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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1959

ECLI:EU:C:1959:23
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61959C0014 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In questa causa Voi dovete per la prima volta occuparvi dell'Allegato I al Trattato nel quale vengono definiti i termini «carbone» e «acciaio».

Dovete affrontare un vero e proprio problema di confini i cui aspetti giuridici ed economici sono largamente informati, se non addirittura posti in ombra, da criteri eminentemente tecnici. [OSCURATO:PERSONA] des Fonderies de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] esercisce quattro fonderie delle quali una sola — quella posta in Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], che è d'altronde la maggiore — impiega il procedimento detto «di prima fusione» ; tale procedimento, reso possibile dall'immediata vicinanza delle miniere di ferro del bacino lorenese, consente di colare immediatamente negli stampi la ghisa liquida prodotta all'altoforno, senza che occorra, come è generalmente necessario, rifondere nel cubilotto ghisa solida e rottame.

Si tratta di vedere se il rottame impiegato insieme al minerale di ferro per produrre tale ghisa liquida — rottame che è necessario aggiungere per ridurre la percentuale di fosforo contenuto nel letto di fusione — sia o meno soggetto ai contributi di perequazione imposti alle imprese della Comunità, consumatrici di rottame, per alimentare il sistema di perequazione per il rottame importato dai paesi terzi, istituito dall'[OSCURATO:PERSONA].

Questo è l'oggetto della controversia.

Dal 1 o aprile 1954, cioè da quando è entrata in vigore la decisione 22-54 istitutiva del primo sistema obbligatorio di perequazione per il rottame, al 1 o dicembre 1956 la società versava regolarmente i contributi di perequazione, come del resto aveva sempre pagato il prelievo generale di cui all'art. 50.

Il 19 aprile 1957 invece, essa comunicava all'[OSCURATO:PERSONA] di non ritenersi soggetta ai contributi di perequazione per il rottame impiegato nella produzione della ghisa liquida trasformata direttamente in tubi ed in getti di ghisa nella fonderia di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA].

Con lettera del 24 gennaio 1959 l'[OSCURATO:PERSONA] respingeva tale pretesa.

Appunto contro quest'ultima presa di posizione, considerata come una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], la società ha presentato un ricorso d'annullamento a norma dell'art. 33.

La prima questione — che l'[OSCURATO:PERSONA] si limita d'altronde a segnalare alla vostra attenzione, senza formalmente contestare la ricevibilità — è quella di stabilire se la lettera del 24 gennaio 1959 sia una decisione ai sensi dell'art. 14 del Trattato, impugnabile a norma dell'art. 33.

Mi sembra si possa senza esitazione rispondere di sì, tenendo conto delle vostre precedenti pronunzie e precisamente della sentenza 32-58, [OSCURATO:PERSONA] des Usines de Pontlieue-Acieries du Temple, del 17 luglio 1959.

Da tali pronunzie si desume infatti che, in sede di attuazione delle decisioni istitutive del sistema di perequazione per il rottame importato, un'impresa può in qualunque momento rivolgersi all'[OSCURATO:PERSONA] (o anche direttamente agli organismi di Bruxelles) per fare risolvere qualsiasi contestazione concernente la legittimità o l'ammontare dei contributi di perequazione posti a suo carico; non è cioè necessario attendere la decisione finale di accertamento — la quale costituisce titolo esecutivo — adottata a norma dell'art. 92.

È questa appunto l'ipotesi che ricorre nella specie.

Passo quindi all'esame dei due motivi proposti, il primo attinente al fatto che la ghisa liquida impiegata nella fonderia di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] non è uno dei prodotti contemplati nell'Allegato I ed il secondo, dedotto in via subordinata, basato sul carattere discriminatorio e perciò illegale che avrebbe comunque l'assoggettare alla perequazione il rottame impiegato per la produzione di detta ghisa liquida, anche ammettendo che questa sia uno dei prodotti contemplati nell'Allegato

I. I Secondo la decisione 2-57, adottata a norma dell'art. 53 del Trattato, sono tenute a versare i contributi di perequazione « le imprese di cui all'art. 80 del Trattato , le quali consumano rottame» (art. 2 della decisione).

A termini dell'art. 80, «sono imprese ai sensi del Trattato quelle che esercitano un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio , nei territori ecc».

L'art. 81 dispone: «i termini “carbone” e “acciaio” sono definiti nell'Allegato I al Trattato».

Infine l'Allegato I, al § 1, recita: «i termini “carbone” e “acciaio” si riferiscono ai pro dotti compresi nell'elenco seguente».

Detto elenco consta di due parti, intitolate rispettivamente «combustibili» e «siderurgia» e, in quest'ultima, sotto la voce «ghisa e ferroleghe» troviamo il seguente prodotto : «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze».

L'intera controversia verte sul fatto se la ghisa liquida prodotta dalla ricorrente nei suoi altiforni debba o meno essere compresa in tale categoria, che è la sola che possa essere presa in considerazione nell'elenco di cui all'Allegato

I. Osservo (e le parti sono d'accordo su questo punto) che nella negativa la società non solo non sarebbe tenuta a versare i contributi di perequazione per il rottame importato, ma sarebbe anche esente dal prelievo di cui all'art. 50 e, in via generale, non avrebbe né gli obblighi, né i diritti derivanti dal Trattato, in quanto in tal caso essa non sarebbe una «impresa» ai sensi dell'art. 80.

Signori, le esaurienti argomentazioni svolte per iscritto, le eccellenti e chiarissime arringhe che Voi certamente ricordate e la visita allo stabilimento, tanto interessante e tanto ben commentata, che ha preceduto l'udienza di discussione mi dispensano dal riesporre particolareggiatamente, punto per punto, gli argomenti delle parti.

Vorrei soltanto tentare di riassumerli cercando di coglierne gli aspetti essenziali.

Secondo la ricorrente , la ghisa liquida da fonderia colata direttamente in getti non può essere considerata come «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze».

Perché? Essenzialmente perché non si tratta di un «prodotto».

I soli prodotti fabbricati a Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] sono i tubi e, in misura molto minore, i getti di ghisa, vale a dire dei prodotti finiti che sono esclusi dal Trattato in forza delle espresse disposizioni della nota 5 all'Allegato

I. Quella che la ricorrente chiama «industria della fonderia» è fuori dal Trattato; essa non fa parte dell'industria siderurgica.

Se nell'elenco dell'Allegato I è stata inclusa la «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze», ciò è avvenuto unicamente perché tale prodotto costituisce la materia prima essenziale per la produzione dell'acciaio.

È vero che essa serve anche come materia prima dell'industria della fonderia, ma in tal caso essa può essere presa in considerazione soltanto nello stato di prodotto grezzo, di «prodotto stabile» (produit stable), di «prodotto commerciale» (produit marchand) e non in uno «stato transitorio» che non ricorre nemmeno al termine di un ciclo produttivo semplice, per ripetere varie espressioni che sono state usate nell'arringa.

E la ricorrente continua ad insistere sulle differenze qualitative e quantitative come pure sulle differenze di ritmo e di consistenza delle colate che distinguono la normale produzione di ghisa grezza colata in pani e destinata alla vendita allo stato solido dalla ghisa liquida di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], la quale viene prodotta ed adattata esclusivamente in funzione dei requisiti del prodotto finito, requisiti che variano continuamente col variare della qualità.

Tutti gli argomenti della ricorrente sono intesi a sostenere tale tesi centrale.

Innanzitutto il termine inglese «pig iron», il quale ricorre nella nomenclatura dell'O.E.C.E. che è servita di base all'Allegato I ed è stato tradotto in francese con «ghisa grezza», si potrebbe applicare soltanto alla ghisa solida colata in pani.

Inoltre, istituendo un confronto fra le voci dell'Allegato I riguardanti la ghisa e quelle riguardanti l'acciaio, la ricorrente si chiede perchè non è stato usato il termine «acciaio grezzo» — che è il termine usato dall'O.E.C.E. — in contrapposto a «ghisa grezza» e perché, invece, si è creduto bene parlare di «acciaio liquido colato o no in lingotti» e precisare, nella nota 3, la sorte delle «produzioni d'acciaio colato per getti», nei confronti delle quali «la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]… sussiste solo nel caso in cui esse debbano essere considerate come facenti parte dell'attività dell'industria siderurgica propriamente detta».

Secondo la ricorrente vi è una sola spiegazione: l'acciaio colato per getti non è «acciaio grezzo» ; se non lo si fosse menzionato esso sarebbe rimasto escluso dal Trattato e proprio perché si è voluto includervi tale acciaio, nel caso venisse prodotto da uno stabilimento integrato, è stato necessario discostarsi dalla nomenclatura dell'O.E.C.E. e precisare, in questo caso particolare, che esso andava trattato alla stessa stregua del rimanente acciaio prodotto dall'impresa, cioè quello destinato alla fabbricazione dei prodotti d'acciaio semifiniti e finiti nominati nell'elenco.

Si tratta di un'eccezione la quale si giustifica in vista del carattere accessorio che, in un'acciaieria integrata, ha generalmente la produzione di acciaio destinato alla fonderia; tale carattere eccezionale trova conferma nel 2 o comma della nota 3 : «le altre produzioni d'acciaio colato per getti, quali quelle delle piccole e medie fonderie autonome, sono soggette soltanto ad accertamenti statistici, ecc.»: è questo il regime normale dell'acciaio colato per getti il quale, non essendo «acciaio grezzo», è di regola sottratto al Trattato.

Infine, viene tratto argomento da un passo dell'Allegato II, concernente il rottame, nel quale è detto : «Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 59 (ripartizione in caso di penuria) : — i rottami di ghisa che per le loro caratteristiche possono venire impiegati soltanto nelle fonderie che non fanno parte della Comunità ».

Questo passo, secondo la ricorrente, conferma senza dubbio che le fonderie non fanno parte della Comunità.

Non vi è traccia, né qui né altrove, di distinzione fra fonderie di prima e fonderie di seconda fusione.

Il fatto che una fonderia produca essa stessa la ghisa che impiega non significa che essa faccia parte della «industria siderurgica».

Voi ricordate in quali termini l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte agli argomenti che vi ho esposto.

A suo parere, «ghisa grezza» non è affatto sinonimo di «ghisa solida»; la ghisa grezza è quella che viene prodotta nell'altoforno, indipendentemente dal suo ulteriore impiego.

Tale produzione fa parte integrante dell'industria siderurgica e non già dell'attività delle fonderie e questa situazione di fatto non può essere modificata dalla circostanza che, nello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], la ghisa liquida che esce dagli altiforni viene immediatamente impiegata nella fabbricazione di un prodotto finito che, dal canto suo, non è compreso nel Trattato.

Per di più, il dosaggio reso necessario dalle caratteristiche dei prodotti finiti avviene soprattutto nei mescolatori — nei quali viene aggiunta alla ghisa comune la ghisa sintetica prodotta nei convertitori — molto più che nell'altoforno: nell'altoforno la gamma delle aggiunte impiegate per ottenere le qualità più adatte allo scopo prefisso non è affatto più ampia che negli altiforni ordinari.

Inoltre, la capacità degli altiforni di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è dello stesso ordine di quella di numerosi altiforni che producono ghisa d'affinazione: non si tratta di «piccoli» altiforni.

In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] osserva che lo scopo dell'Allegato I non è già quello di tracciare il confine fra ciò che fa parte del l'«industria siderurgica» e ciò che ne è escluso, bensì quello di determinare, in modo più o meno empirico, l'elenco dei prodotti che rientrano nel Trattato.

Per varie ragioni si è ritenuto in più di un caso opportuno escludere dal Trattato determinati prodotti nonostante si tratti di prodotti siderurgici.

In questo modo si spiega la nota 3: la produzione d'acciaio colato per getti fa incontestabilmente parte dell'industria siderurgica, ma, per motivi d'opportunità, si è deciso di assoggettarla soltanto a degli accertamenti statistici nel caso in cui essa non avvenga in uno stabilimento integrato.

Tale decisione potrebbe sempre venire modificata a norma dell'art. 81, 2 o comma, il quale consente all'[OSCURATO:PERSONA] di completare l'elenco dell'Allegato I, previo unanime parere favorevole del Consiglio.

In definitiva, perciò, quando si è ritenuto necessario precisare con varie distinzioni, per quanto riguarda l'acciaio, la nomenclatura O.E.C.E., si mirava a restringere e non già ad estendere l'elenco delle produzioni d'acciaio grezzo.

Per la ghisa, niente di simile.

Per quanto riguarda la terminologia, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama a vari documenti dai quali risulta che il termine «pig iron» indica la ghisa grezza nel senso da essa inteso, vale a dire la materia prima, indipendentemente dallo stato solido o liquido in cui si trova: grezzo significa «non lavorato» ed è appunto per questo che le fonderie di seconda fusione vengono ad essere automaticamente escluse dal Trattato, senza che vi sia bisogno di dirlo; del resto esse sono tradizionalmente considerate come estranee all'industria siderurgica.

Quanto all'argomento tratto dall'Allegato II, l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte nel seguente modo: il testo parla di «rottami di ghisa che per le loro caratteristiche possono venire impiegati soltanto nelle fonderie che non fanno parte della Comunità».

Ciò significa che esistono delle fonderie che non fanno parte della Comunità, ma non implica affatto che nessuna fonderia di ghisa ne faccia parte: si tratta infatti soltanto delle fonderie di seconda fusione, di tipo tradizionale, le quali in pratica, dal punto di vista commerciale — se non da quello tecnico — sono le sole in grado d'impiegare i rottami di ghisa.

Che pensare di questo contrasto? Un punto mi sembra abbastanza chiaro: per quanto riguarda la terminologia la ragione è dalla parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

È certo che, in base all'Allegato I, «ghisa grezza» non significa «ghisa allo stato solido» in contrapposizione alla ghisa allo stato liquido.

Il termine «grezzo» si contrappone qui a «lavorato» (travaillé) o «trasformato» (élaboré).

Infatti, di cosa si trattava? Come pone in evidenza la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sul Trattato (pag. 77), nel redigere l'elenco dei prodotti compresi nel Trattato di cui all'Allegato I si aveva essenzialmente di mira lo stabilire a quale stadio di straformazione dei prodotti doveva arrestarsi l'elenco dei prodotti d'acciaio compresi nel mercato comune.

Per questo il «filo conduttore», per così dire, dell'Allegato I è costituito dalla distinzione fra i prodotti grezzi , i prodotti semifiniti, i prodotti finiti nonché i prodotti detti «finali».

Ciò risulta chiaramente alla voce 4.300 dove, senza alcun dubbio, l' «acciaio liquido colato o no in lingotti» è considerato un «prodotto grezzo», come risulta dal titolo.

Noto a tale proposito che l'interpretazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della nota 3 mi sembra quindi esatta: la produzione d'acciaio liquido è una produzione d'acciaio grezzo, anche se destinata ai getti e la nota 3 ha lo scopo di restringere e non già di estendere l'ambito della Comunità in questo particolare argomento.

Il tenore di detta nota 3 si giustifica nel seguente modo: l'acciaio colato per getti è «acciaio grezzo» o, se si preferisce, un «prodotto grezzo d'acciaio» e come tale, nel silenzio dei testi, sarebbe compreso nel Trattato; tuttavia, per motivi d'opportunità si è ritenuto di doverlo escludere, almeno fino a nuovo ordine, ma si è inteso escluderlo salvo che in un caso speciale, cioè il caso in cui la sua produzione «debba essere considerata come facente parte dell'attività dell'industria siderurgica propriamente detta» : il che evidentemente, nonostante le precisazioni del comma seguente, non è del tutto chiaro.

Tale eccezione dell' eccezione spiega il testo della nota, senza peraltro farne un capolavoro del suo genere.

Rilevo però la differenza fra i termini impiegati nella nota 3 e quelli delle altre note 1, 2, 4 e 5: mentre in queste ultime è detto: « non sono compresi… » questi o quei prodotti, la nota 3 dispone soltanto: « la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]… sussiste solo… » in determinati casi, mentre i prodotti esclusi sono ciò nondimeno soggetti ad accertamenti statistici.

Ciò conferma nuovamente che nel pensiero — per quanto confuso, sotto certi aspetti — degli autori dell'Allegato almeno un punto è chiaro, cioè che l'acciaio liquido colato o non in lingotti è «acciaio grezzo», vale a dire uno dei «prodotti grezzi» compresi nel Trattato salvo disposizioni in contrario.

In ultima analisi la distinzione fra ghisa grezza e ghisa liquida è priva di qualunque fondamento: la ghisa grezza è la ghisa non lavorata, vale a dire allo stato di prodotto grezzo.

Evidentemente è inoltre necessario che la ghisa liquida sia o almeno possa essere un «prodotto».

Ma voi sapete che essa lo è certamente, dal momento che la tecnica odierna consente, in determinati casi, il trasporto e la consegna di ghisa allo stato liquido.

Quelli fra Voi, o signori, che facevano parte della Corte della C.E.C.A. ricorderanno di avere sentito parlare di ciò nel corso della discussione della causa [OSCURATO:PERSONA].

Per questo si è ritenuto necessario modificare la nomenclatura doganale, in quanto determinate ghise grezze possono oggi attraversare le frontiere allo stato liquido.

Con questo tuttavia la questione che dovete decidere non si può ritenere risolta, poiché rimane ancora da stabilire — ed a mio parere è questo il nocciolo del problema — se, date le particolari condizioni nelle quali si svolge l'attività dello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA],. la ghisa liquida che esce dai suoi altiforni e dai suoi convertitori possa essere considerata un «prodotto» ai sensi dell'Allegato I o se invece essa si trovi in tale momento soltanto in uno «stato transitorio che non ricorre nemmeno al termine di un ciclo produttivo semplice», secondo la felice formulazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ho già citato.

Nel prendere posizione occorre anzitutto sforzarsi di intendere rettamente lo spirito nel quale gli autori del Trattato hanno inteso tracciare il confine dell'integrazione parziale da essi realizzata.

Il principio fondamentale mi sembra si trovi nell'art. 80 del Trattato : «Sono imprese, ai sensi del Trattato, quelle che esercitano un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio», il quale ultimo viene definito altrove.

«Attività produttiva», è un concetto al tempo stesso produttivo ed economico, ma non commerciale.

Non si è avuto riguardo, come ad esempio in materia d'imposta sul fatturato (chiffre d'affaires), alla vendita dei prodotti, trasformati o no, bensì alla loro produzione , cioè a tutto quanto, dall'estrazione della materia prima fino allo stadio di finitura al quale si è ritenuto opportuno fermarsi, è compreso nel ciclo di fabbricazione del prodotto più elaborato.

In un tale ordine d'idee, che si potrebbe paragonare invece, sul piano fiscale, ad un sistema di imposte sul valore aggiunto, è evidente che si deve attribuire un'importanza piuttosto secondaria all'aspetto commerciale di detto ciclo di fabbricazione ed in particolare al fenomeno dell'integrazione.

Sia che ogni stadio produttivo termini in una vendita, sia che invece (e noi sappiamo che ciò è possibile) una stessa impresa compia tutta la trafila, ad es. dall'estrazione del minerale di ferro e del carbone fino alla produzione di rotaie o di vergella, tutti gli stadi produttivi rientrano nel Trattato, tanto se si tratta del prelievo di cui all'art. 50, quanto ai fini dell'esercizio di qualsiasi potere spettante all'[OSCURATO:PERSONA].

Beninteso, ciascun prodotto viene preso in considerazione una sola vol a e qualora, ad es. nel caso del prelievo, si abbia riguardo al valore della quantità prodotta, vengono prese delle precauzioni per colpire solo il valore «aggiunto», ma colpirlo in ogni caso: è questo, come sapete, il sistema seguito per l'attuazione dell'art. 50.

Non è ammissibile che, col pretesto dell'integrazione — indipendentemente dai meriti di questa (del resto generalmente indiscussi, almeno sul piano tecnico) — una parte del ciclo produttivo, al quale corrisponde un determinato «valore aggiunto», rimanga fuori dal Trattato.

Ciò è vero anche nel caso in cui il passaggio da uno stadio al successivo coincide con la «uscita», se posso così esprimermi, di un prodotto dall'ambito di applicazione del Trattato, in altri termini se l'integrazione si trova in certo modo «a cavallo» fra le attività che rientrano nel Trattato e quelle che ne sono escluse: la vicinanza al confine non può essere motivo di esonero, a meno che non si voglia restringere arbitrariamente l'ambito d'applicazione del Trattato.

Se la situazione testé accennata sia tale da provocare distorsioni o discriminazioni vietate lo vedremo fra breve, trattando del secondo motivo; tuttavia è certo che essa non può in nessun caso consentire ad un'impresa integrata di porsi fuori dal Trattato per quanto concerne una parte delle sua produzione in esso legittimamente compresa.

Di conseguenza, nel caso dello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] non è necessario sussista un «prodotto commerciale» preparato in tutto. e per tutto come se dovesse essere venduto e non è nemmeno necessaria la' finzione che la società lo venda a sé stessa.

È sufficiente (ma ne-; cessano) che sussista un «prodotto» il quale, per le sue qualità fisiche e chimiche, per il suo procedimento di fabbricazione ed anche per la sua destinazione, rientra in una delle voci dell'Allegato

I. Orbene, signori, mi sembra che ciò ricorra senza dubbio nella fattispecie.

Senza parlare dei cubilotti, i quali hanno soltanto una parte secondaria — e la produzione dei quali esula dalla controversia — la materia prima impiegata nello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è la ghisa prodotta negli altiforni.

Se ho ben afferrato le spiegazioni che ci sono state date in occasione della visita allo stabilimento, due dei quattro altiforni attualmente in servizio producono ghisa Cleveland per getti la quale viene immessa direttamente nei mescolatori.

Gli altri due producono ghisa semifosforosa; la ghisa viene anzitutto immessa nei convertitori dove, in seguito ad una ossidazione che la trasforma in acciaio ed a una successiva ricarburazione, essa diventa una «ghisa estremamente pura e poco fosforosa, detta ghisa ematite sintetica» (pag. 2 dello stampato che ci è stato dato nello stabilimento).

In tale stato essa giunge nei mescolatori dove già si trova la ghisa Cleveland: la miscela che ne risulta viene versata nelle centrifughe, questi apparecchi così impressionanti per un profano nei quali Voi avete visto realmente la ghisa trasformarsi in un tubo.

La miscela è composta per il 55 % di ghisa Cleveland e per 45 % di ghisa semifosforosa per getti.

Da ciò risulta chiaramente la distinzione fra:

1. la ghisa grezza da fonderia prodotta negli altiforni e, in parte, nei convertitori;

2. le operazioni di mescolamento che precedono la centrifugazione.

Ora, pare certo che il tratto veramente originale del procedimento seguito a Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è dato dalla seconda di tali operazioni, vale a dire l'impiego avveduto di ghisa sintetica il quale «consente in primo luogo di controllare in ogni momento la composizione della ghisa liquida da fonderia proveniente dagli altiforni» e «consente del pari di ridurre la percentuale di fosforo di detta ghisa liquida» (doc. cit.).

Beninteso, non parlo della centrifugazione che è un'operazione di fonderia propriamente detta.

Proprio l'impiego di ghisa sintetica consente di ridurre la percentuale di fosforo in modo che, mescolandola successivamente in modo acconcio alla ghisa Cleveland, è possibile ottenere in ogni caso il dosaggio esattamente adatto ai requisiti dei vari prodotti finiti: a questo punto comincia l'industria della fonderia la quale è fuori dal Trattato.

Ciò nondimeno la ghisa che esce dagli altiforni e dai convertitori e che costituisce la materia prima di tale industria è certamente della ghisa grezza da fonderia.

Del resto, per convincersene è sufficiente consultare una qualsiasi mercuriale.

Guardando ad es. il n o 40 de «L'[OSCURATO:PERSONA]», del 1 o ottobre 1959.

A pag. 83, nella parte dedicata ai prezzi dei prodotti siderurgici, alla voce « ghise grezze » vediamo citate la ghisa Cleveland per getti (percentuale di fosforo da 1 a 1,4) e la ghisa semi-fosforosa per getti (percentuale di fosforo da 0,7 a 1).

Seguono le ghise d'affinazione, cioè destinate alla produzione dell'acciaio, ed infine le ghise ematiti (percentuale di fosforo pari od inferiore a 0,12) le quali comprendono del pari delle ghise per getti e delle ghise d'affinazione.

Osservo, tra parentesi, che la distinzione tra «ghisa per la produzione di acciaio» e «ghisa da fonderia», cioè tra ghisa d'affinazione e ghisa per getti, non è affatto arbitraria, ma corrisponde alla realtà, il che dimostra che gli autori dell'Allegato I sono andati molto al di là della nozione chimica di acciaio ed hanno invece preso in larga misura in considerazione, d'altronde in modo piuttosto empirico, il concetto di industria siderurgica, che è quanto dire l'industria del ferro.

Senza dubbio, come ha del resto giustamente osservato l'[OSCURATO:PERSONA], la produzione della ghisa grezza stessa è in una certa misura influenzata dalle caratteristiche dei prodotti in programma, vale a dire che la carica dell'altoforno può essere dosata in funzione di tale scopo; questo è tuttavia un fenomeno comune: tutte le volte che un industriale preferisce fabbricare, anziché acquistarlo all'esterno, un prodotto di base che gli occorre, è naturale che ne approfitti per dare a tale prodotto le caratteristiche esattamente adatte al suo tipo di produzione.

Nella specie, come abbiamo visto, i dosaggi richiesti dalle caratteristiche dei prodotti in programma avvengono soprattutto in una fase successiva.

Quanto alla riduzione della percentuale di fosforo che avviene già nell'altoforno, mediante l'impiego di rottame, si tratta di un procedimento assolutamente comune, il quale non ha affatto la conseguenza di togliere alla ghisa prodotta la qualità di ghisa grezza: sappiamo del resto che la società è riuscita a diminuire fortemente la messa al mille di rottame negli altiforni grazie alla miscela con ghisa sintetica.

Perciò la ghisa che esce dagli altiforni e dai convertitori di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] mi sembra sia senza dubbio, in parte ghisa Cleveland per getti ed in parte ghisa semi-fosforosa per getti.

Questi due tipi di ghisa, anche qualora, come nella fattispecie, la seconda divenga, a cagione della sua purezza, «ghisa ematite per getti», devono indiscutibilmente essere comprese sotto la voce «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze» di cui all'Allegato I ed il ciclo di produzione consente di differenziarle quel tanto che basta perché si sia costretti a riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] esercita un'attività produttiva in questo campo.

Essa è quindi certamente un'impresa ai sensi dell'art. 80.

II In merito al secondo motivo svolgerò considerazioni molto più brevi.

Anche ammettendo, ci vien detto, che la società ricorrente possa essere giuridicamente considerata un'impresa soggetta al Trattato per quanto riguarda la sua produzione di ghisa liquida, essa non poteva comunque essere assoggettata ai contributi di perequazione.

Sottoponendola a tali contributi l'[OSCURATO:PERSONA] ha in realtà commesso una discriminazione e le ha imposto un onere speciale rispetto alle imprese sue dirette concorrenti.

Signori, va fatta un'osservazione preliminare.

È certo — e non è stato del resto contestato — che l'aver compreso la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] nel sistema di perequazione, dal momento che si ammette che essa è una «impresa» ai sensi dell'art. 80, è cosa del tutto conforme alle decisioni di base adottate in forza dell'art. 53, ed in particolare alla decisione 2-57, la quale, come Voi sapete, riguardava tutte le imprese consumatrici di rottame d'acquisto, con le sole eccezioni contemplate nell'art. 10, fra le quali va annoverata l'esenzione delle fonderie d'acciaio integrate.

Di conseguenza viene in realtà posta in discussione la legittimità delle stesse decisioni di base.

Senza dubbio la Corte della C.E.C.A. ha ammesso, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il diritto delle imprese di elevare l'eccezione d'illegittimità appunto nei confronti delle decisioni con le quali è stato istituito il sistema di perequazione per il rottame ; tuttavia, nelle cause citate, l'eccezione era stata espressamente formulata.

Si può ammettere che detta eccezione sia stata implicitamente formulata, mediante la deduzione di mezzi — attinenti direttamente a violazioni del Trattato — a sostegno di un ricorso proposto unicamente contro delle decisioni per l'attuazione delle decisioni di base? È lecito nutrire dei dubbi a tale proposito, soprattutto a causa dell'estrema gravità di una dichiarazione d'illegittimità pronunziata, come nella specie, nei confronti di decisioni che possono essere adottate soltanto previo unanime parere conforme del Consiglio: l'obbligo — morale se non giuridico — di adottare una nuova decisione, conforme alle pronunzie della Corte ed al tempo stesso approvata all'unanimità, potrebbe dar luogo in molti casi a serie difficoltà.

Tuttavia, nella fattispecie, il vizio implicitamente affermato avrebbe carattere negativo: esso consisterebbe nel fatto che le decisioni di base non hanno previsto un'eccezione a favore delle fonderie di prima fusione del genere della Pont-à-[OSCURATO:PERSONA].

Ora la ricorrente, la quale non doveva — né poteva — denunziare la violazione di una determinata disposizione della decisione, sostiene proprio questo.

Stando così le cose ritengo che, nel presente caso, si possa non tener conto dell'obiezione.

In sostanza, la discriminazione concernente le condizioni della concorrenza viene affermata sotto tre diversi aspetti.

Innanzitutto, la concorrenza fra le fonderie di ghisa di prima fusione e le fonderie diaccialo integrate , esentate in forza della decisione 2-57.

Su questo punto l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte che non vi è in realtà alcuna concorrenza fra le fonderie di ghisa e le fonderie d'acciaio, dato che esse non fabbricano gli stessi prodotti: in definitiva, non vi sarebbe concorrenza tra i tubi di ghisa (tuyaux) ed i tubi (tubes) d'acciaio.

In ogni modo, la ricorrente non insiste à questo proposito.

Infatti, l'esenzione delle fonderie d'acciaio è stata citata soprattutto per dimostrare che, grazie ad esse, le fonderie integrate di ghisa erano le sole comprese nella perequazione, dal momento che le fonderie d'acciaio ne erano escluse, le une in forza della nota 3 dell'Allegato I, le altre in virtù della disposizione speciale di esenzione contenuta nell'art. 10 della decisione 2-57.

È questo però un argomento privo di giuridica rilevanza, poiché l'esenzione disposta in un determinato caso non è un motivo valido per chiedere l'esonero in un caso diverso ed inoltre la ricorrente non contesta la legittimità dell'esenzione concessa.

Si ripresenta qui una situazione in certo modo analoga a quella che abbiamo visto nelle cause riguardanti le cadute proprie.

Seconda violazione della concorrenza: antagonismo fra la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] e le fonderie di ghisa di seconda fusione.

Su questo punto le argomentazioni svolte nella fase scritta ed all'udienza sono state esaurienti e ritengo inutile riprenderle particolareggiatamente in esame.

Le fonderie di seconda fusione non sono gravate dai contributi di perequazione per il rottame che impiegano, ciò nondimeno traggono profitto dell'azione calmieratrice del sistema di perequazione: questo è certamente un vantaggio, il quale dipende però dal fatto che dette fonderie sono fuori dal Trattato: conseguenza dell'integrazione parziale.

In compenso la ghisa nuova che esse acquistano è soggetta ai contributi di perequazione, per la parte di rottame impiegato a produrla.

È vero che si discute circa l'incidenza di questa ghisa «nuova», incidenza senza dubbio variabile.

Per quanto riguarda il rottame di ghisa, esso è esente dai contributi per la semplice ragione che non esiste un sistema di perequazione per il rottame di ghisa, ma, o per questo o per altri motivi, il fatto è che esso è molto caro: questo punto è pacifico.

Si discute infine la situazione delle fonderie di ghisa di seconda fusione che impiegano in percentuale elevata, oppure esclusivamente, rottame d'acciaio.

Ve ne sono, ma, afferma l'[OSCURATO:PERSONA], i prodotti in tal modo fabbricati sono di qualità inferiore.

Signori, la discussione che precede dimostra l'impossibilità di stabilire dei confronti esatti e generali e, in definitiva, non vi è nulla che dimostri l'esistenza, a carico delle fonderie di prima fusione e di conseguenza per il solo effetto dei contributi di perequazione, di un vero e proprio onere speciale tale da diminuire in misura notevole la capacità concorrenziale di dette fonderie rispetto a quelle di seconda fusione.

Lo stesso vale per i prodotti concorrenti di cemento-amianto, cemento e plastica (terza categoria d'imprese concorrenti), che sono fuori dal Trattato.

In questo caso si tratta senza dubbio di vera concorrenza, specialmente nel campo dei tubi per condotte, ma di concorrenza fra industrie diverse: l'una del ferro, le altre del cemento o delle materie plastiche, le quali non hanno evidentemente problemi di rottame.

Inoltre la perequazione del rottame si proponeva lo scopo, e nessuno contesta che abbia avuto come risultato, di ridurre il prezzo del rottame ad un livello inferiore a quello che avrebbe raggiunto se non fosse stato istituito il sistema.

L'[OSCURATO:PERSONA] afferma che, nonostante l'onere dei contributi, la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] in ultima analisi ha tratto vantaggio dal sistema.

La ricorrente fa osservare che l'onere della perequazione è più grave per essa che per i produttori d'acciaio in conseguenza del fatto che essa non dispone di cadute proprie. [OSCURATO:PERSONA] aveva già dedotto a proposito della sua ghisa-ematite un argomento dello stesso genere che la Corte ha però disatteso.

Comunque sarebbe stato necessario dimostrare non soltanto che l'onere della perequazione è stato, per le fonderie di prima fusione, maggiore del vantaggio che esse hanno tratto dalla conseguente riduzione relativa dei prezzi, ma anche che l'onere netto così determinato ha posto dette fonderie in una situazione tale che le normali condizioni di concorrenza ne sarebbero rimaste alterate in modo notevole ed arbitrario: il che non è affatto dimostrato.

Occorre poi rilevare che l'accennata soluzione sarebbe fondata unicamente su principi di equità e non sul misconoscimento di una determinata disposizione del Trattato.

L'art. 67 contempla soltanto i provvedimenti degli Stati e non quelli dell'[OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'art. 3, lettera g , l'[OSCURATO:PERSONA] vi si richiama erroneamente.

Infatti tale disposizione vieta alla Comunità di proteggere arbitrariamente le industrie che ne fanno parte.

Orbene, nella specie, la ricorrente non chiede affatto di essere protetta contro le industrie concorrenti che si trovano fuori dal Trattato; essa lamenta soltanto una discriminazione effettuata o di un onere speciale creato dall'[OSCURATO:PERSONA] a suo carico, tale da porla in una situazione competitiva sfavorevole rispetto alle industrie in discorso.

A tale proposito mi sembra che l'unico possibile fondamento giuridico sia l'art. 3, secondo il quale le istituzioni della Comunità devono agire unicamente nell' «interesse comune».

La Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso la possibilità di discutere a tale proposito (Racc.

Vol.

IV, pag. 180).

Si tratta in sostanza del principio generale che prescrive alla pubblica amministrazione di non comportarsi in modo arbitrario.

Ebbene, non si può ragionevolmente sostenere che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo arbitrario includendo le fonderie di prima fusione nel sistema di perequazione o, più esattamente, astenendosi dal-l'introdurre un'eccezione al sistema generale di perequazione del rottame a favore di un'attività, la quale, se il primo mezzo viene disatteso, è certamente un'attività produttiva che rientra nel Trattato.

Il sistema di perequazione, come Voi avete potuto più volte constatare, si basa soprattutto sulla solidarietà fra tutti i consumatori di rottame, il che implica che esso venga esteso nel modo più completo possibile.

Non mi sembra sussista alcun motivo atto a giustificare Vobbligo giuridico a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] di stabilire un'eccezione nel caso, senza dubbio speciale sotto determinati aspetti, che voi siete oggi chiamati a giudicare.

Concludo chiedendo : che il ricorso sìa respinto e che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] des Fonderies de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61959C0014 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In questa causa Voi dovete per la prima volta occuparvi dell'Allegato I al Trattato nel quale vengono definiti i termini «carbone» e «acciaio». Dovete affrontare un vero e proprio problema di confini i cui aspetti giuridici ed economici sono largamente informati, se non addirittura posti in ombra, da criteri eminentemente tecnici. [OSCURATO:PERSONA] des Fonderies de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] esercisce quattro fonderie delle quali una sola — quella posta in Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], che è d'altronde la maggiore — impiega il procedimento detto «di prima fusione» ; tale procedimento, reso possibile dall'immediata vicinanza delle miniere di ferro del bacino lorenese, consente di colare immediatamente negli stampi la ghisa liquida prodotta all'altoforno, senza che occorra, come è generalmente necessario, rifondere nel cubilotto ghisa solida e rottame. Si tratta di vedere se il rottame impiegato insieme al minerale di ferro per produrre tale ghisa liquida — rottame che è necessario aggiungere per ridurre la percentuale di fosforo contenuto nel letto di fusione — sia o meno soggetto ai contributi di perequazione imposti alle imprese della Comunità, consumatrici di rottame, per alimentare il sistema di perequazione per il rottame importato dai paesi terzi, istituito dall'[OSCURATO:PERSONA]. Questo è l'oggetto della controversia. Dal 1 o aprile 1954, cioè da quando è entrata in vigore la decisione 22-54 istitutiva del primo sistema obbligatorio di perequazione per il rottame, al 1 o dicembre 1956 la società versava regolarmente i contributi di perequazione, come del resto aveva sempre pagato il prelievo generale di cui all'art. 50. Il 19 aprile 1957 invece, essa comunicava all'[OSCURATO:PERSONA] di non ritenersi soggetta ai contributi di perequazione per il rottame impiegato nella produzione della ghisa liquida trasformata direttamente in tubi ed in getti di ghisa nella fonderia di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 24 gennaio 1959 l'[OSCURATO:PERSONA] respingeva tale pretesa. Appunto contro quest'ultima presa di posizione, considerata come una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], la società ha presentato un ricorso d'annullamento a norma dell'art. 33. La prima questione — che l'[OSCURATO:PERSONA] si limita d'altronde a segnalare alla vostra attenzione, senza formalmente contestare la ricevibilità — è quella di stabilire se la lettera del 24 gennaio 1959 sia una decisione ai sensi dell'art. 14 del Trattato, impugnabile a norma dell'art. 33. Mi sembra si possa senza esitazione rispondere di sì, tenendo conto delle vostre precedenti pronunzie e precisamente della sentenza 32-58, [OSCURATO:PERSONA] des Usines de Pontlieue-Acieries du Temple, del 17 luglio 1959. Da tali pronunzie si desume infatti che, in sede di attuazione delle decisioni istitutive del sistema di perequazione per il rottame importato, un'impresa può in qualunque momento rivolgersi all'[OSCURATO:PERSONA] (o anche direttamente agli organismi di Bruxelles) per fare risolvere qualsiasi contestazione concernente la legittimità o l'ammontare dei contributi di perequazione posti a suo carico; non è cioè necessario attendere la decisione finale di accertamento — la quale costituisce titolo esecutivo — adottata a norma dell'art. 92. È questa appunto l'ipotesi che ricorre nella specie. Passo quindi all'esame dei due motivi proposti, il primo attinente al fatto che la ghisa liquida impiegata nella fonderia di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] non è uno dei prodotti contemplati nell'Allegato I ed il secondo, dedotto in via subordinata, basato sul carattere discriminatorio e perciò illegale che avrebbe comunque l'assoggettare alla perequazione il rottame impiegato per la produzione di detta ghisa liquida, anche ammettendo che questa sia uno dei prodotti contemplati nell'Allegato I. I Secondo la decisione 2-57, adottata a norma dell'art. 53 del Trattato, sono tenute a versare i contributi di perequazione « le imprese di cui all'art. 80 del Trattato , le quali consumano rottame» (art. 2 della decisione). A termini dell'art. 80, «sono imprese ai sensi del Trattato quelle che esercitano un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio , nei territori ecc». L'art. 81 dispone: «i termini “carbone” e “acciaio” sono definiti nell'Allegato I al Trattato». Infine l'Allegato I, al § 1, recita: «i termini “carbone” e “acciaio” si riferiscono ai pro dotti compresi nell'elenco seguente». Detto elenco consta di due parti, intitolate rispettivamente «combustibili» e «siderurgia» e, in quest'ultima, sotto la voce «ghisa e ferroleghe» troviamo il seguente prodotto : «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze». L'intera controversia verte sul fatto se la ghisa liquida prodotta dalla ricorrente nei suoi altiforni debba o meno essere compresa in tale categoria, che è la sola che possa essere presa in considerazione nell'elenco di cui all'Allegato I. Osservo (e le parti sono d'accordo su questo punto) che nella negativa la società non solo non sarebbe tenuta a versare i contributi di perequazione per il rottame importato, ma sarebbe anche esente dal prelievo di cui all'art. 50 e, in via generale, non avrebbe né gli obblighi, né i diritti derivanti dal Trattato, in quanto in tal caso essa non sarebbe una «impresa» ai sensi dell'art. 80. Signori, le esaurienti argomentazioni svolte per iscritto, le eccellenti e chiarissime arringhe che Voi certamente ricordate e la visita allo stabilimento, tanto interessante e tanto ben commentata, che ha preceduto l'udienza di discussione mi dispensano dal riesporre particolareggiatamente, punto per punto, gli argomenti delle parti. Vorrei soltanto tentare di riassumerli cercando di coglierne gli aspetti essenziali. Secondo la ricorrente , la ghisa liquida da fonderia colata direttamente in getti non può essere considerata come «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze». Perché? Essenzialmente perché non si tratta di un «prodotto». I soli prodotti fabbricati a Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] sono i tubi e, in misura molto minore, i getti di ghisa, vale a dire dei prodotti finiti che sono esclusi dal Trattato in forza delle espresse disposizioni della nota 5 all'Allegato I. Quella che la ricorrente chiama «industria della fonderia» è fuori dal Trattato; essa non fa parte dell'industria siderurgica. Se nell'elenco dell'Allegato I è stata inclusa la «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze», ciò è avvenuto unicamente perché tale prodotto costituisce la materia prima essenziale per la produzione dell'acciaio. È vero che essa serve anche come materia prima dell'industria della fonderia, ma in tal caso essa può essere presa in considerazione soltanto nello stato di prodotto grezzo, di «prodotto stabile» (produit stable), di «prodotto commerciale» (produit marchand) e non in uno «stato transitorio» che non ricorre nemmeno al termine di un ciclo produttivo semplice, per ripetere varie espressioni che sono state usate nell'arringa. E la ricorrente continua ad insistere sulle differenze qualitative e quantitative come pure sulle differenze di ritmo e di consistenza delle colate che distinguono la normale produzione di ghisa grezza colata in pani e destinata alla vendita allo stato solido dalla ghisa liquida di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], la quale viene prodotta ed adattata esclusivamente in funzione dei requisiti del prodotto finito, requisiti che variano continuamente col variare della qualità. Tutti gli argomenti della ricorrente sono intesi a sostenere tale tesi centrale. Innanzitutto il termine inglese «pig iron», il quale ricorre nella nomenclatura dell'O.E.C.E. che è servita di base all'Allegato I ed è stato tradotto in francese con «ghisa grezza», si potrebbe applicare soltanto alla ghisa solida colata in pani. Inoltre, istituendo un confronto fra le voci dell'Allegato I riguardanti la ghisa e quelle riguardanti l'acciaio, la ricorrente si chiede perchè non è stato usato il termine «acciaio grezzo» — che è il termine usato dall'O.E.C.E. — in contrapposto a «ghisa grezza» e perché, invece, si è creduto bene parlare di «acciaio liquido colato o no in lingotti» e precisare, nella nota 3, la sorte delle «produzioni d'acciaio colato per getti», nei confronti delle quali «la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]… sussiste solo nel caso in cui esse debbano essere considerate come facenti parte dell'attività dell'industria siderurgica propriamente detta». Secondo la ricorrente vi è una sola spiegazione: l'acciaio colato per getti non è «acciaio grezzo» ; se non lo si fosse menzionato esso sarebbe rimasto escluso dal Trattato e proprio perché si è voluto includervi tale acciaio, nel caso venisse prodotto da uno stabilimento integrato, è stato necessario discostarsi dalla nomenclatura dell'O.E.C.E. e precisare, in questo caso particolare, che esso andava trattato alla stessa stregua del rimanente acciaio prodotto dall'impresa, cioè quello destinato alla fabbricazione dei prodotti d'acciaio semifiniti e finiti nominati nell'elenco. Si tratta di un'eccezione la quale si giustifica in vista del carattere accessorio che, in un'acciaieria integrata, ha generalmente la produzione di acciaio destinato alla fonderia; tale carattere eccezionale trova conferma nel 2 o comma della nota 3 : «le altre produzioni d'acciaio colato per getti, quali quelle delle piccole e medie fonderie autonome, sono soggette soltanto ad accertamenti statistici, ecc.»: è questo il regime normale dell'acciaio colato per getti il quale, non essendo «acciaio grezzo», è di regola sottratto al Trattato. Infine, viene tratto argomento da un passo dell'Allegato II, concernente il rottame, nel quale è detto : «Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 59 (ripartizione in caso di penuria) : — i rottami di ghisa che per le loro caratteristiche possono venire impiegati soltanto nelle fonderie che non fanno parte della Comunità ». Questo passo, secondo la ricorrente, conferma senza dubbio che le fonderie non fanno parte della Comunità. Non vi è traccia, né qui né altrove, di distinzione fra fonderie di prima e fonderie di seconda fusione. Il fatto che una fonderia produca essa stessa la ghisa che impiega non significa che essa faccia parte della «industria siderurgica». Voi ricordate in quali termini l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte agli argomenti che vi ho esposto. A suo parere, «ghisa grezza» non è affatto sinonimo di «ghisa solida»; la ghisa grezza è quella che viene prodotta nell'altoforno, indipendentemente dal suo ulteriore impiego. Tale produzione fa parte integrante dell'industria siderurgica e non già dell'attività delle fonderie e questa situazione di fatto non può essere modificata dalla circostanza che, nello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA], la ghisa liquida che esce dagli altiforni viene immediatamente impiegata nella fabbricazione di un prodotto finito che, dal canto suo, non è compreso nel Trattato. Per di più, il dosaggio reso necessario dalle caratteristiche dei prodotti finiti avviene soprattutto nei mescolatori — nei quali viene aggiunta alla ghisa comune la ghisa sintetica prodotta nei convertitori — molto più che nell'altoforno: nell'altoforno la gamma delle aggiunte impiegate per ottenere le qualità più adatte allo scopo prefisso non è affatto più ampia che negli altiforni ordinari. Inoltre, la capacità degli altiforni di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è dello stesso ordine di quella di numerosi altiforni che producono ghisa d'affinazione: non si tratta di «piccoli» altiforni. In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] osserva che lo scopo dell'Allegato I non è già quello di tracciare il confine fra ciò che fa parte del l'«industria siderurgica» e ciò che ne è escluso, bensì quello di determinare, in modo più o meno empirico, l'elenco dei prodotti che rientrano nel Trattato. Per varie ragioni si è ritenuto in più di un caso opportuno escludere dal Trattato determinati prodotti nonostante si tratti di prodotti siderurgici. In questo modo si spiega la nota 3: la produzione d'acciaio colato per getti fa incontestabilmente parte dell'industria siderurgica, ma, per motivi d'opportunità, si è deciso di assoggettarla soltanto a degli accertamenti statistici nel caso in cui essa non avvenga in uno stabilimento integrato. Tale decisione potrebbe sempre venire modificata a norma dell'art. 81, 2 o comma, il quale consente all'[OSCURATO:PERSONA] di completare l'elenco dell'Allegato I, previo unanime parere favorevole del Consiglio. In definitiva, perciò, quando si è ritenuto necessario precisare con varie distinzioni, per quanto riguarda l'acciaio, la nomenclatura O.E.C.E., si mirava a restringere e non già ad estendere l'elenco delle produzioni d'acciaio grezzo. Per la ghisa, niente di simile. Per quanto riguarda la terminologia, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama a vari documenti dai quali risulta che il termine «pig iron» indica la ghisa grezza nel senso da essa inteso, vale a dire la materia prima, indipendentemente dallo stato solido o liquido in cui si trova: grezzo significa «non lavorato» ed è appunto per questo che le fonderie di seconda fusione vengono ad essere automaticamente escluse dal Trattato, senza che vi sia bisogno di dirlo; del resto esse sono tradizionalmente considerate come estranee all'industria siderurgica. Quanto all'argomento tratto dall'Allegato II, l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte nel seguente modo: il testo parla di «rottami di ghisa che per le loro caratteristiche possono venire impiegati soltanto nelle fonderie che non fanno parte della Comunità». Ciò significa che esistono delle fonderie che non fanno parte della Comunità, ma non implica affatto che nessuna fonderia di ghisa ne faccia parte: si tratta infatti soltanto delle fonderie di seconda fusione, di tipo tradizionale, le quali in pratica, dal punto di vista commerciale — se non da quello tecnico — sono le sole in grado d'impiegare i rottami di ghisa. Che pensare di questo contrasto? Un punto mi sembra abbastanza chiaro: per quanto riguarda la terminologia la ragione è dalla parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. È certo che, in base all'Allegato I, «ghisa grezza» non significa «ghisa allo stato solido» in contrapposizione alla ghisa allo stato liquido. Il termine «grezzo» si contrappone qui a «lavorato» (travaillé) o «trasformato» (élaboré). Infatti, di cosa si trattava? Come pone in evidenza la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sul Trattato (pag. 77), nel redigere l'elenco dei prodotti compresi nel Trattato di cui all'Allegato I si aveva essenzialmente di mira lo stabilire a quale stadio di straformazione dei prodotti doveva arrestarsi l'elenco dei prodotti d'acciaio compresi nel mercato comune. Per questo il «filo conduttore», per così dire, dell'Allegato I è costituito dalla distinzione fra i prodotti grezzi , i prodotti semifiniti, i prodotti finiti nonché i prodotti detti «finali». Ciò risulta chiaramente alla voce 4.300 dove, senza alcun dubbio, l' «acciaio liquido colato o no in lingotti» è considerato un «prodotto grezzo», come risulta dal titolo. Noto a tale proposito che l'interpretazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della nota 3 mi sembra quindi esatta: la produzione d'acciaio liquido è una produzione d'acciaio grezzo, anche se destinata ai getti e la nota 3 ha lo scopo di restringere e non già di estendere l'ambito della Comunità in questo particolare argomento. Il tenore di detta nota 3 si giustifica nel seguente modo: l'acciaio colato per getti è «acciaio grezzo» o, se si preferisce, un «prodotto grezzo d'acciaio» e come tale, nel silenzio dei testi, sarebbe compreso nel Trattato; tuttavia, per motivi d'opportunità si è ritenuto di doverlo escludere, almeno fino a nuovo ordine, ma si è inteso escluderlo salvo che in un caso speciale, cioè il caso in cui la sua produzione «debba essere considerata come facente parte dell'attività dell'industria siderurgica propriamente detta» : il che evidentemente, nonostante le precisazioni del comma seguente, non è del tutto chiaro. Tale eccezione dell' eccezione spiega il testo della nota, senza peraltro farne un capolavoro del suo genere. Rilevo però la differenza fra i termini impiegati nella nota 3 e quelli delle altre note 1, 2, 4 e 5: mentre in queste ultime è detto: « non sono compresi… » questi o quei prodotti, la nota 3 dispone soltanto: « la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]… sussiste solo… » in determinati casi, mentre i prodotti esclusi sono ciò nondimeno soggetti ad accertamenti statistici. Ciò conferma nuovamente che nel pensiero — per quanto confuso, sotto certi aspetti — degli autori dell'Allegato almeno un punto è chiaro, cioè che l'acciaio liquido colato o non in lingotti è «acciaio grezzo», vale a dire uno dei «prodotti grezzi» compresi nel Trattato salvo disposizioni in contrario. In ultima analisi la distinzione fra ghisa grezza e ghisa liquida è priva di qualunque fondamento: la ghisa grezza è la ghisa non lavorata, vale a dire allo stato di prodotto grezzo. Evidentemente è inoltre necessario che la ghisa liquida sia o almeno possa essere un «prodotto». Ma voi sapete che essa lo è certamente, dal momento che la tecnica odierna consente, in determinati casi, il trasporto e la consegna di ghisa allo stato liquido. Quelli fra Voi, o signori, che facevano parte della Corte della C.E.C.A. ricorderanno di avere sentito parlare di ciò nel corso della discussione della causa [OSCURATO:PERSONA]. Per questo si è ritenuto necessario modificare la nomenclatura doganale, in quanto determinate ghise grezze possono oggi attraversare le frontiere allo stato liquido. Con questo tuttavia la questione che dovete decidere non si può ritenere risolta, poiché rimane ancora da stabilire — ed a mio parere è questo il nocciolo del problema — se, date le particolari condizioni nelle quali si svolge l'attività dello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA],. la ghisa liquida che esce dai suoi altiforni e dai suoi convertitori possa essere considerata un «prodotto» ai sensi dell'Allegato I o se invece essa si trovi in tale momento soltanto in uno «stato transitorio che non ricorre nemmeno al termine di un ciclo produttivo semplice», secondo la felice formulazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ho già citato. Nel prendere posizione occorre anzitutto sforzarsi di intendere rettamente lo spirito nel quale gli autori del Trattato hanno inteso tracciare il confine dell'integrazione parziale da essi realizzata. Il principio fondamentale mi sembra si trovi nell'art. 80 del Trattato : «Sono imprese, ai sensi del Trattato, quelle che esercitano un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio», il quale ultimo viene definito altrove. «Attività produttiva», è un concetto al tempo stesso produttivo ed economico, ma non commerciale. Non si è avuto riguardo, come ad esempio in materia d'imposta sul fatturato (chiffre d'affaires), alla vendita dei prodotti, trasformati o no, bensì alla loro produzione , cioè a tutto quanto, dall'estrazione della materia prima fino allo stadio di finitura al quale si è ritenuto opportuno fermarsi, è compreso nel ciclo di fabbricazione del prodotto più elaborato. In un tale ordine d'idee, che si potrebbe paragonare invece, sul piano fiscale, ad un sistema di imposte sul valore aggiunto, è evidente che si deve attribuire un'importanza piuttosto secondaria all'aspetto commerciale di detto ciclo di fabbricazione ed in particolare al fenomeno dell'integrazione. Sia che ogni stadio produttivo termini in una vendita, sia che invece (e noi sappiamo che ciò è possibile) una stessa impresa compia tutta la trafila, ad es. dall'estrazione del minerale di ferro e del carbone fino alla produzione di rotaie o di vergella, tutti gli stadi produttivi rientrano nel Trattato, tanto se si tratta del prelievo di cui all'art. 50, quanto ai fini dell'esercizio di qualsiasi potere spettante all'[OSCURATO:PERSONA]. Beninteso, ciascun prodotto viene preso in considerazione una sola vol a e qualora, ad es. nel caso del prelievo, si abbia riguardo al valore della quantità prodotta, vengono prese delle precauzioni per colpire solo il valore «aggiunto», ma colpirlo in ogni caso: è questo, come sapete, il sistema seguito per l'attuazione dell'art. 50. Non è ammissibile che, col pretesto dell'integrazione — indipendentemente dai meriti di questa (del resto generalmente indiscussi, almeno sul piano tecnico) — una parte del ciclo produttivo, al quale corrisponde un determinato «valore aggiunto», rimanga fuori dal Trattato. Ciò è vero anche nel caso in cui il passaggio da uno stadio al successivo coincide con la «uscita», se posso così esprimermi, di un prodotto dall'ambito di applicazione del Trattato, in altri termini se l'integrazione si trova in certo modo «a cavallo» fra le attività che rientrano nel Trattato e quelle che ne sono escluse: la vicinanza al confine non può essere motivo di esonero, a meno che non si voglia restringere arbitrariamente l'ambito d'applicazione del Trattato. Se la situazione testé accennata sia tale da provocare distorsioni o discriminazioni vietate lo vedremo fra breve, trattando del secondo motivo; tuttavia è certo che essa non può in nessun caso consentire ad un'impresa integrata di porsi fuori dal Trattato per quanto concerne una parte delle sua produzione in esso legittimamente compresa. Di conseguenza, nel caso dello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] non è necessario sussista un «prodotto commerciale» preparato in tutto. e per tutto come se dovesse essere venduto e non è nemmeno necessaria la' finzione che la società lo venda a sé stessa. È sufficiente (ma ne-; cessano) che sussista un «prodotto» il quale, per le sue qualità fisiche e chimiche, per il suo procedimento di fabbricazione ed anche per la sua destinazione, rientra in una delle voci dell'Allegato I. Orbene, signori, mi sembra che ciò ricorra senza dubbio nella fattispecie. Senza parlare dei cubilotti, i quali hanno soltanto una parte secondaria — e la produzione dei quali esula dalla controversia — la materia prima impiegata nello stabilimento di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è la ghisa prodotta negli altiforni. Se ho ben afferrato le spiegazioni che ci sono state date in occasione della visita allo stabilimento, due dei quattro altiforni attualmente in servizio producono ghisa Cleveland per getti la quale viene immessa direttamente nei mescolatori. Gli altri due producono ghisa semifosforosa; la ghisa viene anzitutto immessa nei convertitori dove, in seguito ad una ossidazione che la trasforma in acciaio ed a una successiva ricarburazione, essa diventa una «ghisa estremamente pura e poco fosforosa, detta ghisa ematite sintetica» (pag. 2 dello stampato che ci è stato dato nello stabilimento). In tale stato essa giunge nei mescolatori dove già si trova la ghisa Cleveland: la miscela che ne risulta viene versata nelle centrifughe, questi apparecchi così impressionanti per un profano nei quali Voi avete visto realmente la ghisa trasformarsi in un tubo. La miscela è composta per il 55 % di ghisa Cleveland e per 45 % di ghisa semifosforosa per getti. Da ciò risulta chiaramente la distinzione fra: 1. la ghisa grezza da fonderia prodotta negli altiforni e, in parte, nei convertitori; 2. le operazioni di mescolamento che precedono la centrifugazione. Ora, pare certo che il tratto veramente originale del procedimento seguito a Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] è dato dalla seconda di tali operazioni, vale a dire l'impiego avveduto di ghisa sintetica il quale «consente in primo luogo di controllare in ogni momento la composizione della ghisa liquida da fonderia proveniente dagli altiforni» e «consente del pari di ridurre la percentuale di fosforo di detta ghisa liquida» (doc. cit.). Beninteso, non parlo della centrifugazione che è un'operazione di fonderia propriamente detta. Proprio l'impiego di ghisa sintetica consente di ridurre la percentuale di fosforo in modo che, mescolandola successivamente in modo acconcio alla ghisa Cleveland, è possibile ottenere in ogni caso il dosaggio esattamente adatto ai requisiti dei vari prodotti finiti: a questo punto comincia l'industria della fonderia la quale è fuori dal Trattato. Ciò nondimeno la ghisa che esce dagli altiforni e dai convertitori e che costituisce la materia prima di tale industria è certamente della ghisa grezza da fonderia. Del resto, per convincersene è sufficiente consultare una qualsiasi mercuriale. Guardando ad es. il n o 40 de «L'[OSCURATO:PERSONA]», del 1 o ottobre 1959. A pag. 83, nella parte dedicata ai prezzi dei prodotti siderurgici, alla voce « ghise grezze » vediamo citate la ghisa Cleveland per getti (percentuale di fosforo da 1 a 1,4) e la ghisa semi-fosforosa per getti (percentuale di fosforo da 0,7 a 1). Seguono le ghise d'affinazione, cioè destinate alla produzione dell'acciaio, ed infine le ghise ematiti (percentuale di fosforo pari od inferiore a 0,12) le quali comprendono del pari delle ghise per getti e delle ghise d'affinazione. Osservo, tra parentesi, che la distinzione tra «ghisa per la produzione di acciaio» e «ghisa da fonderia», cioè tra ghisa d'affinazione e ghisa per getti, non è affatto arbitraria, ma corrisponde alla realtà, il che dimostra che gli autori dell'Allegato I sono andati molto al di là della nozione chimica di acciaio ed hanno invece preso in larga misura in considerazione, d'altronde in modo piuttosto empirico, il concetto di industria siderurgica, che è quanto dire l'industria del ferro. Senza dubbio, come ha del resto giustamente osservato l'[OSCURATO:PERSONA], la produzione della ghisa grezza stessa è in una certa misura influenzata dalle caratteristiche dei prodotti in programma, vale a dire che la carica dell'altoforno può essere dosata in funzione di tale scopo; questo è tuttavia un fenomeno comune: tutte le volte che un industriale preferisce fabbricare, anziché acquistarlo all'esterno, un prodotto di base che gli occorre, è naturale che ne approfitti per dare a tale prodotto le caratteristiche esattamente adatte al suo tipo di produzione. Nella specie, come abbiamo visto, i dosaggi richiesti dalle caratteristiche dei prodotti in programma avvengono soprattutto in una fase successiva. Quanto alla riduzione della percentuale di fosforo che avviene già nell'altoforno, mediante l'impiego di rottame, si tratta di un procedimento assolutamente comune, il quale non ha affatto la conseguenza di togliere alla ghisa prodotta la qualità di ghisa grezza: sappiamo del resto che la società è riuscita a diminuire fortemente la messa al mille di rottame negli altiforni grazie alla miscela con ghisa sintetica. Perciò la ghisa che esce dagli altiforni e dai convertitori di Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] mi sembra sia senza dubbio, in parte ghisa Cleveland per getti ed in parte ghisa semi-fosforosa per getti. Questi due tipi di ghisa, anche qualora, come nella fattispecie, la seconda divenga, a cagione della sua purezza, «ghisa ematite per getti», devono indiscutibilmente essere comprese sotto la voce «ghisa da fonderia ed altre ghise grezze» di cui all'Allegato I ed il ciclo di produzione consente di differenziarle quel tanto che basta perché si sia costretti a riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] esercita un'attività produttiva in questo campo. Essa è quindi certamente un'impresa ai sensi dell'art. 80. II In merito al secondo motivo svolgerò considerazioni molto più brevi. Anche ammettendo, ci vien detto, che la società ricorrente possa essere giuridicamente considerata un'impresa soggetta al Trattato per quanto riguarda la sua produzione di ghisa liquida, essa non poteva comunque essere assoggettata ai contributi di perequazione. Sottoponendola a tali contributi l'[OSCURATO:PERSONA] ha in realtà commesso una discriminazione e le ha imposto un onere speciale rispetto alle imprese sue dirette concorrenti. Signori, va fatta un'osservazione preliminare. È certo — e non è stato del resto contestato — che l'aver compreso la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] nel sistema di perequazione, dal momento che si ammette che essa è una «impresa» ai sensi dell'art. 80, è cosa del tutto conforme alle decisioni di base adottate in forza dell'art. 53, ed in particolare alla decisione 2-57, la quale, come Voi sapete, riguardava tutte le imprese consumatrici di rottame d'acquisto, con le sole eccezioni contemplate nell'art. 10, fra le quali va annoverata l'esenzione delle fonderie d'acciaio integrate. Di conseguenza viene in realtà posta in discussione la legittimità delle stesse decisioni di base. Senza dubbio la Corte della C.E.C.A. ha ammesso, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il diritto delle imprese di elevare l'eccezione d'illegittimità appunto nei confronti delle decisioni con le quali è stato istituito il sistema di perequazione per il rottame ; tuttavia, nelle cause citate, l'eccezione era stata espressamente formulata. Si può ammettere che detta eccezione sia stata implicitamente formulata, mediante la deduzione di mezzi — attinenti direttamente a violazioni del Trattato — a sostegno di un ricorso proposto unicamente contro delle decisioni per l'attuazione delle decisioni di base? È lecito nutrire dei dubbi a tale proposito, soprattutto a causa dell'estrema gravità di una dichiarazione d'illegittimità pronunziata, come nella specie, nei confronti di decisioni che possono essere adottate soltanto previo unanime parere conforme del Consiglio: l'obbligo — morale se non giuridico — di adottare una nuova decisione, conforme alle pronunzie della Corte ed al tempo stesso approvata all'unanimità, potrebbe dar luogo in molti casi a serie difficoltà. Tuttavia, nella fattispecie, il vizio implicitamente affermato avrebbe carattere negativo: esso consisterebbe nel fatto che le decisioni di base non hanno previsto un'eccezione a favore delle fonderie di prima fusione del genere della Pont-à-[OSCURATO:PERSONA]. Ora la ricorrente, la quale non doveva — né poteva — denunziare la violazione di una determinata disposizione della decisione, sostiene proprio questo. Stando così le cose ritengo che, nel presente caso, si possa non tener conto dell'obiezione. In sostanza, la discriminazione concernente le condizioni della concorrenza viene affermata sotto tre diversi aspetti. Innanzitutto, la concorrenza fra le fonderie di ghisa di prima fusione e le fonderie diaccialo integrate , esentate in forza della decisione 2-57. Su questo punto l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte che non vi è in realtà alcuna concorrenza fra le fonderie di ghisa e le fonderie d'acciaio, dato che esse non fabbricano gli stessi prodotti: in definitiva, non vi sarebbe concorrenza tra i tubi di ghisa (tuyaux) ed i tubi (tubes) d'acciaio. In ogni modo, la ricorrente non insiste à questo proposito. Infatti, l'esenzione delle fonderie d'acciaio è stata citata soprattutto per dimostrare che, grazie ad esse, le fonderie integrate di ghisa erano le sole comprese nella perequazione, dal momento che le fonderie d'acciaio ne erano escluse, le une in forza della nota 3 dell'Allegato I, le altre in virtù della disposizione speciale di esenzione contenuta nell'art. 10 della decisione 2-57. È questo però un argomento privo di giuridica rilevanza, poiché l'esenzione disposta in un determinato caso non è un motivo valido per chiedere l'esonero in un caso diverso ed inoltre la ricorrente non contesta la legittimità dell'esenzione concessa. Si ripresenta qui una situazione in certo modo analoga a quella che abbiamo visto nelle cause riguardanti le cadute proprie. Seconda violazione della concorrenza: antagonismo fra la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] e le fonderie di ghisa di seconda fusione. Su questo punto le argomentazioni svolte nella fase scritta ed all'udienza sono state esaurienti e ritengo inutile riprenderle particolareggiatamente in esame. Le fonderie di seconda fusione non sono gravate dai contributi di perequazione per il rottame che impiegano, ciò nondimeno traggono profitto dell'azione calmieratrice del sistema di perequazione: questo è certamente un vantaggio, il quale dipende però dal fatto che dette fonderie sono fuori dal Trattato: conseguenza dell'integrazione parziale. In compenso la ghisa nuova che esse acquistano è soggetta ai contributi di perequazione, per la parte di rottame impiegato a produrla. È vero che si discute circa l'incidenza di questa ghisa «nuova», incidenza senza dubbio variabile. Per quanto riguarda il rottame di ghisa, esso è esente dai contributi per la semplice ragione che non esiste un sistema di perequazione per il rottame di ghisa, ma, o per questo o per altri motivi, il fatto è che esso è molto caro: questo punto è pacifico. Si discute infine la situazione delle fonderie di ghisa di seconda fusione che impiegano in percentuale elevata, oppure esclusivamente, rottame d'acciaio. Ve ne sono, ma, afferma l'[OSCURATO:PERSONA], i prodotti in tal modo fabbricati sono di qualità inferiore. Signori, la discussione che precede dimostra l'impossibilità di stabilire dei confronti esatti e generali e, in definitiva, non vi è nulla che dimostri l'esistenza, a carico delle fonderie di prima fusione e di conseguenza per il solo effetto dei contributi di perequazione, di un vero e proprio onere speciale tale da diminuire in misura notevole la capacità concorrenziale di dette fonderie rispetto a quelle di seconda fusione. Lo stesso vale per i prodotti concorrenti di cemento-amianto, cemento e plastica (terza categoria d'imprese concorrenti), che sono fuori dal Trattato. In questo caso si tratta senza dubbio di vera concorrenza, specialmente nel campo dei tubi per condotte, ma di concorrenza fra industrie diverse: l'una del ferro, le altre del cemento o delle materie plastiche, le quali non hanno evidentemente problemi di rottame. Inoltre la perequazione del rottame si proponeva lo scopo, e nessuno contesta che abbia avuto come risultato, di ridurre il prezzo del rottame ad un livello inferiore a quello che avrebbe raggiunto se non fosse stato istituito il sistema. L'[OSCURATO:PERSONA] afferma che, nonostante l'onere dei contributi, la Pont-à-[OSCURATO:PERSONA] in ultima analisi ha tratto vantaggio dal sistema. La ricorrente fa osservare che l'onere della perequazione è più grave per essa che per i produttori d'acciaio in conseguenza del fatto che essa non dispone di cadute proprie. [OSCURATO:PERSONA] aveva già dedotto a proposito della sua ghisa-ematite un argomento dello stesso genere che la Corte ha però disatteso. Comunque sarebbe stato necessario dimostrare non soltanto che l'onere della perequazione è stato, per le fonderie di prima fusione, maggiore del vantaggio che esse hanno tratto dalla conseguente riduzione relativa dei prezzi, ma anche che l'onere netto così determinato ha posto dette fonderie in una situazione tale che le normali condizioni di concorrenza ne sarebbero rimaste alterate in modo notevole ed arbitrario: il che non è affatto dimostrato. Occorre poi rilevare che l'accennata soluzione sarebbe fondata unicamente su principi di equità e non sul misconoscimento di una determinata disposizione del Trattato. L'art. 67 contempla soltanto i provvedimenti degli Stati e non quelli dell'[OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'art. 3, lettera g , l'[OSCURATO:PERSONA] vi si richiama erroneamente. Infatti tale disposizione vieta alla Comunità di proteggere arbitrariamente le industrie che ne fanno parte. Orbene, nella specie, la ricorrente non chiede affatto di essere protetta contro le industrie concorrenti che si trovano fuori dal Trattato; essa lamenta soltanto una discriminazione effettuata o di un onere speciale creato dall'[OSCURATO:PERSONA] a suo carico, tale da porla in una situazione competitiva sfavorevole rispetto alle industrie in discorso. A tale proposito mi sembra che l'unico possibile fondamento giuridico sia l'art. 3, secondo il quale le istituzioni della Comunità devono agire unicamente nell' «interesse comune». La Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso la possibilità di discutere a tale proposito (Racc. Vol. IV, pag. 180). Si tratta in sostanza del principio generale che prescrive alla pubblica amministrazione di non comportarsi in modo arbitrario. Ebbene, non si può ragionevolmente sostenere che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo arbitrario includendo le fonderie di prima fusione nel sistema di perequazione o, più esattamente, astenendosi dal-l'introdurre un'eccezione al sistema generale di perequazione del rottame a favore di un'attività, la quale, se il primo mezzo viene disatteso, è certamente un'attività produttiva che rientra nel Trattato. Il sistema di perequazione, come Voi avete potuto più volte constatare, si basa soprattutto sulla solidarietà fra tutti i consumatori di rottame, il che implica che esso venga esteso nel modo più completo possibile. Non mi sembra sussista alcun motivo atto a giustificare Vobbligo giuridico a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] di stabilire un'eccezione nel caso, senza dubbio speciale sotto determinati aspetti, che voi siete oggi chiamati a giudicare. Concludo chiedendo : che il ricorso sìa respinto e che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] des Fonderies de Pont-à-[OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/1959 — Fons Iuris — Fons Iuris