CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 47478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. S. Bighellini, che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, allegando atti a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano applicava, sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge ed erronea qualificazione giuridica del fatto, in relazione agli artt. 61, n. 11 -quater cod. pen. e 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. Erroneamente è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 -quater cod. pen., posto che l'imputato al momento del fatto era sottoposto al percorso di messa alla prova e non ad una misura alternativa alla detenzione. L'aumento di pena è pertanto illegale. 2.2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Il Tribunale, nel calcolare la pena, ha applicato un aumento di pena non richiesto dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il secondo motivo è inammissibile, posto che, come ha rilevato lo stesso ricorrente, la pena finale indicata nel dispositivo è quella concordata tra le parti (pari ad un anno di reclusione e euro 1.400 di multa) e il Tribunale è soltanto incorso in un evidente errore redazionale nella motivazione indicando in "due anni" anziché in "due mesi" l'aumento intermedio (tra tante, sulla indeducibilità di tale errore, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915). 3. Quanto al primo motivo, è principio pacifico in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). E' parimenti principio consolidato che sia inammissibile l'impugnazione che denunci l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra tante, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 2, n. 38089 del 23/09/2022; Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015). Nel caso in esame, la circostanza fattuale dedotta dal ricorrente non emerge né dalla imputazione né dalla sentenza impugnata che afferma che l'imputato era destinatario di una misura alternativa alla detenzione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore d