CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. civ. e 46 comma 1 del d.lgs. n.546/1992 per cessazione della materiadel contendere, oltre che l ’ infondatezza. LaCorte osserva che la censura, a differenza di quanto ritenuto in con- troricorso,è specifica perch é diretta a colpire il pertinente capo della sentenzaimpugnata. In secondo luogo, dal fatto che il ricorso sia in- centratosu alcuni rilievi - in particolare quanto al primo motivo circa i costicontabilizzati in violazione del principio di competenza per un im- porto complessivo di Euro 1. 276.387,84 - deriva il giudicato interno conriferimenti alle riprese non oggetto di impugnazione ma certo non l’inammissibilitàdel motivo. 7. Sempre in via preliminare viene eccepita l ’ inammissibilit à anche della seconda doglianza per asserita doppia pronuncia di merito con- formeperché il punto 13 dell ’ avviso di accertamento, oggetto del mo- tivo, presumerebbe l ’ antieconomicit à della condotta tenuta dalla su- bappaltanteche invece il giudice di merito ha escluso anche tramite le risultanzedell’accertamento peritale cui ha aderito. L’eccezionenon pu ò trovare ingresso perch é dalla lettura della motiva- zionedella CTR non si evince in alcun modo l ’ esclusione dell ’ antieco- nomicitàdella gestione, come prospettato da parte contribuente. 8.I due motivi alla base del ricorso principale, strettamente connessi, nonpossono trovare ingresso. Innanzitutto ben poteva la CTR disporre laconsulenza tecnica e, qualora il giudice del merito aderisca al parere delconsulente tecnico d ’ ufficio, non si configura di p er s é una motiva- zioneal di sotto del minimo costituzionale (cfr. Cass. n.8053/2014). Inoltre,il giudice è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poi- chél'accettazione del parere, delineando il percorso logico della deci- sione,ne costituisce adeg uata motivazione, non suscettibile di censure insede di legittimit à , ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del per- corsoargomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal con- sulente. Diversaè l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sianostate avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consu- lentidi parte che dai difensori e, in tal caso il giudice del merito, per nonincorrere nel viz io ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propriaadesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 11917 del 06/05/2021, Rv. 661257 - 01), ma nessuno dei duemotivi in disamina è configurato come vizio motivazionale. 9.Inoltre, allorquando il giudice del merito aderisca al parere del con- sulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poich é l'accettazione del parere, delinea ndo il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile dicensure in sede di legittimit à , ben potendo il richiamo, anche "per relationem"dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione delpercorso argome ntativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560- 01), e non vi sono ragioni per non aderire agli insegnamenti cheprecedono anche nel caso di specie in cui la sentenza di a ppello ha compiutouna ragionata adesione alla consulenza tecnica, non priva di motivazionecritica (ad es., cfr. ultima pagina sentenza: « nell ’ esami- nare le pattuizioni contrattuali e gli importi contabilizzati ( … ) il con- frontotra gli stati di avanzamento di pari numero tra contratto di ap- paltoe contratto di sub appalto non ha alcun senso in quanto lo svi- luppo dei due contratti è diverso » ), nel pieno rispetto del sopra deli- neatoschema legale. 10. Con il primo mot ivo di ricorso incidentale parte contribuente de- duce - senza individuazione del pertinente paradigma dell ’ art. 360 comma1 cod. proc. civ. - per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 della l. n.212/2000, e il difetto di contraddittorio prevent ivo nellafase procedimentale antecedente all ’ emissione dell ’ avviso di ac- certamentoex artt.7 l. n.212/2000, 42 d.P.R. n.600/1973, 56 d.P.R. n.633/1972,avendo la CTR erroneamente deciso a riguardo. 11.Il motivo è inammissibile in quanto investe l ’ accerta mento fattuale condottodalla CTR senza evidenziare profili idonei a dimostrare alcuna illogicitàdell’iter decisionale da parte del giudice d ’ appello. 12.Il secondo motivo posto a base del ricorso incidentale - senza indi- viduazionedel pertinente paradig ma dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ.- lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.17 comma 6 lett. a) d.P.R. n.633/72 in tema di inversione contabile IVA (reverse charge)per le fatture di subappalto emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente violazione degli artt.6comma quinto bis e 12 d.lgs. n.472/1997 e 8 d.lgs. n.546/1992, conriferimento al subappalto relativo al complesso immobiliare Acqua- vivola,erroneamente valutata dalla consulenza tecnic a recepita dalla sentenzadi appello, sia perch é tale aspetto non doveva essere oggetto divalutazione tecnica, sia perch é doveva essere riconosciuta l ’ applica- bilitàdel regime del reverse charge nella fattispecie. Conil terzo motivo i ricorrenti incidentali - ancora senza individuazione delpertinente paradigma dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ. - pro- spettano la violazione e falsa applicazione degli artt.81, 85 d.P.R. n.917/1986, 5 d.lgs. n.446/1997, 3, 6, 13 d.P.R. n.633/1972, 1 e 2 delcontratto di subappalto in essere tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al recupero a tassazione di Euro 64.187,59ai fini IVA, IRES e IRAP per costi di beni e servizi acquistati pressoditte terze, piccoli lavori di rif initura e acquisto di materiali e trasportiper i quali la contribuente aveva inserito per competenza un ricavodi Euro 50.000,00 da rifatturare alla subappaltatrice negli eser- cizisuccessivi. 13.Le tre doglianze sopra riportate sono esaminabili congiunta mente perchéarticolate secondo una medesima tecnica, ossia senza indivi- duazionedi un riferimento processuale di censura preciso e, anche se formalmentefanno riferimento alla violazione e alla falsa applicazione dilegge, e dunque al n.3 del 360 primo co mma cod. proc. civ., in realt à sottendonouna chiara richiesta di riesame del merito senza individuare fatti decisivi e contrari all ’ accertamento della CTR, ritualmente intro- dottinel processo e non valutati dal giudice d ’ appello. Inoltre,con riferimento alla prospettata applicazione del regime del re- versecharge, la prospettazione dei contribuenti è anche inconducente, perchéin tema d'IVA, riguardo all ’ applicazione di tale regime alle ope- razioniintracomunitarie come chiarito dalla giurisprudenza unional e, il dirittoalla detrazione da parte del cessionario, derivante dall'annota- zionenel registro degli acquisti, presuppone comunque la sussistenza delrequisito dell'inerenza dell'operazione all'attivit à d ’ impresa (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 140 del 05/0 1/2022, Rv. 663595 - 01). Tale circostanzaè stata esclusa dalla CTU e quindi dalla CTR che vi ha ade- rito con riferimento alle riprese oggetto di censura, sicch é l'insussi- stenzadi una connessione con l'attivit à d'impresa del soggetto passivo comportala r ipresa della somma portata in detrazione, ferma l'imposta dovuta. Piùin generale, l ’ errore di diritto prospettato nella censura non è stato commessodalla CTR, la quale, sulla base della documentazione pro- dottae delle risultanze peritali, ha ritenuto la sussistenza di costi non dicompetenza e di costi non inerenti, non potendo questa Corte com- piere un riesame della documentazione gi à esaminata dal giudice di meritoe non essendo pi ù censurabile in cassazione l'eventuale vizio di motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass.n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.n.23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 14.Il quarto motivo di ricorso incidentale, sempre senza individuazione delpertinente paradigma dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ., cen- sura la violazione degli artt.81, 85 d.P.R. n.917/1986, 5 d.lgs. n.446/1997,3, 6, 13 d.P.R. n.633/1972, 11 del contratto preliminare, 5e 10 del contratto di appalto in essere tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed Edi lcasa, circala mancata rifatturazione di costi per elaborazioni grafiche e sor- veglianzalavori, nonch é l ’ omesso esame da parte della sentenza im- pugnatadei fatti dedotti dalla societ à contribuente. 15.La censura è inammissibile in quanto nel ricorso per cassazione i motividi impugnazione che prospettino una pluralit à di questioni pre- ceduteunitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente vio- latesono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una nega- zionedella regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento dellaCorte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti con- cernenti le separate censure (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016,Rv. 641127 - 01). 16.Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali, senza individuazione di alcun paradigma dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ., prospettano l’omesso esame da parte della sentenza impugnata dei fatti dedotti dalla societ à contribuente sul presunto difetto di competenza tempo- rale di quattro fatture relati ve al periodo di imposta 2008, oltre alla violazionee falsa applicazione degli artt.163 d.P.R. n.917/1986 e 67 d.P.R. n.600/1973 circa il rilievo 9 dell ’ avviso di accertamento, pro- spettando un profilo di doppia imposizione sulla quale la CTU non si sarebbepronunciata come pure i giudici del merito. Il sesto motivo contenuto nel ricorso incidentale, nuovamente senza sceltadi paradigma ai fini dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ., la- menta la violazione e falsa applicazione degli artt.93, 163 d.P.R. n.917/1986,67 d.P.R. n.600/1973, 3 e 10 del contratto di appalto. 17.I due motivi in disamina sono inammissibili. Innanzitutto la Corte osservache il contratto di appalto cui si riferisce la sesta censure non èneppure prodotto in giudizio al fine di poter v alutare la decisivit à della questione.Inoltre, circa il quinto motivo, in disparte dal fatto che non èchiaro se la questione relativa al rilievo 9 fosse devoluta alla cogni- zionedel giudice d ’ appello non emergendo la circostanza dalla lettura delricorso n é della sentenza, comunque come afferma lo stesso ricorso incidentalené la CTU n é la CTR si sono pronunciati sulla questione, e nonè sollevata alcuna doglianza di violazione del principio di corrispon- denzatra chiesto e pronunciato come sarebbe stato o nere dei contri- buentifare per avanzare una censura idonea a colpire la mancata sta- tuizionea riguardo da parte della sentenza impugnata. 18.Con il settimo motivo contenuto i contribuenti, sempre senza indi- viduazione di un paradigma ai fini dell ’ art. 360, comma 1 cod. proc. civ., deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.5, 6, 7 comma 4, 12 comma 5, 8, 16 comma 2, 17 comma 1 d.lgs. n.472/1997,nonché dell ’ art.15 d.lgs. n.158/2015, e l ’ omissione di mo- tivazionesu fatti decisivi per la controver sia, individuati nell ’ assenza di motivazione nell ’ atto impositivo quanto alla parte sanzionatorio. Nel corpodel motivo si evidenzia anche che la societ à contribuente aveva evidenziatoavanti al giudice d ’ appello, quanto alle fatture ricevute da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il subappalto del complesso immobiliare Acquavivola, l ’ erronea applicazione della sanzione pari al 3% dell ’ im- ponibilein violazione del cumulo giuridico con le altre sanzioni applicate exart.12 del d.lgs. n.472/1997. Inoltre, sempre nel corpo della cen- sura si invoca l ’ applicazione dell ’ art.6 comma 5 bis del d.lgs. n.472/1997per incertezza normativa con riferimento al “ mancato ri- chiamoal codice degli appalti da parte dell ’ art.17 sesto comma lett a) d.P.R. n.633/1972 c ome modificato dall ’ art.1 comma 162 l. n.244/2007”,che avrebbe dovuto spingere il giudice d ’ appello a non applicarele sanzioni. 18.Anche il settimo mezzo di impugnazione avanzato in via di ricorso incidentaleè inammissibile, dal momento non vi è eviden za della tem- pestiva introduzione in primo grado delle questioni che pone in evi- denza, oltre che della loro riproposizione in appello. Inoltre, c ’è una confusasovrapposizione di elementi di doglianza in fatto ed eccezioni diviolazioni di legge che rende d ifficoltosa la fruizione del preciso con- tenutodella censura, sanzionata dalla consolidata giurisprudenza di le- gittimità(Cass. n. 21611 del 20/09/2013), ulteriore concorrente profilo diinammissibilità. 19. In conclusione devono essere rigettati tanto il ricorso principale quantoil ricorso incidentale. La soc