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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 18892/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 18239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; Oggetto R.G.N.18239/2021 Cron.

Rep.

Ud.22/03/2023 PU -intimati - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 18239/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, ha condannato l’odierna ricorrente, titolare dell'impresa individuale "F.R.L.

Serramenti di M.M." a corrispondere all'INPS i contributi dovuti alla gestione commercianti per i redditi d'impresa dichiarati dal marito nel periodo2007-2014, prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]." svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari.

Dopo aver premesso la distinzione tra redditi di capitale e redditi d'impresa,la Corte territoriale ha dichiarato che nel reddito imponibile del collaboratore familiare, sul quale la titolare dell'impresa individuale "F.R.L.

Serramenti di M.M." paga già la quota di contributi alla gestione commercianti, rientrano anche i redditi conseguiti dal marito quale socio accomand atario della società "[OSCURATO:SOCIETA].".

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] non ha nno svolto attività difensiva.

Con ordinanza interlocutoria n. 28562 del 2022, la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria, ritenendo che la soluzione della controversia postuli l'affermazione di principi di natura nomofilattica.

Ragioni della decisione Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, in combinato disposto con la L. n. 160 del 1975, art. 29 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 L. n. 233 del 1990, art. 1e della legge n. 45 del 1986, art. 3; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe posto erroneamente a suo carico il pagamento dei contributi alla gestione commercianti per redditi conseguiti dal marito, collaboratore familiare, a titolo di partecipazione ad una società di persone svolgente esclusiva attività di locazione d'immobili, per la quale non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione medesima.

Con il secondo motivo, pure formulato ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la v iolazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato correttamente la natura dei redditi derivanti dalla partecipazione del coniuge collaboratore familiare alla società in accomandita semplice svolgente attività di mera mediazione immobiliare.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'INPS per difetto dei requisiti di cui all'art.434 c.p.c., essendosi l'Istituto limitato a riportare pedissequamente le argomentazioni spese nel primo grado digiudizio, senza contestare, in modo puntuale e preciso, le ragioni dedotte a fondamento della decisione appellata.

Va esaminatoin via preliminare, per l’evidente idoneità a consentire la definizione in rito del giudizio, il terzo motivo.

Esso è infondato.

Questa Corte di legittimità (Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 6758 del 2022) ha precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Tali caratteri non sono certo presenti nella sentenza impugnata che, al contrario, di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha individuato il quadro normativo proprio dell’imponibile contributivo relativo ai collaboratori familiari degli artigiani e commercianti, giungendo per quanto si dirà alla corretta soluzione in diritto.

Il primo motivo è infondato.

Sostiene la ricorrente che il reddito tratto dalla partecipazione a [OSCURATO:SOCIETA]. dal proprio coniuge e coadiutore artigiano , in quanto relativo a società avente ad oggetto la mera locazione d’immobili, non possa fungere da presupposto per l’iscrizione del socio accomandatario alla gestione artigiani/commercianti, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

La questione, come prospettata dalla ricorrente, risulta viziata dalla sovrapposizione dei principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, in ragione dell’attività svolta all’interno di strutture societarie(ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 ) , con i principi consolidatisi nella diversa materia dell’imponibile contributivo applicabile agli iscritti alla medesima gestione.

In particolare, come precisato ex multis da Cass. n. 29914 del 2021, la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli; tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass.

S.U. n. 3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.

In tale quadro, questa Corte ha pure già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre, l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v.

Cass. 30/12/2016, n. 27588).

Ciò in presenza di prova, il cui onere incombe sull’INPS, di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1852; v.

Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass. 27/372019, n. 8611).

Altra è invece la questione, oggetto del presente giudizio, relativa alla individuazione del reddito (evidentemente ulteriorerispetto a quello tratto dall’attività che dà titolo all’obbligo di scrizione alla gestione artigiani/commercianti) da considerare per determinare l’imponibile contributivo, nell’ipotesi in cui l’iscritto alla gestione stessasommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall’attività che fonda l’obbligo assicurativo.

Si tratta, cioè, in questo caso, di ricostruire il quadro normativo riferito all’imponibile contributivo degli iscritti alla gestione commercianti/artigiani.

Tale problematica è stata esaminata da questa Corte di legittimitàe si è consolidato un orientamento (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cassazione n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021) al quale va adesso data continuità.

Data per risolta, come è nel caso di specie, la questione dei presupposti per l’iscrizione alla apposita gestione, qui si tratta di stabilire se l’obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione.

Allo scopo occorre premettere che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per l'soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono".

La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".

Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n.233 del 1990, art. 1.

Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza disistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post- riformadel 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post-riformadel 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riformadel 2004).

Ed è proprio dalregime dettato per le società di persone che è deriva to il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv. con modif. in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.

Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; néla scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dellaL. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.

E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38 Cost., comma 2, non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.

Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.

Pertanto, nel caso di specie, il redditod’impresa, tale per previsione del TUIR, tratto dalla partecipazione del coniuge collaboratore, quale socio accomandatario, alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., deve essere assoggettato a contribuzione nelle percentuali previste.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto, come esplicitato da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014 e svariate successive conformi, in applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di cui si discute comporta che si addebiti alla sentenza impugnata, in modo indefettibile, la mancata valutazione di un fatto storico decisivo; tale fatto non può identificarsi nell’ affermata mancata considerazionedelle argomentazioni difensive addotte.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Quanto alla regolazione delle spese, considerata la sollecitazione, proveniente dalla Sesta Sezione, al chiarimento nomofilattico dell’orientamento qui confermato, devono ritenersi esistenti i presupposti per la loro compensazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 18239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; Oggetto R.G.N.18239/2021 Cron. Rep. Ud.22/03/2023 PU -intimati - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 18239/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, ha condannato l’odierna ricorrente, titolare dell'impresa individuale "F.R.L. Serramenti di M.M." a corrispondere all'INPS i contributi dovuti alla gestione commercianti per i redditi d'impresa dichiarati dal marito nel periodo2007-2014, prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]." svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari. Dopo aver premesso la distinzione tra redditi di capitale e redditi d'impresa,la Corte territoriale ha dichiarato che nel reddito imponibile del collaboratore familiare, sul quale la titolare dell'impresa individuale "F.R.L. Serramenti di M.M." paga già la quota di contributi alla gestione commercianti, rientrano anche i redditi conseguiti dal marito quale socio accomand atario della società "[OSCURATO:SOCIETA].". La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] non ha nno svolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria n. 28562 del 2022, la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria, ritenendo che la soluzione della controversia postuli l'affermazione di principi di natura nomofilattica. Ragioni della decisione Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, in combinato disposto con la L. n. 160 del 1975, art. 29 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 L. n. 233 del 1990, art. 1e della legge n. 45 del 1986, art. 3; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe posto erroneamente a suo carico il pagamento dei contributi alla gestione commercianti per redditi conseguiti dal marito, collaboratore familiare, a titolo di partecipazione ad una società di persone svolgente esclusiva attività di locazione d'immobili, per la quale non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione medesima. Con il secondo motivo, pure formulato ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la v iolazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato correttamente la natura dei redditi derivanti dalla partecipazione del coniuge collaboratore familiare alla società in accomandita semplice svolgente attività di mera mediazione immobiliare. Il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'INPS per difetto dei requisiti di cui all'art.434 c.p.c., essendosi l'Istituto limitato a riportare pedissequamente le argomentazioni spese nel primo grado digiudizio, senza contestare, in modo puntuale e preciso, le ragioni dedotte a fondamento della decisione appellata. Va esaminatoin via preliminare, per l’evidente idoneità a consentire la definizione in rito del giudizio, il terzo motivo. Esso è infondato. Questa Corte di legittimità (Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 6758 del 2022) ha precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Tali caratteri non sono certo presenti nella sentenza impugnata che, al contrario, di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha individuato il quadro normativo proprio dell’imponibile contributivo relativo ai collaboratori familiari degli artigiani e commercianti, giungendo per quanto si dirà alla corretta soluzione in diritto. Il primo motivo è infondato. Sostiene la ricorrente che il reddito tratto dalla partecipazione a [OSCURATO:SOCIETA]. dal proprio coniuge e coadiutore artigiano , in quanto relativo a società avente ad oggetto la mera locazione d’immobili, non possa fungere da presupposto per l’iscrizione del socio accomandatario alla gestione artigiani/commercianti, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità. La questione, come prospettata dalla ricorrente, risulta viziata dalla sovrapposizione dei principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, in ragione dell’attività svolta all’interno di strutture societarie(ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 ) , con i principi consolidatisi nella diversa materia dell’imponibile contributivo applicabile agli iscritti alla medesima gestione. In particolare, come precisato ex multis da Cass. n. 29914 del 2021, la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli; tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. In tale quadro, questa Corte ha pure già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre, l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588). Ciò in presenza di prova, il cui onere incombe sull’INPS, di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1852; v. Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass. 27/372019, n. 8611). Altra è invece la questione, oggetto del presente giudizio, relativa alla individuazione del reddito (evidentemente ulteriorerispetto a quello tratto dall’attività che dà titolo all’obbligo di scrizione alla gestione artigiani/commercianti) da considerare per determinare l’imponibile contributivo, nell’ipotesi in cui l’iscritto alla gestione stessasommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall’attività che fonda l’obbligo assicurativo. Si tratta, cioè, in questo caso, di ricostruire il quadro normativo riferito all’imponibile contributivo degli iscritti alla gestione commercianti/artigiani. Tale problematica è stata esaminata da questa Corte di legittimitàe si è consolidato un orientamento (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cassazione n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021) al quale va adesso data continuità. Data per risolta, come è nel caso di specie, la questione dei presupposti per l’iscrizione alla apposita gestione, qui si tratta di stabilire se l’obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione. Allo scopo occorre premettere che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per l'soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono". La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n.233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza disistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post- riformadel 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post-riformadel 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riformadel 2004). Ed è proprio dalregime dettato per le società di persone che è deriva to il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv. con modif. in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; néla scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dellaL. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa. E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38 Cost., comma 2, non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale. Pertanto, nel caso di specie, il redditod’impresa, tale per previsione del TUIR, tratto dalla partecipazione del coniuge collaboratore, quale socio accomandatario, alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., deve essere assoggettato a contribuzione nelle percentuali previste. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, come esplicitato da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014 e svariate successive conformi, in applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di cui si discute comporta che si addebiti alla sentenza impugnata, in modo indefettibile, la mancata valutazione di un fatto storico decisivo; tale fatto non può identificarsi nell’ affermata mancata considerazionedelle argomentazioni difensive addotte. In definitiva, il ricorso va rigettato. Quanto alla regolazione delle spese, considerata la sollecitazione, proveniente dalla Sesta Sezione, al chiarimento nomofilattico dell’orientamento qui confermato, devono ritenersi esistenti i presupposti per la loro compensazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 18892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris