Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:T:2021:72
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0341_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021 – EAB / EUIPO (RADIOSHUTTLE)
(causa T‑341/20)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RADIOSHUTTLE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1)
(v. punti 21-24)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 30, 31, 33, 35)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio composto da più elementi – Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costitutivi del marchio – Necessità di prendere in considerazione l’impressione globale che la combinazione suscita nel pubblico di riferimento
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punto 42)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo RADIOSHUTTLE
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 43-52)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(v. punto 53)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2020 (procedimento R 1428/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo RADIOSHUTTLE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.