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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00306/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FOUGNI Abdelaziz - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (essendo stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/04/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e c:omunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, imperniato sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di plurimi precedenti e sulla mancanza di segni di ravvedimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rortia, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FOUGNI Abdelaziz - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (essendo stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/04/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e c:omunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, imperniato sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di plurimi precedenti e sulla mancanza di segni di ravvedimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rortia, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00306/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris