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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27398/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 Marzo 1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1978 Avverso la sentenza resa il 18 maggio 2022 dal GIP del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ha applicato ex ar. 444 cod. proc.pen. la pena concordata tra le parti nei confronti degli odierni ricorrenti per i reati loro rispettivamente e in concorso ascritti e ha disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.1FU RONG e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 2.1.1 violazione di legge per la omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 cod. proc.pen. ; 2.1.2 violazione dell'articolo 240 cod.pen. e omessa motivazione, nonché vizio della motivazione poiché il gip disponeva la confisca delle somme di denaro in sequestro senza rendere alcuna argomentazione e il provvedimento risulta del tutto illegittimo poiché non vi è prova della provenienza illecita delle somme di denaro sequestrate.

I ricorrenti osservano che il giudice può disporre la confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod.pen. delle cose che servirono a commettere il reato, quando si è dimostrato un vincolo strutturale e tendenzialmente stabile e comunque non occasionale tra il bene oggetto di confisca e il reato in contestazione, sicché la libera disponibilità dello stesso potrebbe costituire un pericolo per la collettività.

In ogni caso il giudice avrebbe dovuto motivare indicando le ragioni giustificanti il provvedimento di confisca. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.2.1 mancanza di motivazione in ordine al capo relativo alla confisca poiché il GUP ha ritenuto di disporre la confisca di quanto in sequestro con distruzione dei beni, ma non ha formulato alcuna motivazione sul punto.

L'odierno ricorrente, come risulta dal relativo verbale allegato al ricorso, ha subito il sequestro di un orologio, corpo del reato, poi restituito, e di alcuni capi di vestiario sottoposti a sequestro probatorio al fine di dimostrare che la persona che aveva subito la perquisizione ed era proprietaria di quei capi di vestiario fosse effettivamente l'autore del reato.

Non si tratta pertanto di beni confiscabili né ai sensi dell'art 240 cod.pen., nè ai sensi dell'articolo 240 bis cod.pen.. 2.2.2 Illegalità della pena concordata poiché l'accordo prevedeva il riconbscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati all'imputato, alcuni dei quali puniti con pena pecuniaria e alla stregua della pronunzia delle Sezioni unite gli aumenti non sono consistiti in multipli di 250 euro pari, in forza della norma di ragguaglio, ad un giorno di detenzione. 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 2.3.1 violazione degli articoli 628 e 99 cod.pen. poiché il patteggiamento ha dato luogo ad un'erronea qualificazione giuridica del fatto quale rapina e ad una pena illegale in ragione del riconoscimento della recidiva, nonostante l'imputato risulti incensurato. 2.3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 192 cod. proc.pen., 111 della Costituzione e 6 della CEDU, poiché la legalità della pena presuppone la verifica della corretta applicazione e comparazione delle circostanze e della conformità a criteri legali dei corrispondenti aumenti di pena. 2.3.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca di quanto in sequestro in assenza dei presupposti di legge.

In particolare la confisca ha avuto ad oggetto un braccialetto di esclusiva pertinenza del ricorrente e del tutto estraneo ai fatti di reato ascritti.

Inoltre sono stati sequestrati alcuni capi di vestiario che avrebbero dovuto essere restituiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei limiti che verranno precisati.Le censure dedotte dagli altri ricorrenti sono inammissibili perché non consentite o generiche.

Giova ricordare che in seguito alla riforma del 2017, in forza dell'art. 448 cod. proc.pen. comma 2 bis, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come correttamente osservato dal Procuratore generale, già nella vigenza della precedente normativa, la giurisprudenza aveva precisato che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'articolo 129 cod. proc.pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamina.

Dopo la riforma del 2017, come già anticipato, non è consentito impugnare la sentenza sotto questo profilo. 2.2 Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. e omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro in sequestro è inammissibile perché generico.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso (prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione), continua ad essere onere del ricorrente l'indicazione specifica degli atti su cui si fonda l'impugnazione.

Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di consentire la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n.35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

I ricorrenti non solo non allegano il provvedimento di sequestro, ma neppure indicano l'atto di cui si dolgono e i beni o l'entità delle somme di denaro che sarebbero di loro pertinenza e indebitamente sottoposti a confisca, e così facendo non esplicitano neppure il proprio interesse a avanzare lo specifico motivo di ricorso, che ricorre soltanto nei limiti in cui i beni nella loro disponibilità siano stati sottoposti a misura cautelare durante le indagini. 3.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.111 primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

Il ricorrente ha allegato il verbale di sequestro da cui emerge che ha subito il sequestro di alcuni capi di abbigliamento e della somma di 9700 euro.

Giova ricordare che in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.» (Cass. pen., sez.

II, 5.06.2019 -dep. 2.07.2019, n. 28850, rv. 276574).

Ma nel caso in esame in relazione alla confisca il tribunale non ha formulato alcuna motivazione e non ha esposto le ragioni poste a sostegno di questa misura, né il nesso di pertinenza tra gli oggetti già sottoposti a sequestro e i reati per cui si procede. 3.2 II secondo motivo di ricorso con cui si deduce la illegalità della pena è manifestamente infondato.

In realtà, la sentenza delle Sezioni unite invocata a fondamento della doglianza chiaae che: «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sancendo espressamente la regola di computo che risulta oggetto di censura, il che esclude implicitamente l'illegalità della pena che deriva da detto calcolo .

Nel caso in esame tutti i reati ascritti agli imputati sono puniti con sanzioni congiunte, ad eccezione del reato di lesioni contestato al capo 2/punito con pena detentiva, per il quale in ragione della pronunzia delle Sezioni Unite richiamata in ricorso, è stato applicato un aumento sanzionatorio, sia sulla pena detentiva che sulla pena pecuniaria, poiché il più grave reato su cui è stata determinata la pena base è un reato punito con pena congiunta. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Occorre premettere che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Cass. pen., sez.

IV, 23.03.2022 - dep. 11.04.2022, n. 13749, rv. 283023).

Nella circostanza, in realtà, le censure investono inammissibilmente le valutazioni in merito all'ascrivibilità del fatto al ricorrente e non risultano di manifesta evidenza, sicchè non sono consentite.4.2 Quanto alla dedotta illegalità della pena, la difesa si limita a citare e riportare significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di pena illegale, omettendo del tutto di indicare le ragioni per cui la pena irrogata debba ritenersi illegale.

In particolare deve osservarsi che le doglianze relative alla sussistenza della recidiva sono inammissibili perché prive di sostanziale interesse, in quanto la recidiva come circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute e, in ragione di tale giudizio ex art. 69 cod.pen., in relazione alla detta aggravante non è stato applicato alcun aumento sanzionatorio. 4.3 D terzo motivo di ricorso è generico poiché non indica i beni oggetto di sequestro e di confisca e non allega i verbali di sequestro, non consentendo a questa Corte di valutare non soltanto la rilevanza e fondatezza della questione dedotta ma anche l'interesse del ricorrente all'impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

5. In forza delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione GIP del Tribunale di Padova che provvederà a valutare, in relazione ai beni oggetto di sequestro, se ricorrono i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza.

Va dichiarata la inammissibilità nel resto del ricorso del predetto [OSCURATO:PERSONA].

L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova sezione gip in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibili nel restoIrricora.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 Marzo 1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1978 Avverso la sentenza resa il 18 maggio 2022 dal GIP del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ha applicato ex ar. 444 cod. proc.pen. la pena concordata tra le parti nei confronti degli odierni ricorrenti per i reati loro rispettivamente e in concorso ascritti e ha disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.1FU RONG e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 2.1.1 violazione di legge per la omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 cod. proc.pen. ; 2.1.2 violazione dell'articolo 240 cod.pen. e omessa motivazione, nonché vizio della motivazione poiché il gip disponeva la confisca delle somme di denaro in sequestro senza rendere alcuna argomentazione e il provvedimento risulta del tutto illegittimo poiché non vi è prova della provenienza illecita delle somme di denaro sequestrate. I ricorrenti osservano che il giudice può disporre la confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod.pen. delle cose che servirono a commettere il reato, quando si è dimostrato un vincolo strutturale e tendenzialmente stabile e comunque non occasionale tra il bene oggetto di confisca e il reato in contestazione, sicché la libera disponibilità dello stesso potrebbe costituire un pericolo per la collettività. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto motivare indicando le ragioni giustificanti il provvedimento di confisca. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.2.1 mancanza di motivazione in ordine al capo relativo alla confisca poiché il GUP ha ritenuto di disporre la confisca di quanto in sequestro con distruzione dei beni, ma non ha formulato alcuna motivazione sul punto. L'odierno ricorrente, come risulta dal relativo verbale allegato al ricorso, ha subito il sequestro di un orologio, corpo del reato, poi restituito, e di alcuni capi di vestiario sottoposti a sequestro probatorio al fine di dimostrare che la persona che aveva subito la perquisizione ed era proprietaria di quei capi di vestiario fosse effettivamente l'autore del reato. Non si tratta pertanto di beni confiscabili né ai sensi dell'art 240 cod.pen., nè ai sensi dell'articolo 240 bis cod.pen.. 2.2.2 Illegalità della pena concordata poiché l'accordo prevedeva il riconbscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati all'imputato, alcuni dei quali puniti con pena pecuniaria e alla stregua della pronunzia delle Sezioni unite gli aumenti non sono consistiti in multipli di 250 euro pari, in forza della norma di ragguaglio, ad un giorno di detenzione. 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 2.3.1 violazione degli articoli 628 e 99 cod.pen. poiché il patteggiamento ha dato luogo ad un'erronea qualificazione giuridica del fatto quale rapina e ad una pena illegale in ragione del riconoscimento della recidiva, nonostante l'imputato risulti incensurato. 2.3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 192 cod. proc.pen., 111 della Costituzione e 6 della CEDU, poiché la legalità della pena presuppone la verifica della corretta applicazione e comparazione delle circostanze e della conformità a criteri legali dei corrispondenti aumenti di pena. 2.3.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca di quanto in sequestro in assenza dei presupposti di legge. In particolare la confisca ha avuto ad oggetto un braccialetto di esclusiva pertinenza del ricorrente e del tutto estraneo ai fatti di reato ascritti. Inoltre sono stati sequestrati alcuni capi di vestiario che avrebbero dovuto essere restituiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei limiti che verranno precisati.Le censure dedotte dagli altri ricorrenti sono inammissibili perché non consentite o generiche. Giova ricordare che in seguito alla riforma del 2017, in forza dell'art. 448 cod. proc.pen. comma 2 bis, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come correttamente osservato dal Procuratore generale, già nella vigenza della precedente normativa, la giurisprudenza aveva precisato che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'articolo 129 cod. proc.pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamina. Dopo la riforma del 2017, come già anticipato, non è consentito impugnare la sentenza sotto questo profilo. 2.2 Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. e omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro in sequestro è inammissibile perché generico. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso (prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione), continua ad essere onere del ricorrente l'indicazione specifica degli atti su cui si fonda l'impugnazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di consentire la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n.35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). I ricorrenti non solo non allegano il provvedimento di sequestro, ma neppure indicano l'atto di cui si dolgono e i beni o l'entità delle somme di denaro che sarebbero di loro pertinenza e indebitamente sottoposti a confisca, e così facendo non esplicitano neppure il proprio interesse a avanzare lo specifico motivo di ricorso, che ricorre soltanto nei limiti in cui i beni nella loro disponibilità siano stati sottoposti a misura cautelare durante le indagini. 3.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.111 primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. Il ricorrente ha allegato il verbale di sequestro da cui emerge che ha subito il sequestro di alcuni capi di abbigliamento e della somma di 9700 euro. Giova ricordare che in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.» (Cass. pen., sez. II, 5.06.2019 -dep. 2.07.2019, n. 28850, rv. 276574). Ma nel caso in esame in relazione alla confisca il tribunale non ha formulato alcuna motivazione e non ha esposto le ragioni poste a sostegno di questa misura, né il nesso di pertinenza tra gli oggetti già sottoposti a sequestro e i reati per cui si procede. 3.2 II secondo motivo di ricorso con cui si deduce la illegalità della pena è manifestamente infondato. In realtà, la sentenza delle Sezioni unite invocata a fondamento della doglianza chiaae che: «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sancendo espressamente la regola di computo che risulta oggetto di censura, il che esclude implicitamente l'illegalità della pena che deriva da detto calcolo . Nel caso in esame tutti i reati ascritti agli imputati sono puniti con sanzioni congiunte, ad eccezione del reato di lesioni contestato al capo 2/punito con pena detentiva, per il quale in ragione della pronunzia delle Sezioni Unite richiamata in ricorso, è stato applicato un aumento sanzionatorio, sia sulla pena detentiva che sulla pena pecuniaria, poiché il più grave reato su cui è stata determinata la pena base è un reato punito con pena congiunta. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Cass. pen., sez. IV, 23.03.2022 - dep. 11.04.2022, n. 13749, rv. 283023). Nella circostanza, in realtà, le censure investono inammissibilmente le valutazioni in merito all'ascrivibilità del fatto al ricorrente e non risultano di manifesta evidenza, sicchè non sono consentite.4.2 Quanto alla dedotta illegalità della pena, la difesa si limita a citare e riportare significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di pena illegale, omettendo del tutto di indicare le ragioni per cui la pena irrogata debba ritenersi illegale. In particolare deve osservarsi che le doglianze relative alla sussistenza della recidiva sono inammissibili perché prive di sostanziale interesse, in quanto la recidiva come circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute e, in ragione di tale giudizio ex art. 69 cod.pen., in relazione alla detta aggravante non è stato applicato alcun aumento sanzionatorio. 4.3 D terzo motivo di ricorso è generico poiché non indica i beni oggetto di sequestro e di confisca e non allega i verbali di sequestro, non consentendo a questa Corte di valutare non soltanto la rilevanza e fondatezza della questione dedotta ma anche l'interesse del ricorrente all'impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. 5. In forza delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione GIP del Tribunale di Padova che provvederà a valutare, in relazione ai beni oggetto di sequestro, se ricorrono i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza. Va dichiarata la inammissibilità nel resto del ricorso del predetto [OSCURATO:PERSONA]. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova sezione gip in diversa persona fisica. Dichiara inammissibili nel restoIrricora. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore
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