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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 28806/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per travisamento della prova su cui l'ordinanza ha fondato il riconoscimento della condotta ostativa all'indennizzo ed in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione del dolo e/o della colpa grave.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a rivalutare la vicenda in termini di responsabilità e di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo, invece, di appurare la sussistenza di comportamenti ostativi dell'interessato aventi specifica incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare.

4. La Corte della riparazione, in particolare, non ha considerato che l'assoluzione del richiedente era dipesa dalla mancata identificazione della sua voce in sede di intercettazioni; tale dato non poteva essere rimesso in discussione in sede di procedimento per ingiusta detenzione.

L'ordinanza impugnata, invece, ha - del tutto apoditticamente - affermato che la condotta dell'interessato si sarebbe posta come fattore condizionante tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di adozione del provvedimento restrittivo, senza specificare in cosa sarebbero consistite tali condotte condizionanti ed in che modo le stesse avrebbero avuto effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale.

La stessa affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui vi sarebbero state "altre captazioni" dimostrative del coinvolgimento del richiedente nella vicenda in esame, palesa la sua estrema genericità, non peritandosi di specificare la decisività di tali captazioni (peraltro neanche indicate) ai fini della asserita falsa apparenza di una condotta idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per travisamento della prova su cui l'ordinanza ha fondato il riconoscimento della condotta ostativa all'indennizzo ed in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione del dolo e/o della colpa grave. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a rivalutare la vicenda in termini di responsabilità e di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo, invece, di appurare la sussistenza di comportamenti ostativi dell'interessato aventi specifica incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare. 4. La Corte della riparazione, in particolare, non ha considerato che l'assoluzione del richiedente era dipesa dalla mancata identificazione della sua voce in sede di intercettazioni; tale dato non poteva essere rimesso in discussione in sede di procedimento per ingiusta detenzione. L'ordinanza impugnata, invece, ha - del tutto apoditticamente - affermato che la condotta dell'interessato si sarebbe posta come fattore condizionante tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di adozione del provvedimento restrittivo, senza specificare in cosa sarebbero consistite tali condotte condizionanti ed in che modo le stesse avrebbero avuto effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale. La stessa affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui vi sarebbero state "altre captazioni" dimostrative del coinvolgimento del richiedente nella vicenda in esame, palesa la sua estrema genericità, non peritandosi di specificare la decisività di tali captazioni (peraltro neanche indicate) ai fini della asserita falsa apparenza di una condotta idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. 5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso il 10 maggio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 28806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris