CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 09979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2153 dell’8 maggio 2017 dichiarava la nullità della clausola contenuta nel testamento di [OSCURATO:PERSONA], con la quale disponeva l’attribuzione dell’usufrutto generale in favore del coniuge, con la previsione del diritto di abitazione in favore della figlia Caterina, a far data dalla morte della prima, quanto all’appartamento sito in Catania alla via S. Tommaso n. 5. Per l’effetto ordinava alla convenuta il rilascio del bene con la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per l’occupazione sine titulo. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 665 del 21 marzo 2019 ha accolto il gravame, rigettando le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di seconde cure rilevavano che, come dedotto dall’appellante, il testamento oggetto di causa era stato Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -3- oggetto di una precedente impugnativa da parte della convenuta, che aveva chiesto, oltre che la declaratoria di nullità o l’annullamento, anche la riduzione delle relative disposizioni in quanto lesive della sua quota di legittima. Tale domanda era stata decisa dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 217/2010, poi passata in cosa giudicata, atteso il rigetto del ricorso proposto avverso la stessa da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2016, essendosi esclusa l’esistenza di vizi di forma ovvero la nullità per non univocità delle volontà testamentarie o per la violazione di norme imperative. Ne scaturiva che il rigetto della domanda di nullità, con sentenza passata in cosa giudicata, precludeva la riproposizione della domanda di nullità, ancorché riferita non più all’intera scheda testamentaria ma ad una singola clausola, e ciò perché anche la nullità parziale avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice inizialmente adito. Doveva quindi ritenersi preclusa la domanda proposta dall’attore e, quindi , doveva considerarsi tuttora efficace la clausola testamentaria attributiva alla convenuta del diritto di abitazione. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -4- 2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con travisamento delle risultanze processuali. Si deduce che il giudicato ritenuto preclusivo dai giudici di appello non aveva mai preso in considerazione la validità di singole clausole testamentarie, quale quella a favore della convenuta, essendo quindi escluso che non potesse essere valutata la nullità della clausola per le diverse ragioni addotte in citazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. attesa la contraddittorietà della motivazione. I giudici di appello hanno richiamato il giudicato derivante dal precedente giudizio vertente tra le parti, ed in tervenuto sulla successione del genitore, senza considerare quale fosse il reale oggetto di quel giudizio e l’interesse ad agire in quella sede. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] illo tempore aveva chiesto la nullità o l’annullamento del testamento, ma al fine d i trarre vantaggio da tale invalidità, non già per ottenere la declaratoria di nullità anche della clausola che le attribuiva il diritto di abitazione dopo la morte della madre. Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -5- Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 698 e 1026 c.c. nonché degli artt.1418 e 1421 c.c. anche in relazione ad una ragione giuridica decisiva per il giudizio che è stata oggetto di espressa e formale discussione tra le parti, atteso che la nullità della clausola in ragione della violazione del divieto dell’usufrutto successivo risponde alla tutela di principi di ordine pubblico, i quali non possono mai trovare limitazione in un giudicato. 3.I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Va innanzi tutto esclusa la ricorrenza, nelle varie forme denunciate, del vizio di omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5. c.p.c., in quanto non si individua il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la valutazione, prospettandosi piuttosto la omessa considerazione di argomentazioni e tesi difensive o la non corretta interpretazione delle domande proposte nel precedente giudizio, come del pari deve essere escluso il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo la Corte d’Appello adeguatamente argomentato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistere la preclusione del precedente giudicato, soddisfacendo appieno il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione quale delineato da questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014). Quanto alle restanti censure in diritto, ritiene il Collegio c h e debbano essere rigettate, avendo la sentenza impugnata deciso secondo diritto. Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -6- Questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 8841/2017), anche in materia testamentaria, il giudice deve rilevare, d’ufficio, l'eventuale esistenza di cause dinullità del testamento medesimo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014. Nelle stesse si è affermato che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, e che tale potere-dovere si estende anche all’ipotesi in cui sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, potendosi rilevare di ufficio la nullità solo parziale (fermo restando che, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo; conf. Cass. n. 16051/2018). Si è poi precisato che, ove il giudice rigetti la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale - l'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -7- giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità. Tali principi sono stati poi ribaditi nella successiva giurisprudenza di legittimità che ha precisato che (Cass. n. 2910/2016) l'accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullità totale è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale. Avuto riguardo a tali principi, correttamente la sentenza gravata ha rilevato che il giudicato di rigetto della domanda di nullità dell’intero testamento avanzata nel precedente giudizio dalla controricorrente, atteso il potere di rilievo d’ufficio anche della nullità parziale assegnato al giudice, estendeva la sua efficacia anche alla nullità della singola clausola, e ciò a prescindere se vi fosse o meno un interesse della convenuta nel primo giudizio a far dichiarare la nullità, stante appunto il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’invalidità nella sua forma più grave del testamento o di una sua singola clausola. Il riconoscimento da parte della sentenza passata in giudicato della validità del testamento, ancorché non avesse espressamente avuto modo di occuparsi della dedotta contrarietà della clausola qui avversata alle norme in tema di usufrutto successivo, preclude la possibilità di nuovamente ridiscutere in merito alla validità anche di una singola clausola, a nulla rilevando che la nullità derivi dalla violazione di norme di ordine pubblico, rispondendo anche il principio del Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -8- giudicato a regole di ordine pubblico, in vista della salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, una volta sottoposte alla decisione dell’autorità giudiziaria, onde evitare il rischio, esiziale per la certezza dell’ordinamento, che determinate questioni possano sempre essere poste nuovamente in discussione, sebbene sulle stesse sia calato il giudicato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, non sussistendo tuttavia i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., come invece richiesto dalla controparte. 5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui Ric. 2019 n. 17872 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -9- compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presuppo