso, il termine per il ricorso in cassazione scadeva in data 20 ottobre 2020; 15. nella specie, invece, il ricorso è del 20 novembre 2020 e risulta notificato, telematicamente, in data 23 novembre 2020; 16. esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile; Ric. 2020 n. 29995 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- 17. nulla deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in assenza di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS; 18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess art. 13, comma 1 -bis, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA]. ssa Ma rg herit one DEPOSIT
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