CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07758/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2212-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o MAURIZIO CONSOLIper procura in calce al contro ricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAdepositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative Ric. 2023n.2212 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civil