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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 25755/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina del 07/01/2026; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto del 7 gennaio 2026 reso nel procedimento n. 12255/25 R. S.I.U.S., il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l'autorizzazione allo 'Svolgimento di attività lavorativa.

Premessa la natura eccezionale del provvedimento autorizzativo invocato («l'autorizzazione all'uscita dal domicilio, a maggior ragione se generale e 1collegata allo svolgimento di attività lavorativo, ha carattere assolutamente eccezionale, in quanto derogatorio alla natura ed alla funzione della detenzione domiciliare») e richiamate le condizioni fattuali che ne legittimano l'emissione, il decidente ha fondato il provvedimento di rigetto evidenziando come in epoca antecedente alla sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare il condannato non abbia svolto attività lavorativa, come ciò induca a ritenere che la disponibilità all'assunzione con la quale l'istanza è stata corredata sia meramente strumentale, come l'attività lavorativa sia del tutto generica, non ,individuando nemmeno il luogo nel quale essa dovrebbe essere svolta (circostanza che impedirebbe lo svolgimento di ogni controllo), e come, da ultimo, identica istanza sia stata già rigettata con provvedimento del 25 novembre 2025.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza di legge penale (ai sensi dell'alt 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 27, comma 3, 111 Cost., artt. 1, commi 1 e 2, 71-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.

Il difensore lamenta che il provvedimento impugnato risulta viziato in quanto, per una parte, costituisce mera riproduzione del precedente («nel dettaglio, le prime venti righe della motivazione del provvedimento del 7 gennaio 2026 sono sostanzialmente identiche, persino nell'impaginazione, a quelle del provvedimento del 25 novembre 2025») e poiché, per altro verso, è inficiato da motivazione apparente in relazione alla valutazione degli elementi di novità prospettati con la nuova istanza.

Contesta, pertanto, che il Giudice abbia omesso di svolgere ogni accertamento sulle condizioni patrimoniali del condannato e sulla serietà della proposta lavorativa ed abbia altresì trascurato di apprezzare la documentazione offerta a corredo dell'istanza con la quale si era comprovato che il [OSCURATO:PERSONA] vive da solo, che è privo di redditi, che l'unico soggetto autorizzato a coadiuvarlo nelle sue indispensabili esigenze di vita è il padre e che prima di essere sottoposto alla misura aveva svolto attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - disposizione applicabile anche nei riguardi di chi, come il ricorrente, è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all'art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arrestoper il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».

Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quello per il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza del richiedente debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità dì cura propria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01).

E' del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga di ampi poteri istruttori.

Di essi può (recte: deve) avvalersi, a tal fine delegando le relative verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell'istanza ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni che reputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la serietà della proposta lavorativa e le stesse modalità temporali e spaziali con le quali l'attività verrebbe svolta - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell'istanza di autorizzazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, nel rigettare de plano l'istanza, ha offerto un apparato argomentativo che appare, in coerenza alle doglianze difensive, suscettibile di essere in questa sede censurato.

Esso palesa, anzitutto, una lettura gravata da inammissibili pregiudizi (ciò nella parte in cui il decidente ha adombrato la natura strumentale dell'istanza autorizzativa, che sarebbe invero finalizzata a permettere al condannato soltanto di poter uscire dall'abitazione, motivando, in termini eccentrici, dal fatto che in precedenza quest'ultimo non abbia svolto attività lavorativa).

Lo stesso risulta, poi, fondato sull'apprezzamento negativo della genericità della proposta lavorativa offerta alla valutazione del Giudice che, però, non costituisce circostanza che legittima ex se il rigetto della richiesta, ove si consideri, per un verso, la ricordata possibilità di procedere ad accertamenti che permettono di superare l'eventuale vaghezza della prospettazione difensiva e si ponga, poi e soprattutto, mente al rilievo strategico di primo momento che nel percorso rieducativo del condannato può assumere lo svolgimento di un'attività lavorativa della quale sia stata verificata la serietà e l'effettività.

34. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese si impone, allora, l'annullamento del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina che, libero nell'esito, sia però emendato dalle criticità sopra evidenziate.

P.Q.M.

Ann P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina del 07/01/2026; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto del 7 gennaio 2026 reso nel procedimento n. 12255/25 R. S.I.U.S., il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l'autorizzazione allo 'Svolgimento di attività lavorativa. Premessa la natura eccezionale del provvedimento autorizzativo invocato («l'autorizzazione all'uscita dal domicilio, a maggior ragione se generale e 1collegata allo svolgimento di attività lavorativo, ha carattere assolutamente eccezionale, in quanto derogatorio alla natura ed alla funzione della detenzione domiciliare») e richiamate le condizioni fattuali che ne legittimano l'emissione, il decidente ha fondato il provvedimento di rigetto evidenziando come in epoca antecedente alla sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare il condannato non abbia svolto attività lavorativa, come ciò induca a ritenere che la disponibilità all'assunzione con la quale l'istanza è stata corredata sia meramente strumentale, come l'attività lavorativa sia del tutto generica, non ,individuando nemmeno il luogo nel quale essa dovrebbe essere svolta (circostanza che impedirebbe lo svolgimento di ogni controllo), e come, da ultimo, identica istanza sia stata già rigettata con provvedimento del 25 novembre 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza di legge penale (ai sensi dell'alt 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 27, comma 3, 111 Cost., artt. 1, commi 1 e 2, 71-bis legge 26 luglio 1975 n. 354. Il difensore lamenta che il provvedimento impugnato risulta viziato in quanto, per una parte, costituisce mera riproduzione del precedente («nel dettaglio, le prime venti righe della motivazione del provvedimento del 7 gennaio 2026 sono sostanzialmente identiche, persino nell'impaginazione, a quelle del provvedimento del 25 novembre 2025») e poiché, per altro verso, è inficiato da motivazione apparente in relazione alla valutazione degli elementi di novità prospettati con la nuova istanza. Contesta, pertanto, che il Giudice abbia omesso di svolgere ogni accertamento sulle condizioni patrimoniali del condannato e sulla serietà della proposta lavorativa ed abbia altresì trascurato di apprezzare la documentazione offerta a corredo dell'istanza con la quale si era comprovato che il [OSCURATO:PERSONA] vive da solo, che è privo di redditi, che l'unico soggetto autorizzato a coadiuvarlo nelle sue indispensabili esigenze di vita è il padre e che prima di essere sottoposto alla misura aveva svolto attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - disposizione applicabile anche nei riguardi di chi, come il ricorrente, è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all'art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arrestoper il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa». Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quello per il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza del richiedente debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità dì cura propria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01). E' del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga di ampi poteri istruttori. Di essi può (recte: deve) avvalersi, a tal fine delegando le relative verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell'istanza ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni che reputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la serietà della proposta lavorativa e le stesse modalità temporali e spaziali con le quali l'attività verrebbe svolta - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell'istanza di autorizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, nel rigettare de plano l'istanza, ha offerto un apparato argomentativo che appare, in coerenza alle doglianze difensive, suscettibile di essere in questa sede censurato. Esso palesa, anzitutto, una lettura gravata da inammissibili pregiudizi (ciò nella parte in cui il decidente ha adombrato la natura strumentale dell'istanza autorizzativa, che sarebbe invero finalizzata a permettere al condannato soltanto di poter uscire dall'abitazione, motivando, in termini eccentrici, dal fatto che in precedenza quest'ultimo non abbia svolto attività lavorativa). Lo stesso risulta, poi, fondato sull'apprezzamento negativo della genericità della proposta lavorativa offerta alla valutazione del Giudice che, però, non costituisce circostanza che legittima ex se il rigetto della richiesta, ove si consideri, per un verso, la ricordata possibilità di procedere ad accertamenti che permettono di superare l'eventuale vaghezza della prospettazione difensiva e si ponga, poi e soprattutto, mente al rilievo strategico di primo momento che nel percorso rieducativo del condannato può assumere lo svolgimento di un'attività lavorativa della quale sia stata verificata la serietà e l'effettività. 34. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese si impone, allora, l'annullamento del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina che, libero nell'esito, sia però emendato dalle criticità sopra evidenziate. P.Q.M. Ann P.Q.M
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