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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2021

ECLI:EU:T:2021:72
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0341_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021 – EAB / EUIPO (RADIOSHUTTLE) (causa T‑341/20) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RADIOSHUTTLE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1) (v. punti 21-24)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 30, 31, 33, 35)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio composto da più elementi – Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costitutivi del marchio – Necessità di prendere in considerazione l’impressione globale che la combinazione suscita nel pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 42)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo RADIOSHUTTLE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 43-52)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione (v. punto 53) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2020 (procedimento R 1428/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo RADIOSHUTTLE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0341_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021 – EAB / EUIPO (RADIOSHUTTLE) (causa T‑341/20) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RADIOSHUTTLE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1) (v. punti 21-24) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 30, 31, 33, 35) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio composto da più elementi – Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costitutivi del marchio – Necessità di prendere in considerazione l’impressione globale che la combinazione suscita nel pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 42) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo RADIOSHUTTLE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 43-52) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione (v. punto 53) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2020 (procedimento R 1428/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo RADIOSHUTTLE come marchio dell’Unione europea. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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