CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 43645/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 9.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Trapani) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letti i motivi nuovi presentati in data 20/09/2021 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176/2020 dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Girardi; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per Girardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio o rideterminazione della pena da parte della Corte in relazione al decimo motivo di ricorso ed inammissibilità nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio in relazione al quinto motivo ed inammissibilità nel resto; udita la parte civile costituita solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocato Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Girardi, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 3.000,00; uditi i difensori dei ricorrenti comparsi Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi riportandosi ai motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi b), per non aver commesso il fatto, c) ed f), perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. contestato al capo m) perché il reato è estinto per prescrizione; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui ai capi b), per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo m) perché il reato è estinto per prescrizione; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi a), per non aver commesso il fatto, c), perché il fatto non sussiste; escludeva in relazione ai capi b), d) ed f) l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e, ferma restando la pena inflitta, riqualificava il reato ascritto al capo g) in tentata estorsione; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in anni ventitre, mesi sei e giorni quindici di reclusione; quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in anni ventitre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione; quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in anni otto, mesi sei di reclusione. Dichiarava nulla ed eliminava la dichiarazione di delinquenza abituale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la misura di sicurezza loro applicata; applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza per anni tre e al [OSCURATO:PERSONA] per anni due; confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado (sentenza del Tribunale di Taranto in data 08/03/2019) alla pena di anni ventidue e mesi tre di reclusione per i delitti di cui ai capi A (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen.), BD (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/1990), BI (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/1990), BL (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990) e BT (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/1990): pena confermata in appello. Lamenta il ricorrente: -inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale in relazione ai capi A, BD, BI, BL e BT, inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., mancanza, e/o illogicità e/o contraddittorietà di motivazione (primo motivo); -inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale in relazione ai capi BD (con riferimento all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990), BI, BL e BT (con riferimento all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), mancanza, e/o illogicità e/o contraddittorietà di motivazione (secondo motivo); -inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del ne bis in idem in relazione al capo BD per precedente giudicato (terzo motivo);-inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen., mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (quarto motivo). 3.1. Con il primo motivo, si contesta la legittimità della pronuncia in ordine all'affermazione di penale responsabilità, in presenza di pronuncia solo apparentemente motivata, risultando la medesima una mera trasposizione della sentenza di primo grado, inidonea ad individuare la ratio decidendi a base della decisione assunta. In particolare, con riferimento al capo BL), le conversazioni captate nelle intercettazioni, uniche fonti di prova a carico, presentano un contenuto generico ed equivoco, in assenza di prova che le trattative per l'acquisto dello stupefacente in contestazione, asseritamente avvenute mediante lo scambio di sms, coinvolgessero il [OSCURATO:PERSONA], non comparendo lo stesso mai né come mittente, nè come destinatario dei messaggi, né come soggetto in qualche modo coinvolto dai riferimenti operati da [OSCURATO:PERSONA], né come soggetto partecipante ad incontri asseritamente finalizzati al perfezionamento di trattative per la compravendita del narcotico. Analoghe censure vengono rivolte in relazione al capo BI). In relazione al reato associativo di cui al capo BD), si contesta innanzitutto come la prova sia stata tratta dalla commissione dei vari reati fine di cui ai capi BF), BG), BH), BI), BL) e BT). Inoltre, al di là della dubbia identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel riferimento a tale "Cosimo", vi è totale carenza di prova in ordine al presunto accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] nell'indinnostrato ruolo allo stesso attribuitogli e gli altri coimputati nell'associazione in ordine al pactum sceleris volto alla costituzione di una struttura verticistica con carattere di stabilità, con disponibilità di mezzi e uomini, finalizzata allo spaccio di stupefacenti. 3.2. Con il secondo motivo, si censura in primis la mancata derubricazione del capo BD) in quello di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990. La carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo, in uno con la particolare semplicità ed elementarità di mezzi per la commissione dei reati-fine e la modestia dei quantitativi di stupefacente trattati e del conseguente limitato volume d'affari, avrebbe dovuto indurre alla diversa e più attenuata qualificazione giuridica. Si censura poi il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, non risultando provata alcuna attività di spaccio caratterizzata dalla continuatività e l'impiego di mezzi e ruolo connotati da stabilità. In ogni caso, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 va riconosciuta in tutte le ipotesi in cui, come nella fattispecie, non è possibile verificare l'effettiva qualità e quantità (ed il principio attivo) delle sostanze compravendute. 3.3. Con il terzo motivo, si censura l'omessa pronuncia di sentenza ex art.649 cod. proc. pen. per ne bis in idem in relazione al capo BD) per precedente giudicato (sent. Corte di appello di Lecce n. 591/2018 del 04/04/2018 emessa in relazione al p.p. n. 7393/2012 RGNR c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA]), in presenza di un'errata valutazione del presupposto dell'identità di procedimento. 3.4. Con il quarto motivo, si censura l'omessa esclusione della recidiva (statuizione giustificata dall'uso di mere formule di stile) e all'omesso contenimento della pena in relazione agli operati aumenti a titolo di continuazione. 3.5. In data 20/09/2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi. 3.5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BL d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come al [OSCURATO:PERSONA] non sia stata sequestrata alcuna sostanza stupefacente; la penale responsabilità del ricorrente viene fondata su un presupposto errato, costituito dalla ritenuta attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] di un'utenza telefonica attraverso un inaccettabile ragionamento aprioristico. 3.5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BI d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia ancora una volta come la prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il presunto acquisto di stupefacente del 22/11/2013, si fonda sull'utilizzo della citata utenza telefonica. 3.5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BT d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come la Corte territoriale abbia confermato la natura illecita del presunto incontro avvenuto a Scanzano ionico, in epoca antecedente e prossima al 12/07/2013, valorizzando mere supposizioni prive di riscontri. 3.5.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo BD d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come il ricorrente abbia rappresentato al giudice di secondo grado, con precisi elementi fattuali, come fosse impossibile che lo stesso ed i suoi coimputati avessero concretizzato, con le loro condotte, una realtà associativa, potendo avendo realizzato semmai, al più, un mero concorso continuato nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Peraltro, nonostante la dimostrata insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della condotta partecipativa, la sentenza impugnata aveva inopinatamente ritenuto la ricorrenza del reato de quo. Invero, la Corte territoriale, lungi dall'affrontare in concreto, con specifici richiami ai dati indiziari, le censure difensive, si è limitata a formulare passaggi motivazionali meramente assertivi, spesso relativi anche ad elementi non conferenti o decisivi per risolvere le questioni dedotte nell'atto di gravame, così rendendo di fatto vano il ricorso allo strumento di impugnazione. 3.5.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. (capo BD d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come la sentenza impugnata abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] pur dinanzi ad una imputazione sprovvista di uno specifico addebito, ed oltremodo generica e indeterminata, essendo stata attribuita allo stesso la qualifica di apicale nel sodalizio de quo, senza alcuna effettiva indicazione (anche) probatoria in grado di avvalorare l'accusa. La contestazione assolve ad un'essenziale funzione volta a tutelare l'imputato consentendo al medesimo non solo di poter conoscere le contestazioni ma di apprenderle in tempo utile per poter approntare la strategia processuale idonea. 3.5.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo BD d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come la sentenza impugnata non abbia in alcun modo valorizzato quanto riportato nei motivi di appello, atteso che dal contenuto delle intercettazioni richiamate (nelle quali il nome del ricorrente è comparso solo un paio di volte), non viene svelata alcuna effettiva funzione assunta dal prevenuto nel contesto delinquenziale. Inoltre, è stata completamente trascurata la rilevanza di un elemento di segno contrario, quale il conflitto emergente tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i presunti sodali. In ogni caso, la sentenza non indica le evenienze da cui desumere che lo stesso abbia agito in posizione apicale rispetto ai suoi presunti sodali e non invece su un livello ad essi paritario. 3.5.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo BD d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia altrettanta carenza di motivazione in ordine alla denegata richiesta di accoglimento di riqualificazione dei fatti nel meno grave alveo previsto dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, non essendosi tenuto conto del ristretto arco temporale e dei luoghi in cui l'attività si sarebbe realizzata, unito ai quantitativi ridotti e ad un giro di affari non rilevante. 3.5.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capi BI, BL e BT d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come non siano stati presi in considerazione dal giudice di secondo grado i seguenti elementi in fatto: mancato sequestro di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]; assenza di indicazione in quasi tutti i capi d'imputazione relativi alla violazione di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, della natura, della quantità e del principio attivo del narcotico; ricorrenza di quantità lontane dalle soglie di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990.3.5.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo A d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia come la motivazione della Corte territoriale sia censurabile sotto due profili: il primo, è quello relativo alla ritenuta esistenza di un c.d. clan Cesario desunta sulla base di semplici presunzioni, ed il secondo, relativo all'assenza di motivazione in ordine all'ulteriore doglianza difensiva relativa alla contestazione di una contemporanea partecipazione ad entrambe le associazioni, dovendosi riconoscere come una simile conclusione necessiti della definizione della posizione dei singoli partecipi, ben potendosi prospettare una partecipazione alla consorteria di tipo mafioso non riferibile anche al campo degli stupefacenti e per contro la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico al di fuori della compartecipazione alla consorteria mafiosa. 3.5.10. Con il decimo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (capo BD d'imputazione), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si censura il mancato accoglimento del motivo di appello riferito alla violazione del ne bis in idem riferito ai fatti già giudicati nel procedimento penale n.7393/2012 RGNR e n. 1281/2019 [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorchè nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni" (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano. Rv. 268226). 3.5.11. Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si censura la sentenza impugnata che, con mera presa di coscienza di precedenti penali a carico del ricorrente, senza alcuna valutazione in ordine agli elementi fattuali inquadrati nell'ambito del presente procedimento ed il contestuale vaglio sulla personalità dello stesso, ha sinteticamente ritenuto essere attuale il giudizio di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], condividendone il primordiale riconoscimento. 3.5.12. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si censura l'insufficiente motivazione resa in ordine ai generici aumenti di pena a titolo di continuazione, senza alcuna specificazione valutativa in ordine alla ritenuta gravità. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in appello alla pena di anni ventitre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione per i delitti di cui ai capi A (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen.), I (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., 7 d.l. 152/1991), M (artt. 23, comma 4 I. 110/1975, 10 e 12 I. 497/1974), 0 (artt. 81, 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992), BD (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/1990), BF (artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990), BG (artt.110 cod. pen., 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990), BH (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990), BI (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/1990) e BL (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990). Lamenta il ricorrente: -violazione ed erronea applicazione degli artt. 178, 191, 194, 268, 271 e 526 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. (capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo BD), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quarto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo BD), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quinto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BG), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (sesto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BH), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (settimo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BL), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ottavo motivo); ) 8 (I -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BI), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (nono motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BF) in relazione all'art. 115 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (decimo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I. 356/1992 (capo O), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (undicesimo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen. (capo I) e mancanza della motivazione (dodicesimo motivo); -violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione (tredicesimo motivo). 4.1. In relazione al primo motivo, si censura l'omessa valutazione di inutilizzabilità della deposizione testimoniale fornita dal teste D'Arco nella parte in cui aveva fatto riferimento al contenuto di merito di alcune intercettazioni telefoniche estranee al materiale probatorio di cui il pubblico ministero aveva chiesto, tramite trascrizione peritale, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. 4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione innanzitutto sotto il profilo della ritenuta esistenza di un cd. clan Cesario; poi la stessa viene ulteriormente contestata sotto il profilo dell'assenza di motivazione in ordine alla concomitante appartenenza del ricorrente ad entrambe le associazioni. In relazione al primo profilo, la conclusione a cui giunge la Corte territoriale appalesa tutti i suoi limiti per aver fatto ricorso a presunzioni e ad elementi di prova, al più con carattere neutro. In relazione al secondo profilo, si era omesso di considerare che, laddove nel programma del sodalizio di cui al capo A) è inserito per primo il traffico delle sostanze stupefacenti (a far ritenere che il suddetto traffico servisse a mantenere in vita e a far prosperare l'associazione mafiosa) e, con riferimento al capo BD) ed agli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 non fosse contestata l'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991 (con conseguente estraneità dell'associazione dedita al narcotraffico agli interessi mafiosi). A ciò andava aggiunta l'assoluzione del ricorrente dal reato di usura, reato spesso corredato e considerato delitto-fine delle associazioni di stampo mafioso. Né l'adesione ad una delle due associazioni può far ritenere automaticamente l'adesione anche all'altra. 4.3. In relazione al terzo motivo, si censura il riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo apicale nella consorteria mafiosa e ciò sia in ragione dell'appurata insussistenza di alcuna investitura da parte del presunto capo [OSCURATO:PERSONA], sia per assenza in sentenza di concreti elementi dimostrativi di un simile ruolo in capo al ricorrente. 4.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia inaccettabilmente tratto gli elementi a sostegno della sussistenza del vincolo associativo di cui al capo BD) o, in alternativa, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria da mere ipotesi investigative. Da qui l'assoluto difetto motivazionale in ordine sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo di una condotta partecipativa, ma anche dell'elemento soggettivo costituito dal dolo specifico. 4.5. In relazione al quinto motivo, si censura il ritenuto ruolo di organizzatore del ricorrente in seno all'associazione di cui al capo BD). A tal fine si era omesso di considerare come il ricorrente non operasse in autonomia né avesse alcun potere di coordinare l'illecito traffico. 4.6. In relazione al sesto motivo, si censura la decisione impugnata rimasta del tutto infedele rispetto al dato probatorio acquisito; la stessa, infatti, ha finito per valorizzare elementi del tutto neutri e ha mancato di considerare la razionale ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Del resto, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, se, come nella fattispecie, gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolare attenzione e rigore ovvero in proporzione al contenuto limitato del compendio probatorio. 4.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha basato la condanna, in relazione al capo BH), attraverso l'attribuzione di un'utenza telefonica ed il richiamo al contenuto di conversazioni intercettate da parte del teste D'Arco, oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni del D'Arco non può che riverberarsi anche nel giudizio di responsabilità per detta imputazione, del tutto sfornita di ulteriori elementi probatori. In ogni caso, la Corte territoriale non ha dato risposta ai plurimi rilievi mossi dalla difesa con riguardo alle evidenti contraddizioni incorse nella sentenza di primo grado, ma ha anche indebitamente frazionato gli elementi indiziari in atti, giungendo ad una sentenza solo apparentemente motivata. 4.8. In relazione all'ottavo motivo, si censura la sentenza che ha basato la pronuncia di condanna su un presupposto errato relativo all'utilizzo di un'utenza da parte di soggetto la cui identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] si è basato su un ragionamento puramente congetturale. 4.9. In relazione al nono motivo, la sentenza d'appello viene censurata anche qui sulla base di una generica identificazione del ricorrente come usuario di una determinata utenza telefonica, in aggiunta ad un vero e proprio travisamento della prova. / 10 4.10. In relazione al decimo motivo, si censura la decisione dei giudici di secondo grado che, attraverso una parziale e congetturale interpretazione di contatti telefonici, hanno ritenuto che un incontro fosse finalizzato ad una compravendita di sostanze stupefacenti. 4.11. In relazione all'undicesimo motivo, si censura la sentenza che ha ritenuto la colpevolezza del ricorrente pur in assenza di elementi che comprovassero un proprio concorso nella fittizia intestazione del bene. 4.12. In relazione al dodicesimo motivo, si contesta la totale assenza di motivazione, anche grafica, in relazione alla pronuncia di condanna per il capo I. 4.13. In relazione al tredicesimo motivo, si contesta la misura della pena irrogata: in parte motiva si indica la pena finale di anni ventitre, mesi due e giorni quindici di reclusione, mentre in dispositivo si indica la pena di anni ventitre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione; inoltre, assolvendo l'imputato dai capi B) ed M), in relazione ai quali l'imputato aveva riportato complessivi mesi sei di reclusione (mesi tre più mesi tre), l'originaria pena di primo grado di anni ventitre e mesi otto di reclusione, avrebbe dovuto ridursi ad anni ventitre e mesi due di reclusione. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui al capo AR (artt. 110, 112, 81 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991): pena confermata in appello. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 27, 111 Cost., 12-quinquies d.l. n. 306/1992 nonché in relazione agli artt. 121, 192, comma 2 e 521 cod. proc. pen.; manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione (primo motivo); -violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost., 121, 125, 192 cod. proc. pen., 12-quinquies d.l. n. 307/1992 in merito al travisamento della prova ed alla illogicità ed illegittimità della sentenza con riferimento al giudizio sugli elementi costitutivi del reato (secondo motivo); -violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost., 121, 125 cod. proc. pen., 7 d.l. 152/1991, 192, comma 2, 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché per omessa motivazione in merito allo specifico motivo di impugnazione (terzo motivo); -violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost., 121, 125 cod. proc. pen. in merito al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla mancata esclusione della ; recidiva, all'individuazione della pena base, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (quarto motivo). 5.1. Con riferimento al primo motivo, si evidenzia lo stravolgimento del fatto contestato, laddove si sostiene che il Cesario aveva costituito la "Goldfruit import export" s.r.l. nell'anno 2011 (costituzione, in realtà, ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] senza alcuna ingerenza del Cesario) mentre in imputazione si contesta che Cesario avrebbe di fatto gestito quote per il tramite di Bonomo solo in epoca prossima al luglio 2013. In realtà, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva l'effettiva e non fittizia disponibilità del 51% delle quote sociali della Goldfruit import export. Nel travisare la prova aggirando gli argomenti difensivi, la Corte territoriale giunge a condannare l'imputato per un fatto diverso sostenendo che "probabilmente" sin dal proprio nascere, la società era stata gestita dal Cesario e non da epoca prossima al 2013 come contestato. 5.2. Con riferimento al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto di disattendere le tesi difensive senza spiegarne le ragioni, limitandosi a fondare la responsabilità del ricorrente esclusivamente sul tenore delle conversazioni intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA], il Cesario ed il Bonomo e dal servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria in data 31/05/2020. In ogni caso, non è stata fornita la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della fittizia intestazione eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] in favore del Cesario, delle proprie quote societarie, restando il Cesario estraneo alla compagine societaria e non essendosi lo stesso ingerito nella sua gestione. Lo stesso, infatti, non ha condotto di persona le trattative e le pratiche di acquisto della società, né predisposto i mezzi in maniera professionale ed organizzata, né tantomeno curato rapporti con terzi o deciso strategie e manovre imprenditoriali connesse alla gestione societaria, essendosi di fatto limitato a pretendere una quota dagli utili ricavati e ricavandi dall'[OSCURATO:PERSONA], il che è prova certa dell'assenza di una comunanza di interessi funzionale a garantire il perseguimento dei fini del Cesario ad escludere l'avvenuta integrazione della condotta criminosa. Infine del tutto inesplorato è rimasto il profilo dell'elemento psicologico del reato. 5.3. Con riferimento al terzo motivo, si censura il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 che può trovare applicazione in riferimento all'art. 12-quinquies d.l. 365/1992 qualora l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale sia funzionale e preordinato ad implementare la forza del sodalizio, determinando per l'effetto un accrescimento della sua posizione sul territorio in cui opera. La norma richiede inoltre la concreta individuazione del dolo specifico in capo all'agente di favorire l'associazione proprio per il tramite della fittizia intestazione di quote o valori sociali, la cui attuazione deve costituire l'obiettivo della condotta. La Corte territoriale ha motivato in merito alla finalizzazione della condotta di interposizione ascritta all'[OSCURATO:PERSONA] in maniera assertiva ed esclusivamente in termini indiziari, ricavando illegittimamente dalla caratura criminale del Cesario la specifica finalità richiesta per la concretizzazione dell'aggravante. 5.4. Con riferimento al quarto motivo, si censurano le argomentazioni utilizzate del tutto sganciate da specifici ed effettivi elementi di sostegno. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in appello alla pena di anni ventitre, mesi sei e giorni quindici di reclusione per i delitti di cui ai capi A (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen.), I (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., 7 I. 203/1991), M (art. 23, comma 4 I. 110/1975, 10 e 12 I. 497/1974), 0 (artt. 81, 110 cod. pen., 12- quinquies d.l. 306/1992), BD (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/1990), BF (artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990), BG (artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990), BH (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990), BI (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/1990) e BL (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990). Lamenta il ricorrente: -violazione ed erronea applicazione degli artt. 178, 191, 194, 268, 271 e 526 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. (capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo BD), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quarto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo BD), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quinto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BG), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (sesto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BH), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (settimo motivo); i 13 -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BL), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della » motivazione (ottavo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BI), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (nono motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo BF) in relazione all'art. 115 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (decimo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I. 356/1992 (capo O), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (undicesimo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen. (capo I) e mancanza della motivazione (dodicesimo motivo); -violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione (tredicesimo motivo). 6.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente si riporta, anche nella forma grafica, ai medesimi contenuti esposti nel primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione innanzitutto sotto il profilo della ritenuta esistenza di un c.d. clan Cesario; poi la stessa viene ulteriormente contestata sotto il profilo dell'assenza di motivazione in ordine alla concomitante appartenenza del ricorrente ad entrambe le associazioni. In relazione al primo profilo, la conclusione a cui giunge la Corte territoriale appalesa tutti i suoi limiti per aver fatto ricorso a presunzioni e ad elementi di prova, al più con carattere neutro. In relazione al secondo profilo, si era omesso di considerare che, laddove nel programma del sodalizio di cui al capo A) è inserito per primo il traffico delle sostanze stupefacenti (a far ritenere che il suddetto traffico servisse a mantenere in vita e a far prosperare l'associazione mafiosa) e, con riferimento al capo BD) ed agli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 non fosse contestata l'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991 (con conseguente estraneità dell'associazione dedita al narcotraffico agli interessi mafiosi). A ciò andava aggiunta l'assoluzione del ricorrente dal reato di usura, reato spesso corredato e considerato delitto-fine delle associazioni di stampo mafioso. Né l'adesione ad una delle due associazioni può far ritenere automaticamente l'adesione anche all'altra. 6.3. In relazione al terzo motivo, si censura il riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo apicale nella consorteria mafiosa e ciò sia in ragione dell'appurata insussistenza di alcuna investitura da parte del presunto capo [OSCURATO:PERSONA], sia per assenza in sentenza di concreti elementi dimostrativi di un simile ruolo in capo al ricorrente. 6.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia inaccettabilmente tratto gli elementi a sostegno della sussistenza del vincolo associativo di cui al capo BD) o, in alternativa, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria, da mere ipotesi investigative. Da qui l'assoluto difetto motivazionale in ordine sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo di una condotta partecipativa, ma anche dell'elemento soggettivo costituito dal dolo specifico. 6.5. In relazione al quinto motivo, si censura il ritenuto ruolo di organizzatore del ricorrente in seno all'associazione di cui al capo BD). A tal fine si era omesso di considerare come il ricorrente non operasse in autonomia né avesse alcun potere di coordinare l'illecito traffico. 6.6. In relazione al sesto motivo, si censura la decisione impugnata rimasta del tutto infedele rispetto al dato probatorio acquisito; la stessa, infatti, ha finito per valorizzare elementi del tutto neutri e ha mancato di considerare la razionale ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Del resto, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, se, come nella fattispecie, gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolare attenzione e rigore ovvero in proporzione al contenuto limitato del compendio probatorio. 6.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha basato la condanna, in relazione al capo BH), attraverso l'attribuzione di un'utenza telefonica ed il richiamo al contenuto di conversazioni intercettate da parte del teste D'Arco, oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni del D'Arco non può che riverberarsi anche nel giudizio di responsabilità per detta imputazione, del tutto sfornita di ulteriori elementi probatori. In ogni caso, la Corte territoriale non ha dato risposta ai plurimi rilievi mossi dalla difesa con riguardo alle evidenti contraddizioni incorse nella sentenza di primo grado, ma ha anche indebitamente frazionato gli elementi indiziari in atti, giungendo ad una sentenza solo apparentemente motivata. 6.8. In relazione all'ottavo motivo, si censura la sentenza che ha basato la pronuncia di condanna su un presupposto errato relativo all'utilizzo di un'utenza in uso condiviso tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. 6.9. In relazione al nono motivo, la sentenza d'appello viene censurata anche qui sulla base di una generica identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] come usuari di una determinata utenza telefonica, in aggiunta ad un vero e proprio travisamento della prova. 6.10. In relazione al decimo motivo, si censura la decisione dei giudici di secondo grado che, attraverso una parziale e congetturale interpretazione di contatti telefonici, hanno ritenuto che un incontro fosse finalizzato ad una compravendita di sostanze stupefacenti. 6.11. In relazione all'undicesimo motivo, si censura la sentenza che ha ritenuto la colpevolezza del ricorrente pur in assenza di elementi che comprovassero un proprio concorso nella fittizia intestazione del bene. In particolare, non era sufficiente dimostrare la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del bene, bensì era necessario dimostrare come il locale fosse stato acquisito con una provvista derivante dal patrimonio dello stesso. 6.12. In relazione al dodicesimo motivo, si contesta la totale assenza di motivazione, anche grafica, in relazione alla pronuncia di condanna per il capo I. 6.13. In relazione al tredicesimo motivo, si contesta l'intervenuta e non consentita reformatio in peius. In primo grado l'imputato era stato condannato alla pena finale di anni ventiquattro di reclusione; la Corte di appello assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dai capi B), C) ed F) e dichiarava la prescrizione per il capo M (art. 697 cod. pen.), determinando la pena finale nella misura di anni ventitre, mesi sei e giorni quindici di reclusione. L'errore di calcolo risulta evidente. Essendo stata erogata in primo grado la pena di mesi tre di reclusione sia per il capo B) che per i capi C) ed M) e di mesi due di reclusione per il capo F), la pena doveva essere ridotta ad anni ventitre e mesi uno di reclusione. 7. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena di anni nove di reclusione ed euro 27.000 di multa per i delitti di cui ai capi BH (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990) e BG (art. 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990, così riqualificato): pena confermata in appello. 7.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione ed erronea applicazione degli artt. 178, 191, 194, 268, 271 e 526 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990 (capo BG), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990 (capo BH), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo); i 16 -violazione ed erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quarto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (quinto motivo); -violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale e al disposto dell'art. 30 I. 87/1953, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (sesto motivo). 7.1.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente si riporta ai medesimi contenuti esposti nel primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di motivare in modo conferente ed esaustivo rispetto alle questioni dettagliatamente sollevate con l'atto di appello con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato come l'istruttoria dibattimentale non avesse fatto emergere elementi di sicura colpevolezza e, nel contempo, il giudice non avesse in alcun modo approfondito la lettura alternativa dei fatti che la difesa aveva fornito. 7.1.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha basato la condanna, in relazione al capo BH), attraverso l'attribuzione di un'utenza telefonica ed il richiamo al contenuto di conversazioni intercettate da parte del teste D'Arco, oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni del D'Arco non può che riverberarsi anche nel giudizio di responsabilità per detta imputazione, del tutto sfornita di ulteriori elementi probatori. In ogni caso, la Corte territoriale non ha dato risposta ai plurimi rilievi mossi dalla difesa con riguardo alle evidenti contraddizioni incorse nella sentenza di primo grado, ma ha anche indebitamente frazionato gli elementi indiziari in atti, giungendo ad una sentenza solo apparentemente motivata 7.1.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia l'illegittimità del reiterato giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata circostanza aggravante. La Corte territoriale non aveva infatti tenuto conto dello stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento fortemente collaborativo tenuto dallo stesso. 7.1.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente quantificato l'aumento di pena in continuazione, rispetto al capo BG, pari ad anni uno di reclusione, in contraddizione con quanto determinato rispetto ai diversi coimputati dal [OSCURATO:PERSONA]. 7.1.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha applicato i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40/2019, che ha riportato a coerenza il limite edittale di pena per la fattispecie di I 17 cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto di applicare al [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni otto di reclusione che, all'epoca dell'emissione della sentenza di merito, costituiva la pena base per il reato di cui al capo BH; la Corte territoriale, tuttavia, nonostante la richiesta rideterminazione della pena sulla scorta dell'intervenuta pronuncia del giudice delle leggi (che ha riportato ad anni sei di reclusione il minimo della pena per il reato de quo), non ha ritenuto di dover adeguare la pena al "nuovo" minimo edittale non potendo escludere che il giudice di prime cure avesse già considerato il dictum della Corte costituzionale: detta motivazione non può essere condivisa per la sua evidente illegittimità nonché per un'impossibile corrispondenza alla reale evoluzione processuale. 7.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 194, 267, 271 cod. proc. pen. previsti a pena di inutilizzabilità e/o nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo); -illogica o mancata motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato (secondo motivo); -illogicità della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). 7.2.1. In relazione al primo motivo, che riprende e sviluppa il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come il pubblico ministero avesse chiesto al giudice di primo grado di procedersi a perizia descrittiva delle intercettazioni, indicando al Tribunale specificamente quelle ritenute importanti a fine di corroborare l'accusa; altrettanto faceva la difesa, indicandone altre a propri fini, "condizionando" la propria scelta alle richieste dell'accusa. Restavano così fuori dalle richieste di prova una serie di intercettazioni e di sms per precisa scelta delle parti. Conseguentemente, la testimonianza D'Arco, vertente in parte sui contenuti delle intercettazioni e degli sms non trascritti, introdusse una prova "a sorpresa", tanto più che l'esame testimoniale del sunnominato, quale indicato nella capitolazione depositata in cancelleria in data 18/09/2017, verteva su fatti e circostanze del tutto estranee a quei contenuti. 7.2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la motivazione della sentenza di appello si fondi su meri sospetti e non prove, che partono da un fatto notorio errato (modalità di acquisto e di intestazione di una scheda telefonica, in cui tempi di acquisto e luoghi di attivazione possono non coincidere) che ha condizionato la decisione finale. 7.2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come al [OSCURATO:PERSONA] siano state concesse le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza in i 18 ragione delle plurime circostanze aggravanti e della recidiva contestata e riconosciuta. La statuizione è errata, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è attinto né da plurime circostanze aggravanti né da recidiva. 8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa per il delitto di cui al capo BG (art. 73, commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990, così riqualificato): pena confermata in appello. Lamenta il ricorrente: -mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6 Cost., in tema di concorso del ricorrente nel reato di cessione di stupefacenti (motivo unico). Evidenzia il ricorrente come la sentenza di appello si sia limitata a riproporre pedissequamente l'impianto argomentativo del giudice di primo grado, trascurando di svolgere in merito un congruo vaglio critico. Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, ma ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale e consapevole partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non essendo affatto chiaro sulla base di quali elementi concreti sia formulabile il giudizio di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua consapevole partecipazione nella fase di cessione degli stupefacenti e in ordine alla forma in cui detta partecipazione si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente, con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, con riferito all'unico episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 755.000 di multa per i delitti di cui ai capi AZ (artt. 81, 110 cod. pen., 25, comma 2 e 291-bis comma 1 d.P.R. 43/1973, 67, 69 e 70 d.P.R. 633/1972) e BA (artt. 25, comma 2 e 291 bis comma 1 d.P.R. 43/1973, 67, 69 e 70 d.P.R. 633/1972): pena confermata in appello. Lamenta il ricorrente: Ì 19 -violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen. nonché per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 63, 99, commi 4 e 5 cod. pen. nonché per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (secondo motivo). 9.1. In relazione al primo motivo, si censura l'illogicità e contraddittorietà della sentenza di secondo grado nella parte in cui afferma l'inequivocità del contenuto delle conversazioni intercettate che, al contrario, risultano del tutto indiziarie, evanescenti e prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: del tutto mancata è la verifica del loro contenuto con riferimento al contesto in cui si sono sviluppate, ai soggetti da cui provengono e alla conseguente loro presunta genuinità. 9.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva si sia limitata ad un richiamo generico e formale ai precedenti del ricorrente incorrendo in una palese violazione di legge da censurare. 10. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in appello alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i delitti di cui ai capi B (artt. 110, 81, 644, commi 1 e 5 n. 2, 3, 4 e 5 cod. pen.), D (art. 132 d.lgs. 385/1993, così riqualificato), F (artt. 110, 81 cod. pen., 132 d.lgs. 385/1993) e G (artt. 56, 629 cod. pen., così riqualificato). Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. capo sub G) ed agli artt. 56, 629, 610, 612 cod, pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 132 d.lgs. 385/1993 in relazione ai capi D) ed F) ed all'art. 157 cod. pen. (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen. (quarto motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 229 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. (quinto motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-sexies d.l. 356/1992 ed attuale art. 240-bis cod. pen. (sesto motivo). 10.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come costituisca un errore tecnico-giuridico operare, in sentenza, il riferimento, per la determinazione del tasso di interesse praticato nel contestato reato di usura, al calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza sulla scorta del prospetto fornito dalla persona offesa, senza rilevare il tasso effettivamente praticato su base annuale, senza distinguere tra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento e, in ogni caso, senza indicare il tempo di inizio della singola dazione. Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha interamente recepito le conclusioni a cui è pervenuta la polizia giudiziaria senza procedere all'affidamento dell'incarico ad un perito al fine di determinare il tasso di interesse praticato. Inoltre, la ricostruzione fattuale della pretesa di compenso usurario attribuita all'imputato, oggetto della deposizione della persona offesa rag. Pisano, appare contraddetta da emergenze processuali derivanti proprio dal narrato della persona offesa. 10.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, con la diversa qualificazione giuridica operata in relazione al capo G), con la effettuata contestazione "a sorpresa", ha determinato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità della stessa. Ricorre, nella fattispecie, un "fatto diverso", che si ha non soltanto quando si modifichi l'imputazione, ma anche quando il fatto finisca per assumere connotati materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. La fattispecie si sarebbe dovuta inquadrare nell'alveo dell'art. 612 cod. pen., con conseguente improcedibilità per difetto di querela. 10.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo D) operata dal Tribunale abbia determinato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità della pronuncia. Trattasi, anche qui, di contestazione "a sorpresa" che ha determinato conseguenze negative a carico dell'imputato che, per la prima volta, e senza aver mai avuto la possibilità di interloquire sul punto, si è trovato di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali e ad una diversa e nuova definizione giuridica in punto di fatto e di diritto. In ogni caso, il reato ritenuto deve ritenersi prescritto atteso che il capo di imputazione contiene la sola indicazione dell'esercizio, da parte del ricorrente, dell'attività finanziaria consistita nella concessione di prestiti e nell'anticipazione di contanti a fronte del rilascio di assegni e cambiali, mentre non sono indicati le epoche dei singoli finanziamenti. 10.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come nel calcolo della pena finale e nella mancata esclusione della recidiva, la Corte territoriale non abbia tenuto conto della risalenza nel tempo delle contestazioni e dei precedenti penali assai datati a carico dell'imputato. Della recidiva, poi, non si sarebbe dovuto tener conto, in assenza di formale contestazione in relazione ai capi B), D), F) e G). ; 10.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, richiamando genericamente i trascorsi dell'imputato e l'azione delittuosa di tutti i condannati, senza motivare espressamente sulla pericolosità sociale del ricorrente. 10.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza impugnata che nulla ha argomentato sul diniego della richiesta difensiva di revoca della disposta confisca, pur avendo il preciso obbligo di spiegare le ragioni alla base del provvedimento ablatorio con riferimento alla ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo le circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. 11. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Girardi è stato condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 326 cod. pen. (capo L): pena confermata in appello. Lamenta il ricorrente: -contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità (primo motivo); -violazione di legge in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva (secondo motivo); -mancata o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato (terzo motivo). 11.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha tenuto conto dell'erroneità dell'indicazione logistica fornita dal Girardi, ha ritenuto l'informazione come grave, non ha precisato i molteplici e specifici aspetti organizzativi dell'operazione quali emersi dalla testimonianza del colonnello [OSCURATO:PERSONA], e non ha considerato come non vi sia alcuna intercettazione diretta con il Girardi. 11.2. In relazione al secondo motivo, si censura la mancata assunzione in appello di una prova decisiva (testimonianza [OSCURATO:PERSONA]), di fatto pretermessa in primo grado ove erano state del tutto omesse le informazioni favorevoli all'imputato fornite nel corso dell'esame. 11.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come le condotte attribuite al ricorrente avrebbero preteso un'analisi più ampia ed approfondita delle prove acquisite in dibattimento, ma così non è accaduto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati con riferimento al solo trattamento sanzionatorio che va rideterminato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento al fatto reato di cui al capo G) che va riqualificato nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen. e alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione ai primi due assorbenti motivi. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono totalmente inammissibili. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il primo motivo. Tre brevi premesse di carattere iniziale, comuni a numerosi motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e di talune altre posizioni, s'impongono. Qui, come in altri ricorsi, viene presentata in modo concomitante una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. In ogni caso, non appare inutile ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Del resto, la medesima giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Ciò considerato, allorquando - sotto altro aspetto - il ricorrente, il più delle volte evocando non consentite censure in fatto, si limiti a riproporre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata non sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione finisce per dedurre una censura affetta da aspecificità. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.1.1. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come, in questo caso, similmente a quanto si andrà a verificare per altre situazioni che nel prosieguo si esamineranno, pur volendo prescindere dall'assorbente considerazione di carattere generale che precede, si sia in presenza di doglianza in fatto priva di specificità in tutte le sue articolazioni, in quanto meramente reiterativa di censura già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianza che, in ogni caso, appare anche manifestamente infondata. In relazione al capo A), il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni ed eventi) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 53 e ss., i motivi di appello alle pagg. 115 e ss. e la decisione della Corte territoriale alle pagg. 224 e ss. a cui si rimanda. In relazione al capo BL), il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 26 e ss., i motivi di appello alle pagg. 113 e ss. e la decisione della Corte territoriale alle pagg. 146 e ss. a cui si rimanda. In relazione al capo BI), il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni ed sms) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 21 e ss., i motivi di appello alle pagg. 112 e ss. e la decisione della Corte territoriale alle pagg. 150 e ss. a cui si rimanda. In relazione al capo BD), il fatto e gli elementi di prova (reati fine, intercettazioni, testimonianze, fatti che dimostravano la vicinanza e la frequentazione fra i vari sodali) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 32 e ss., i motivi di appello alle pagg. 114 e ss. e la decisione della Corte territoriale alle pagg. 163 e ss. a cui si rimanda. In relazione al capo BT), il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria operante) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 28 e ss., i motivi di appello alle pagg. 113 e ss. e la decisione della Corte territoriale alle pagg. 153 e ss. a cui si rimanda. 2.1.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dell'imputato, attraverso la proposizione di censure in fatto, si risolvono in evidenti tentativi di "rilettura" del materiale probatorio oltre che in espressioni di semplice "dissenso" rispetto alla ricostruzione delle vicende ed alla valutazione delle prove operate dai giudici di merito nelle cui motivazioni non si ravvisano vizi di alcun genere. 2.1.3. Deve, al proposito, essere ricordato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei medesimi) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, in presenza di adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali salvo il controllo estrinseco della congruità e della logicità della motivazione (v., tra le tante, Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se alla base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali I 25 incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati - come nella fattispecie - su una diversa prospettazione dei fatti né in altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998, Albano, Rv. 210923). 2.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo motivo. La censura dedotta reitera il motivo di appello senza confrontarsi con le motivazioni rese dalla Corte territoriale (pagg. 166 e ss.) con le quali si è evidenziato il grosso quantitativo di droga oggetto di transazione (la deduzione difensiva della "modestia" dei fatti si basa su considerazioni astratte ed assertorie) ed il complessivo volume di affari del sodalizio desumibile dalle cifre da capogiro individuate da [OSCURATO:PERSONA]. Ampiamente dimostrata risulta la potenzialità operativa dell'associazione denominata clan Cesario che, oltre ad intrattenere un costante rapporto con i corrispondenti calabresi, aveva un'operatività tale da poter agevolmente sostituire e/o affiancare a quelli esistenti altri - e altrettanto redditizi - contatti di fornitura, anche grazie alle capacità economiche a disposizione: considerazioni che sono state ritenute valide anche per escludere che i singoli episodi accertati, pur se posti in essere da soggetti estranei al sodalizio, potessero essere inseriti nel perimetro della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. 2.3. Manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico, è il terzo motivo. La Corte territoriale (pagg. 252 e ss.), nel respingere la censura, ha ritenuto come la questione fosse stata proposta in termini del tutto generici, in quanto l'appellante non aveva indicato "in cosa sarebbe scorretto il ragionamento del Tribunale, avendo quest'ultimo - in maniera condivisibile e adeguata - spiegato l'impossibilità di ritenere sussistente una duplicazione di giudizi per il medesimo fatto, allorchè, come nel caso in esame, la condotta già giudicata, per effetto di una contestazione c.d. chiusa, riguardi un periodo limitato di tempo, rispetto al quale quella oggetto di attenzione si ponga come successiva e permanente". La Corte territoriale ha rilevato, inoltre, come "i fatti oggetto del presente giudizio, oltre a essere, dal punto di vista soggettivo, quanto all'individuazione dei membri del sodalizio criminoso analizzato, solo in parte coincidenti con quelli valutati nel processo [OSCURATO:PERSONA], hanno un'ampiezza maggiore degli altri anche dal punto di vista spazio-temporale", precisandosi come, nel presente procedimento, si sia in presenza di "episodi relativi a un'epoca antecedente e prossima all'ottobre 2012 e con permanenza, posti in essere in Taranto, Statte e territorio calabrese, mentre l'altro giudizio aveva riguardato condotte realizzate fino al mese di aprile 2013, peraltro commesse solo in Taranto". A fronte di questa motivazione, il ricorrente non spiega come e perché i fatti giudicati nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], sarebbero coincidenti - sia sotto il profilo soggettivo delle compagini associative, che delle condotte spazio-temporali - con quelli giudicati nel presente procedimento. 2.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto motivo. Amplissima - e, come tale, incensurabile in sede di legittimità - è la motivazione sia in ordine alla mancata esclusione della recidiva sia in ordine alla dosimetria degli aumenti di pena per i reati satellite. Sulla recidiva, si osserva come "la gravità e la perduranza temporale delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una consolidata e articolata rete di rapporti, tenuto conto della natura delle relazioni derivanti dai vincoli instaurati, tali da lasciar intendere la stabilità degli stessi, siano evenienze sintomatiche della inclinazione al delitto dell'imputato, tali da far certamente ritenere sussistente la sua pericolosità sociale": conclusione confermata dal corposo certificato del casellario, indicativo di una tendenza criminosa assai accentuata " ... a maggior ragione ove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante ripetuti periodi di restrizione carceraria, era sempre tornato a delinquere, così evidenziando l'inefficacia deterrente, rispetto alla sua negativa personalità, della restrizione personale e l'attualità perdurante della sua pericolosità sociale". Sull'ulteriore profilo dedotto, la Corte territoriale evidenzia come il primo giudice avesse spiegato le ragioni sottese alla determinazione di ciascun aumento di pena, valorizzando tanto i quantitativi di sostanza stupefacente movimentata quanto il ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio: ed in tale ottica, la Corte ritiene la doglianza come generica e non utile a dare luogo ad una rivisitazione della decisione, in presenza di aumenti di pena del tutto congrui e proporzionati tanto alla gravità dei fatti che alla personalità del loro autore. 2.5. Motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.1. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria depositata in data 20/09/2021, il Collegio intende precisare come quelli collegati ai motivi di ricorso principale mutuino la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821), comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387). 2.5.2. I motivi nuovi del tutto scollegati rispetto a quelli del ricorso principale, invece, non possono essere scrutinati e sono da ritenersi comunque inammissibili in quanto la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181): ne consegue, pertanto, che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende dar seguito, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675). Peraltro, non risulta (né è stato dedotto) che l'eccezione di nullità (di ordine generale, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen.), sia stata tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente tardività dell'eccezione, in ragione di una rilevabilità indiscutibilmente soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20824 del 10/01/2013, Omoruyi, Rv. 256496). Da qui l'utilizzabilità dei contenuti della deposizione testimoniale del brig. D'Arco (anche) nella parte in cui il teste aveva fatto riferimento al contenuto di talune intercettazioni telefoniche non acquisite al fascicolo del dibattimento per mancata preventiva richiesta di trascrizione peritale. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.Ancora una volta, una doverosa premessa. Deve osservarsi che, anche un'associazione mafiosa, può occuparsi di traffico di stupefacenti, essendo peraltro noto come, in effetti, storicamente, proprio tale settore costituisca per le organizzazioni criminali fonte di ingenti profitti. E' stato invero affermato, con riguardo ai rapporti con l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, che «ciò che realmente distingue i due tipi di associazione è la natura del programma: nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 esso è specifico, dovendo aver ad oggetto il narcotraffico; nel caso della consorteria di tipo mafioso, l'oggetto è più genericamente orientato verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni, ma ciò che lo qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In tale specifica prospettiva è stato sottolineato che «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali» (Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762; nello stesso senso, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). E', dunque, la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante a quel punto plurimi tipi di operatività, lecita o illecita, relativa ad un settore o ad un altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente - se del caso - principale strumento di profitto. Correlativamente, non rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel riconoscibile assetto, che per lo più implica un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, sul punto non massimata).3.2.1. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, in relazione all'esistenza del c.d. clan Cesario, il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal giudice di primo grado, si leggono a pagg. 53 e ss. della sentenza impugnata; la tesi difensiva è accuratamente confutata da quest'ultima (pagg. 197-215) sulla base di precisi elementi fattuali indicativi della sicura esistenza ed operatività del succitato clan (si rimanda, per approfondimenti, al successivo paragrafo 5.2.1. del considerato in diritto). A fronte di un imponente quadro probatorio oggettivamente riscontrato, la difesa si è limitata a citare genericamente notoria giurisprudenza di legittimità, dolendosi del fatto che la motivazione si basava solo su presunzioni (omettendo di precisare come le stesse fossero gravi, precise e concordanti e, come tali, idonee a fondare un giudizio di colpevolezza ex art. 192 cod. proc. pen.) e finendo, quindi, con l'omettere di confrontarsi con tali evidenze. 3.2.2. Con riferimento all'appartenenza del ricorrente al sunnominato clan, la censura difensiva si articola su tre piani con i quali si sostiene: che non vi sarebbe prova che la voce captata nelle intercettazioni fosse quella del ricorrente; che le prove evidenziate dai giudici di secondo grado fossero del tutto neutrali; che fosse del tutto contraddittorio ritenere da una parte che, fra le finalità del sodalizio mafioso, vi fosse anche quello del traffico di stupefacenti e, dall'altro, ipotizzare che per la suddetta attività, fosse stata costituita una separata ed autonoma associazione criminale. In realtà, la Corte territoriale, su ciascuno dei punti dedotti, rende (pagg. 220 e ss.) ampia e congrua motivazione. Sul primo aspetto, i giudici di appello ritengono certa l'identificazione, tra gli interlocutori di numerose telefonate, di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), nominati - nella quasi totalità delle conversazioni - con il mero richiamo al loro prenome (quello di Carlo/Carletto per il [OSCURATO:PERSONA]). Si è evidenziato, in particolare, come "l'esame dell'intero compendio istruttorio ... ha evidenziato la presenza - a stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] - di ognuno dei tre indicati soggetti, spesso contestualmente trovatisi al cospetto del boss, sì da poter essere identificati con certezza dai verbalizzanti in ascolto. La lettura delle trascrizioni delle conversazioni captate ha, inoltre, consentito di acclarare che i soggetti - anche diversi dai tre imputati - coinvolti nei vari dialoghi intercettati erano soliti riferirsi a costoro, sia per indicarli a terzi, sia per appellarli, con il ricorso a tali prenomi ..." (v. pagg. 209 e ss.). Sul secondo aspetto, si è in presenza di censura che si basa su un'inammissibile rilettura nel merito dell'intero quadro probatorio. Sul terzo aspetto, ferme le considerazioni espresse nella premessa del presente paragrafo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come "l'omessa contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991, certamente compatibile anche con la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 9956 del 28/02/2017), frutto di una scelta o, anche solo, di una svista del pubblico ministero procedente, non può incidere sulla configurabilità del connesso e collegato delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., operante, nel medesimo contesto spazio-temporale, con una coincidenza pressochè perfetta di soggetti, con un programma criminoso ben più ampio della mera realizzazione dell'attività di cessione illecita di sostanze stupefacenti". E, la rilevata incongruenza nella contestazione non è stata ritenuta idonea ad incidere sulla conclusione relativa alla sussistenza delle due associazioni, tra le quali non vi può essere dubbio sull'ammissibilità del concorso, stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie, con la conseguenza che, la medesima giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 3.3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo. La Corte territoriale (pagg. 220 e ss.) elenca una serie di elementi fattuali, tratti dalle captazioni intercettative, chiaramente indicativi di una intraneità e di una familiarità del ricorrente con il capo clan, a conferma di una posizione apicale e non di una mera partecipazione: del resto, solo chi rivestiva un ruolo di vertice, poteva svolgere quelle attività indicate dai giudici di merito (ad esempio, quella di mediatore di controversie interne). Nella medesima prospettiva, sono significative in tal senso le considerazioni espresse sul suo conto in termini di certa affidabilità (addirittura maggiore di quella del [OSCURATO:PERSONA]) spese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua onnipresenza, seppure sempre al fianco del cognato, a ciascuna delle occasioni in cui si erano verificati accadimenti di rilievo per la consorteria. Non vale a smentire queste conclusioni la mancanza di un "grado" mafioso in capo al ricorrente in quanto, come ricorda la Corte territoriale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari). i 31 3.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto motivo. La Corte territoriale tratta la questione nelle pagg. 159 e ss. ove la tesi difensiva, sulla base dei fatti e degli elementi di prova acquisiti (reati fine, intercettazioni, testimonianze, elementi dimostrativi della vicinanza e della frequentazione fra vari sodali), viene accuratamente confutata. Con tali evidenze, supportate da motivazione del tutto priva di incongruenze ed illogicità, il ricorrente omette di confrontarsi, reiterando sostanzialmente, in modo del tutto generico, il motivo di gravame d'appello. 3.5. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quinto motivo. Va innanzitutto premesso il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707), secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. Ciò premesso, la Corte territoriale (pagg. 159 e ss.) precisa come i contenuti delle numerose conversazioni intercettate intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] (così come dal [OSCURATO:PERSONA]) con il Cesario, comprovino la piena autonomia del ricorrente (e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) nella gestione del canale di approvvigionamento calabrese (significative in tal senso sono le lamentele esternate dal Cesario al [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità di una partita di droga conferita all'associazione dai sunnominati cognati stattesi, evidentemente adoperatisi in proprio per quell'acquisto: cfr. RIT 1649/12, 21.12.2012, prog. 12042); ruolo apicale, quello del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]), ulteriormente comprovato dal potere di reprimenda loro attribuito nei confronti dei sodali inadempienti e infedeli; infine, è risultato provato come, all'interno del gruppo, a [OSCURATO:PERSONA] (così come al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]) gli utili derivanti dagli illeciti traffici venivano attribuiti in una misura identica a quella spettante a Cesario a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, tutti titolari di una posizione sovraordinata rispetto ad altri partecipi ai quali competevano compensi inferiori. 3.6. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il sesto motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 14 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge a pag. 146, che rinvia alle pagg. 137 e ss. In sostanza, la censura difensiva si risolve nel confutare nel merito due degli indizi evidenziati dai giudici di secondo grado, e precisamente: la sfasatura temporale tra l'invio del messaggio di testo (sms) e l'arrivo del coimputato presso l'esercizio commerciale; l'errata attribuzione dell'utenza telefonica al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Su questi presupposti, si assume che, non essendovi la prova della consegna dello stupefacente, a tutto concedere si poteva ritenere che nell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur avendo avuto come oggetto l'eventuale acquisto di una partita di droga, non si era perfezionato alcuna transazione, non essendosi concretizzato alcun accordo tra le parti. In realtà, la Corte territoriale da ad entrambe le censure una congrua risposta. In relazione alla prima, si evidenzia come la discrasia temporale tra il momento dell'invio del messaggio di testo che annunciava l'arrivo in Statte dopo circa quaranta minuti, avvenuto alle ore 10.35, e l'impiego della cella presente in [OSCURATO:PERSONA], cui si era agganciata l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], in uso al [OSCURATO:PERSONA], e l'avvistamento compiuto dai militari appostati, alle successive ore 10.45 nei pressi del [OSCURATO:PERSONA] di Statte non appare elemento capace di assumere valenza decisiva: la Corte territoriale riconosce infatti che "tale iato temporale - indiscutibilmente non utile a consentire la copertura di un tragitto pari a circa 80 Km. - sia da considerare il frutto di un errore di compilazione degli atti in cui quelle indicazioni temporali erano state annotate. Tale conclusione riposa sulla considerazione logica a mente della quale all'annuncio dell'imminente arrivo da parte dell'utilizzatore dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, correttamente collocato in un arco temporale di poco superiore alla mezz'ora), inoltrato a quella in uso agli stattesi, presso costoro, era seguita, in quel momento, in precedenza e nei frangenti successivi, un'unica visita, posta in essere dai soggetti che quell'utenza avevano in uso. Non possono sorgere dubbi ... in ordine al fatto che l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (ndr., 324.8843313) fosse in uso proprio a [OSCURATO:PERSONA] ...", e questo sulla base di numerose evidenze di fatto, a lettura probatoria univoca, analiticamente riportate nelle pagg. 140 e 141 della sentenza impugnata. In relazione alla seconda, si evidenzia come "il fatto che la scheda - fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA] - fosse stata attivata a [OSCURATO:PERSONA], in costanza del contenuto delle conversazioni captate e in mancanza di una prova certa in ordine all'avvenuto acquisto in quel luogo, non consente di sconfessare la tesi accusatoria. E', infatti, necessario tenere distinti i momenti dell'acquisto di una scheda telefonica, che presuppone l'indicazione di un nominativo per l'attribuzione dell'utenza (con conseguente registrazione) e che, pertanto, prescinde dall'allocazione anagrafica-geografica del soggetto che ne risulterà intestatario rispetto al luogo di materiale apprensione della scheda, e dell'attivazione dell'utenza medesima, che presuppone il compimento di attività di mero utilizzo della stessa, da svolgersi non necessariamente al momento dell'acquisto e nel luogo di sua conclusione. A lume di tali considerazioni, è ben possibile concludere - non essendo tale assunto smentito da alcuna allegazione di segno contrario ... - che gli stattesi, evidentemente fruitori ... di un canale privilegiato per l'acquisto di schede telefoniche da intestare a soggetti fittizi, avessero comprato in loco la scheda consegnata ... al [OSCURATO:PERSONA] in occasione della trasferta dell'il. maggio 2013 a Sant'Onofrio, poi successivamente attivata nella zona di destinazione in un momento di poco precedente a quello in cui se ne era reso indispensabile l'impiego ..." (v. pagg. 142 e ss.). Il resto della motivazione, peraltro, è ampiamente coerente con gli evidenziati elementi fattuali desunti dai contenuti delle inequivoche intercettazioni dalle quali si desume che la consegna dello stupefacente (di cui fu lamentata la cattiva qualità) si fosse conclusa: e questa è la parte determinante e decisiva della motivazione su cui il ricorrente nulla ha obiettato. 3.7. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il settimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 16 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge a pag. 146, che rinvia alle pagg. 142 e ss. Nessun dubbio sull'utilizzabilità della testimonianza D'Arco per le ragioni esposte nel paragrafo 3.1. del considerato in diritto ed altrettanto indubbia è l'utilizzabilità promiscua a parte dei cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'utenza 331.8446969 (v. pagg. 148 e ss.). Il motivo sollecita riletture in fatto non consentite in presenza di motivazione che, integrata con quella di primo grado, si profila del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici. 3.8. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'ottavo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 26 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 148 e ss. La motivazione, assai analitica, puntualmente confuta, con argomenti incensurabili, i motivi di appello che, di fatto, vengono inammissibilmente reiterati in sede di legittimità. 3.9. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il nono motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 21 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 152 e ss. A fronte di una motivazione del tutto puntuale, si pone una contestazione difensiva in termini del tutto generici: invero, il riferimento al messaggio di testo del 27/11/2013 ore 20.42, in effetti riferibile alla diversa contestazione sub BL) non rende né incongrua né illogica la motivazione, ponendosi in termini di assoluta irrilevanza rispetto al decisum. 3.10. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il decimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 30 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 154 e ss. La censura mira ad una rilettura nel merito ed omette di confrontarsi con la puntuale motivazione addotta. 3.11. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'undicesimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 86 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 196 e ss. Ancora una volta si è al cospetto di censura meramente reiterativa tesa ad una rilettura del fatto pur in presenza di motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici. 3.12. Tardivo e non scrutinabile è il dodicesimo motivo. La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di gravame. Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "rado" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Invero, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con I 35 quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 3.13. Fondato è il tredicesimo motivo. In primo grado l'imputato ha riportato condanna a complessivi anni ventitre e mesi otto di reclusione. Nel dettaglio del calcolo della pena per i due reati "esclusi" in appello (capi B ed M), il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la complessiva pena di mesi sei di reclusione (mesi tre, per il capo B e mesi tre, per il capo M). Il capo M, però, non contiene solo il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in relazione al quale è stata dichiarata la prescrizione, ma anche i reati di cui agli artt. 23, comma 4, I. 110/1975 e 10, 12 I. 497/1974. Imputando giorni quindici di reclusione a detti ultimi reati di cui al capo M (per cui è stata confermata la condanna), la pena inflitta in primo grado si riduce ad anni ventitre, mesi due e giorni quindici di reclusione, con riduzione - rispetto a quella di primo grado - di mesi tre di reclusione per il capo B e di mesi due e giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (ricompreso nel capo M), come indicato nella (sola) parte motiva della sentenza impugnata. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Fondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche correlazioni. Il ricorrente si trova a rispondere della condotta contestata al capo AR), per aver [OSCURATO:PERSONA] attribuito allo stesso [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente, la titolarità della Goldfruit import export s.r.I., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. In realtà, è emerso come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse sì formalmente intestatario del 51% delle quote ma, esercitando solo attività lavorativa presso il mercato ortofrutticolo di Taranto per conto della citata società, ne era l'effettivo dominus. Peraltro, quand'anche l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato l'intestatario del 51% delle quote, tale attribuzione non poteva provenire dal Cesario, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] aveva autonomamente costituito la summenzionata società nell'ottobre del 2011, e Àf 36 quindi in epoca precedente al luglio 2013, data in cui viene attribuita al Cesario la condotta di intestazione fittizia. Se per la Corte territoriale l'[OSCURATO:PERSONA] era il costitutore della società prima dell'interessamento del Cesario (non potendosi in altro modo spiegare l'inciso che attribuisce all'[OSCURATO:PERSONA] la titolarità della Goldfruit dall'ottobre 2011), si finisce - secondo il ricorrente - per ammettere chiaramente che, al più, l'intestazione di quote poteva essere solo parzialmente fittizia: il dato - come evidenziato dall'[OSCURATO:PERSONA] - risulta centrale e determinante poiché la contestazione attribuita al ricorrente è la sola intestazione fittizia della "propria quota", non i rapporti scaturiti in seguito all'ingerenza del Cesario nella Goldfruit. Ne consegue l'impossibilità di inquadrare con precisione la veste dell'[OSCURATO:PERSONA], la cui qualità non può essere al tempo stesso quella di intestatario formale di una quota determinata dal Cesario nel 2013 e di socio effettivo la cui quota di partecipazione è rimasta invariata sin dall'ottobre 2011, epoca di costituzione della società. In altri termini, non risulta per nulla chiaro quale di queste ipotesi, tutte plausibili, corrispondesse a verità, e precisamente: a) il Cesario fosse il vero ed unico dominus della società, con intestatari fittizi l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Buonomo; b) se il Cesario, in realtà, fosse partecipe solo per una quota e, in quest'ultimo caso, se l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Buonomo fossero entrambi soci con lo stesso Cesario, socio occulto di entrambi; c) se il socio fittizio fosse il solo Buonomo (con l'[OSCURATO:PERSONA] socio effettivo al 51% ed il Buononno, socio fittizio, al 49%) ed il Cesario socio occulto dell'intera o di una parte della quota del Buononno. La Corte territoriale, in una situazione di totale incertezza, conferma la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato, dal momento che, con tesi solo probabilistica e contraddetta dalle evidenze sopra descritte, sostiene che, sin dal suo nascere, la società fosse stata gestita dal Cesario. In una situazione del genere che non riesce a dipanare i dubbi su qualità e attribuzioni in capo al ricorrente e che si riverbera sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità penale dell'[OSCURATO:PERSONA], la doverosità di una pronuncia di annullamento con rinvio si rende indispensabile. 4.2. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe la trattazione e la decisione delle due (la terza e la quarta) ulteriori doglianze proposte. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.1. del considerato in diritto con riferimento all'identico motivo ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A/ 37 5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.2. e relativi sottoparagrafi del considerato in diritto. 5.2.1. Sostiene il ricorrente che, pur essendo stata accertata indiscutibilmente l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] dapprima al clan Modeo e, in seguito, a quello facente capo al duo Labriola-Catapano, in difetto di prove oggettive utili a sostenere che costui avesse continuato a gestire affari illeciti in Taranto anche dal carcere o anche solo nel periodo antecedente al 28 aprile 2013, non sarebbe possibile sostenere l'esistenza di un clan Cesario, mai apparso in precedenza sulle scene giudiziarie, dotato di quella forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, idonea a determinare assoggettamento e omertà. La Corte territoriale evidenzia in premessa (pagg. 197 e ss.) come l'agire delle più moderne consorterie criminose appare sempre più caratterizzato dall'abbandono del modello ispirato all'uso di metodi violenti ed eclatanti per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità proprie del sodalizio, per indulgere, invece, verso forme cd. silenti, le quali, in vista della conquista del consenso e dell'avvenuta integrazione sociale, considerano l'esteriorizzazione della propria forza "una vera e propria diseconomia", suscettibile di richiamare la sgradita attenzione delle forze dell'ordine e, quindi, quantomai dannosa rispetto allo svolgimento delle attività proprie dell'agire criminale: ciò, ovviamente, non comporta il venir meno della capacità d'intimidazione del gruppo, comunque collegata ad una già acquisita "fama" che non necessita di essere ribadita, se non nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare rilevanza tali da mettere in dubbio la realizzazione dei fini perseguiti. Per il raggiungimento degli scopi del programma criminoso indicati dalla norma incriminatrice, la forza d'intimidazione non è una modalità della condotta, sicchè non deve essere operata inevitabilmente dai singoli associati nè dall'associazione nel suo complesso: l'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., allorchè enumera le caratteristiche atte ad attribuire ad un gruppo criminoso la mafiosità, non menziona l'intimidazione, ma richiama invece la forza di intimidazione del vincolo, oltre che la condizione di assoggettamento ed omertà. A ciò si aggiunga che, un conto è che l'operatività del sodalizio si manifesti in modo espansionistico al di là dell'ambito territoriale in cui esso si sia insediato e abbia acquistato la sua "fama criminale", altro è se la neo associazione agisca in un ambito territoriale segnato dalla costante presenza di sodalizi aventi natura mafiosa: la Corte territoriale, al riguardo, ha cura di precisare che "mentre nel primo caso, indipendentemente dalle caratteristiche del contesto in cui la consorteria si trovi a perseguire le proprie finalità, è ... necessario che il metodo mafioso si esprima attraverso atti di violenza o minaccia, per l'impossibilità del sodalizio di agire in modo diverso, non potendo esso avvalersi di condizioni di assoggettamento e di omertà già radicatesi sul territorio, nel secondo, tale necessità è esclusa dalla consolidata presenza di gruppi criminali connotati, al di là delle etichette e delle faide interne, da un unico modello operativo e organizzativo-strutturale originario, di per sé dotato di forza condizionante sull'area di riferimento". Fermo quanto precede, la sentenza impugnata evidenzia come il clan Cesario s'inserisca nell'area territoriale caratterizzata dalla presenza della mafia salentina, meglio nota come [OSCURATO:PERSONA] (S.C.U.), area caratterizzata da una pluralità di consorterie, tra loro paritarie e ciascuna, al suo interno, gerarchizzata e a vocazione monopolista. Quindi, ha cura di precisare che, da qualche tempo, la loro strategia è quella della ricerca del consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali, ad esempio, il recupero forzoso dei crediti o l'offerta di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione. Il sunnominato clan Cesario è risultato gestire imponenti traffici delittuosi, con capillare organizzazione degli stessi in relazione a vari settori del malaffare. [OSCURATO:PERSONA] certamente ha operato "all'interno di un gruppo che, seppur chiamato per la prima volta con riferimento alla presente vicenda clan Cesario, era ben radicato e articolato sul territorio e stabilmente in esso organizzato, oltre che fraternamente collegato con ulteriori clan della zona, anche essi, indiscutibilmente, connotati dai requisiti di cui all'art. 416-bis cod. pen., come quelli facenti capo a D'[OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ...". 5.2.2. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio in cui aveva guadagnato la qualifica di santa, l'innegabile comunanza di interessi, la gestione congiunta degli affari, il reciproco rapporto di stima e la continuità dei contatti, in uno con il pregnante ed univoco contenuto delle conversazioni intercorse tra le parti, certamente utile a dipingere una relazione di affari ben lontana da una semplice amicizia di lunga data, non possono che condurre a ritenere ampiamente provata a carico del [OSCURATO:PERSONA], la contestata condotta, ulteriormente avvalorata dalla sua partecipazione alle esequie del Cesario e dall'affissione del suo manifesto funebre presso la propria abitazione. 5.3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo. Ferme le valutazioni di cui al precedente paragrafo 5.2.2., evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia precisato l'esistenza di un legame di cointeressenza reciproca tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Cesario, le cui radici affondano ben oltre il solo rapporto interpersonale di frequentazione e di conoscenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Scrivono i giudici di appello: "i testi dei dialoghi captati consentono ... di affermare ... l'efficacia condizionante del gruppo criminoso sul territorio di Statte, sul quale, proprio grazie alla posizione di rilievo assunta dal [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle sue condotte, si era riverberata la piena forza intimidatrice del sodalizio, esternata silentemente attraverso: la funzione di mediatore dall'imputato svolta nella risoluzione di vicende afferenti a possibili diatribe tra consociati; la funzione di controllo e gestione di attività commerciali da costui manifestata attraverso l'organizzazione delle stesse, pur non essendo esse a lui stesso formalmente riconducibili; l'organizzazione dei traffici illeciti della zona, tanto con riferimento a quelli direttamente gestiti, come per la diffusione sul territorio di sostanza stupefacente, quanto con riferimento a quelli posti in essere da soggetti estranei al gruppo, ma comunque sottoposti a monitoraggio, come per lo svolgimento di attività illecita di prestito di denaro ...; la funzione di controllo del territorio, avendo egli provveduto a organizzare la festa di S.Giuseppe in Statte ...; il condizionamento dei consociati, apparendo plausibile quanto sostenuto dal Tribunale in ordine all'omertà serbata ... da alcune delle vittime di usura e di prestito di denaro al fine di escludere il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel compimento dell'attività materialmente da terzi posta in essere ..." (v. pagg. 218 e ss.). 5.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto motivo. La Corte territoriale tratta la questione nelle pagg. 159 e ss. ove la tesi difensiva, sulla base dei fatti e degli elementi di prova acquisiti (reati fine, intercettazioni, testimonianze, elementi dimostrativi della vicinanza e della frequentazione fra vari sodali), viene accuratamente confutata. Con tali evidenze, supportate da motivazione del tutto priva di incongruenze ed illogicità, il ricorrente omette di confrontarsi, reiterando sostanzialmente, in modo del tutto generico, il motivo di gravame d'appello. 5.5. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quinto motivo. La Corte territoriale (pagg. 159 e ss.) precisa come i contenuti delle numerose conversazioni intercettate intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] (così come dal [OSCURATO:PERSONA]) con il Cesario, comprovino la piena autonomia del ricorrente (e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) nella gestione del canale di approvvigionamento calabrese (significative in tal senso sono le lamentele esternate dal Cesario al [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità di una partita di droga conferita all'associazione dai sunnominati cognati stattesi, evidentemente adoperatisi in proprio per quell'acquisto (cfr. RIT 1649/12, 21.12.2012, prog. 12042); ruolo apicale, quello del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]), ulteriormente comprovato dal potere di reprimenda loro attribuito nei confronti dei sodali inadempienti e infedeli; infine, si è visto come sia risultato provato che, all'interno del gruppo, al [OSCURATO:PERSONA] (così come al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]) gli utili derivanti dagli illeciti traffici venivano attribuiti in una misura identica a quella spettante a Cesario a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, tutti titolari di una posizione sovraordinata rispetto ad altri partecipi ai quali competevano compensi inferiori. 5.6. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il sesto motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 14 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge a pag. 146, che rinvia alle pagg. 137 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.6. del considerato in diritto. 5.7. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il settimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 16 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge a pag. 146, che rinvia alle pagg. 142 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.7. del considerato in diritto. 5.8. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'ottavo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 26 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 148 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.8. del considerato in diritto. 5.9. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il nono motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 21 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 152 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.9. del considerato in diritto. 5.10. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il decimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 30 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 154 e SS. [OSCURATO:PERSONA] riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.10. del considerato in diritto. 5.11. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'undicesimo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 86 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 194 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nel paragrafo 3.11. del considerato in diritto. 5.12. Manifestamente infondato è il dodicesimo motivo. /i/ La denunciata omessa pronuncia della Corte territoriale in relazione al capo I) si giustifica con l'assoluta genericità del corrispondente motivo di appello (il quinto) proposto nell'atto di gravame a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 17 e 18 del ricorso difensivo) laddove si evoca in generale la regola di giudizio che consente l'emissione di una pronuncia di condanna e ci si limita a sostenere la mancanza di "una qualsiasi prova evidente e certa in riferimento alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso colpevole dei fatti in esame": censura non ulteriormente sviluppata nei motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen. presentati con atto a firma dell'altro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.13. Fondato è il tredicesimo motivo. In primo grado l'imputato ha riportato condanna a complessivi anni ventiquattro di reclusione. Nel dettaglio del calcolo della pena, per i quattro reati "esclusi" in appello (capi B, C, F ed M), il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la complessiva pena di mesi undici di reclusione (mesi tre, per il capo B; mesi tre, per il capo C; mesi due, per il capo F e mesi tre, per il capo M). Il capo M, però, non contiene solo il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in relazione al quale è stata dichiarata la prescrizione, ma anche i reati di cui agli artt. 23, comma 4, I. 110/1975 e 10, 12 I. 497/1974. Imputando giorni quindici di reclusione a detti ultimi reati di cui al capo M (per cui è stata confermata la condanna), la pena inflitta in primo grado si riduce ad anni ventitre, mesi uno e giorni quindici di reclusione, con riduzione - rispetto a quella di primo grado - di tre di reclusione per il capo B, di mesi tre di reclusione per il capo C, di mesi due di reclusione per il capo F e di mesi due e giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (ricompreso nel capo M). 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nei paragrafi 3.1. e 5.1. del considerato in diritto con riferimento all'identico motivo di ricorso proposto rispettivamente nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 14 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 137 e ss. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nei paragrafi 3.6. e 5.6. del considerato in diritto con riferimento all'omologo motivo di ricorso proposto rispettivamente nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione: trattasi di un modo di procedere del tutto inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 6.1.3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo. Il fatto e gli elementi di prova (intercettazioni e servizi di appostamento) valorizzati dal Tribunale sono riportati alle pagg. 16 e ss. e la decisione della Corte territoriale si legge alle pagg. 137 e SS. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nei paragrafi 3.7. e 5.7. del considerato in diritto con riferimento all'omologo motivo di ricorso proposto rispettivamente nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta si propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione: trattasi - si ripete - di un modo di procedere del tutto inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 6.1.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto motivo. Si contesta l'operato giudizio di equivalenza tra circostanze avendo i giudici di merito omesso di considerare l'incensuratezza e la collaborazione resa dal ricorrente: elementi in fatto che avrebbero dovuto indurre alla formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale giustifica l'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze, mettendo a confronto l'incensuratezza del reo (da un lato) con la gravità dei fatti, le modalità di loro realizzazione e la negativa personalità del loro autore (dall'altro). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 6.1.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La pena determinata dalla Corte territoriale, anche con riferimento alla frazione di sanzione imputabile ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., è da ritenersi congrua, avuto riguardo al fatto e alla personalità dell'imputato, soggetto definito come incline alla commissione di condotte criminose continuative e assai gravi. Del tutto inammissibile e, infine, la questione con cui si deduce la disparità di trattamento tra coimputati avendo questa SupremaCorte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880), posto che, nel caso di specie, al di là della precedente assorbente considerazione, non sono state in nessun caso enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede: il tutto, in presenza di una precisa giustificazione da parte dei giudici di merito per l'operato trattamento differenziato (pag. 145). 6.1.6. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il sesto motivo. Il ricorrente reitera il motivo di appello con il quale aveva lamentato l'eccesssività della pena base presa come riferimento dal primo giudice, tanto ove commisurata al limite minimo edittale vigente al momento del fatto (pari ad anni otto di reclusione), non più attuale, quanto, ove quantificata sul limite minimo edittale individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 23 gennaio- 8 marzo 2019 (pari ad anni sei di reclusione). Ritiene il Collegio come la valutazione e l'apparato argomentativo di giustificazione richiamati dalla Corte territoriale in ordine alla commisurazione della pena base individuata dal primo giudice con la reale gravità del fatto sia del tutto condivisibile. Scrivono i giudici di appello: "la circostanza che la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale fosse stata emessa nella medesima giornata in cui il processo di primo grado era stato concluso non giustifica l'affermazione secondo cui il Collegio non abbia tenuto conto di tale decisione. Invero, la motivazione relativa alla quantificazione della pena inflitta - mediante il richiamo al quantitativo di sostanza stupefacente nella circostanza oggetto di sequestro - evidenzia, al contrario, come quella scelta fosse stata compiuta proprio con riferimento alla misura legale della pena in quel momento vigente, non richiedendosi, in caso contrario, alcuna spiegazione di una scelta necessitata dall'applicazione del minimo normativamente previsto prima della pronuncia di incostituzionalità. Ciò posto, nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla quantificazione della pena, il legittimo richiamo alla gravità del fatto accertato non può essere sic et simpliciter inteso quale applicazione di una circostanza i 44 aggravante non contestata, neanche nel caso in cui il dato valorizzato dal giudice sia autonomamente codificato come aggravante. Tale operazione, infatti, non dà luogo a un'illegittima applicazione dell'aggravante, ma discende dal richiamo ai criteri generali previsti per la determinazione della pena dall'art. 133 cod. pen.". Infine, il richiamo operato dal primo giudice all'ingente quantitativo, deve ritenersi effettuato in senso atecnico, con un'espressione che non aveva altro fine che quello di enfatizzare la gravità della condotta, indiscutibilmente tale da giustificare una pena, seppur di poco, superiore alla misura minima. Ed ancora una volta, con tale argomentata e non illogica conclusione, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lo stesso reitera il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui al paragrafo 6.1.1. del considerato in diritto. Ci si riporta nell'integralità alle valutazioni e statuizioni esposte nei paragrafi 3.1. e 5.1. del considerato in diritto con riferimento all'identico motivo di ricorso proposto rispettivamente nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo motivo. Lo stesso riprende, senza alcuna diversa prospettazione giuridica, il secondo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non si può, pertanto, che rimandare alle valutazioni e alle statuizioni esposte nei paragrafi 6.1.2. e 6.1.3. del considerato in diritto 6.2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Ricorre, sia in relazione al reato di cui al capo BG) che a quello di cui al capo BH), l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone in concorso tra loro (art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990). Sulla ricorrenza della recidiva ritenuta in primo grado (e sulla dedotta mancata esclusione) si rileva la tardività della censura, non essendo stata la medesima previamente dedotta in sede di gravame di appello. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il primo motivo. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 14 e ss.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 134 e ss. Il ricorrente contesta sostanzialmente il ritenuto contributo causale offerto alla realizzazione del fatto. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, ha riconosciuto come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente al comprovato i 45 scambio di stupefacenti avvenuto in data 28/05/2013 presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i calabresi, dall'altro. Il contributo offerto dal ricorrente, quantomeno in termini di rafforzamento del proposito criminoso, a favore del [OSCURATO:PERSONA], con cui il primo aveva viaggiato all'interno della medesima auto, nonostante la presenza dell'ulteriore vettura con a bordo un soggetto non identificato, verosimilmente impiegato come staffetta, è stato correttamente ritenuto come "certamente palpabile, a maggior ragione ove si consideri il contesto in cui l'azione era avvenuta, essendosi trattato di un incontro tra esponenti di spicco di gruppi criminali operanti in distinte e distanti località geografiche, nell'ambito del quale la partecipazione agli scambi di più soggetti appartenenti alle due contrapposte aggregazioni assume indiscutibilmente un significato di rilievo ...". Fermo quanto precede, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del concorso di persone è necessario che il concorrente abbia posto in essere - come verificatosi nella fattispecie - un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr., Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244), paradigma agevolatore, nella fattispecie, certamente ricorrente. Con le argomentate conclusioni della Corte territoriale, la difesa omette di confrontarsi preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il primo motivo. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 79 e ss.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 121 e ss. Il ricorrente reitera il motivo di appello sostenendo l'equivocità dei contenuti delle telefonate intercettate. La Corte territoriale smentisce l'assunto e riconosce come il quadro probatorio scaturente dai contenuti captativi (che pur non vedono il [OSCURATO:PERSONA] come diretto loquente) si fortifica con una serie di ulteriori elementi in fatto capaci di superare il dato - sostanzialmente irrilevante - del mancato rinvenimento dei T.L.E. Al riguardo i giudici di secondo grado evidenziano come:-gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02); -in tema di contrabbando, la detenzione dei tabacchi lavorati esteri si identifica in qualsiasi rapporto che implichi un potere di fatto sulla cosa. Pertanto, la sussistenza del reato di contrabbando deve rinvenirsi anche nell'acquisto di tabacchi - non assoggettati al pagamento dei diritti di confine e con evasione I.V.A. - pur se il trasferimento della merce non si sia ancora verificato per l'intervento della polizia giudiziaria e il suo sequestro, poiché detta merce, dopo la introduzione abusiva, viene a trovarsi in una continua e riconoscibile condizione di illiceità, sicché anche l'acquirente successivo è responsabile di tale reato (Sez. 3, n. 12911 del 13/10/1998, Pompeo, Rv. 213421). Trattasi di principi giurisprudenziali del tutto condivisibili a cui si intende dar seguito. 8.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale precisa come al [OSCURATO:PERSONA] sia stata riconosciuta la (correttamente contestata) recidiva reiterata specifica e allo stesso siano state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza, giusta la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., che fa divieto del giudizio di prevalenza. Non v'è, quindi, alcuno spazio di sindacabilità della decisione assunta. 9. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico, è il primo motivo. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 4 e ss.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 169 e ss. Entrambi i giudici di merito sono partiti dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (giudicata attendibile sulla base di precisi dati fattuali), concentrandosi su due dati certi ed ampiamente provati, al netto di tutti gli altri rapporti: il capitale iniziale determinato al 30/09/2009, pari ad euro 74.137,00 ed il debito maturato in poco più di un anno (febbraio 2011), pari ad euro 108.000,00, che rendono evidente l'applicazione di tassi certamente di gran lunga superiori a quelli lecitamente praticabili.A fronte di tali oggettività, il ricorrente propone censure generiche (che si basano su considerazioni astratte) ed aspecifiche (nella parte in cui introduce elementi di fatto relativi "alla data di partenza del prestito, alla somma inizialmente versata, alle spese di ritorno delle cambiali") sulle quale la Corte territoriale ha reso ampia e giustificata motivazione. 9.2. Fondato è il secondo motivo. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 11 e ss.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 191 e ss. La Corte territoriale ritiene che il fatto, incontestato nella sua materialità, descritto al capo G), integri gli estremi del reato di tentata estorsione (sulla legittimità di una riqualificazione giuridica del fatto anche in termini di maggiore gravità in grado in appello, pur in presenza della sola impugnazione del pubblico ministero, senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con divieto di modifica in pelus del trattamento sanzionatorio, v., Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143). Le conclusioni assunte dal giudice del provvedimento impugnato non paiono condivisibili. Invero, la motivazione spesa potrebbe essere corretta solo se si ritenesse che la richiesta di restituzione del finanziamento fosse illegittima e, quindi, fosse configurabile il profitto ingiusto. In realtà, però, la somma che l'imputato chiedeva in restituzione era quella concessa in violazione dell'art. 132 d.lgs. 385/1993: la circostanza esclude la configurabilità dell'ingiusto profitto e, in presenza di una minaccia indiscutibilmente rivolta dall'imputato alla propria vittima utile a condizionarne la capacità di autodeterminazione in quanto funzionale a convincere [OSCURATO:PERSONA] al compimento delle azioni necessarie al ripianamento della propria esposizione debitoria o, comunque, a sottostare all'imposizione del piano di rientro di cui le parti avevano disquisito, impone di inquadrare la condotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta (cfr., Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507). In altre parole, nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., la violenza è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: deve, / 48 dunque, trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, atteso che, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata (cfr., ex multis, Sez. n. 35237/2008). Una simile costrizione si è verificata nella fattispecie, avendo il reo usato minacce nei confronti del Grandieri, consistite nel prospettargli gravi conseguenze per la propria incolumità personale ed evocando i suoi trascorsi criminali, così costringendo la vittima ad azioni a contenuto patrimoniale finalizzate a ripianare i propri debiti. La configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen., originariamente contestato e su cui l'imputato ha potuto esercitare le proprie difese sin dal primo grado, esclude la pretesa violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La presenza di eventi sospensivi procrastina la scadenza della prescrizione per il reato ritenuto (posto in essere il 16/11/2012) nella misura di circa due anni, prescrizione che, pertanto, verrà a scadenza solo nel maggio 2022. 9.3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 11 e ss.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 182 e ss. La Corte territoriale ha escluso che la riqualificazione giuridica del fatto (da art. 644 cod. pen. ad art. 132 d.lgs. 385/1993) possa considerarsi operata in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non essendovi alcun elemento di novità e/o di diversità ed in presenza di particolari modalità di realizzazione in concreto dell'azione (svolgimento di attività di finanziamento in forma privata senza che si sia fatto ricorso all'applicazione di un tasso di interesse illecito) tali da ricondurla al nucleo comune delle due norme. Anche qui, la presenza di eventi sospensivi procrastina la scadenza della prescrizione per il reato ritenuto (commesso in epoca antecedente e prossima al novembre 2012) nella misura di circa due anni, prescrizione che, pertanto, verrà a scadenza solo nel maggio 2022. 9.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Con l'atto di appello (pagg. 29 e ss.) l'odierno ricorrente si era limitato a chiedere l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 (richiesta accolta in secondo grado), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (beneficio già concesso dal Tribunale), l'esclusione della recidiva (richiesta accolta in appello, non essendosi tenuto conto dell'aumento di pena a tale titolo) e la rivisitazione della pena in relazione al capo A (reato per il quale l'imputato è stato assolto in appello). Appare evidente come non residui alcun ulteriore profilo di doglianza sindacabile nella presente sede.9.5. Fondato è il quinto motivo. L'applicazione della misura di sicurezza disposta dal giudice di primo grado è priva di motivazione; in appello, la motivazione è del tutto apodittica con inaccettabile valutazione cumulativa rispetto a più imputati e totalmente mancante in ordine alla formulazione del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. 9.6. Manifesta infondatezza per carenza di interesse investe il sesto motivo. Effettivamente si riscontra assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di revoca della disposta confisca. Tuttavia, l'immobile confiscato risulta di proprietà di un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) ed il provvedimento ablativo ex art. 12-sexies I. 356/1992 consegue alla ritenuta intestazione fittizia. In questa sede, il ricorrente non rivendica a sé il bene, ma si limita a sostenere le ragioni del terzo intestatario, rilevando che difetterebbe la prova dell'intestazione fittizia e che lo stesso sarebbe di reale proprietà dell'intestataria. Come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies dl, 8 giugno 1992, n. 306 (ora art.240 bis cod. pen.), l'imputato - nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma - non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592, in cui la S.C. ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi): da qui l'assenza di interesse' del ricorrente ed il giustificato "silenzio" sul punto da parte della Corte territoriale. 10. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Manifestamente infondati oltre che aspecifici sono sia il primo che il terzo motivo, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti. Il fatto e gli elementi di prova valorizzati dal Tribunale si leggono alle pagg. 80 e SS.; la decisione della Corte territoriale è riportata nelle pagg. 120 e ss. In pratica, la difesa sostiene: che non vi sia prova che a rivelare ad [OSCURATO:PERSONA] (sua compagna) la notizia dell'imminente blitz delle forze dell'ordine fosse stato il ricorrente; che, in ogni caso, l'indicazione fosse errata; che la Buongiorno avesse riferito che il Girardi si fosse arrabbiato per il messaggio. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, riconosce che, sulla scorta delle captate intercettazioni, risulti del tutto pacifica la circostanza che fosse stata la Buongiorno a comunicare la notizia riservata alla propria amica [OSCURATO:PERSONA]; parimenti, indiscutibile che la Buongiorno avesse appreso la notizia dal proprio compagno, [OSCURATO:PERSONA]. Scrivono i giudici di appello: "l'univocità di significato di quanto emerso ... non può essere superata per il sol fatto che il messaggio inviato dalla Buongiorno avesse indicato il [OSCURATO:PERSONA] VI e non già la [OSCURATO:PERSONA] quale luogo di esecuzione degli arresti, anche perché ... tale imprecisione non è comunque idonea a sminuire la gravità della rivelazione e, dunque, a incidere sull'avvenuta integrazione di ciascun elemento costitutivo del reato accertato, rispetto al quale la condanna inflitta deve rimanere ferma. Nè la conclusione può essere superata dalla versione prospettata dal Girardi, certamente non qualificabile in termini di verosimile alterativa. Infatti, tenuto conto del rapporto intercorrente tra la Buongiorno e l'imputato e, a maggior ragione, a fronte delle generiche affermazioni di quest'ultimo ... non è sostenibile che la prima avesse appreso da altri - diversi dal proprio compagno - la notizia, tenuto conto anche del fatto che costei aveva riferito - nell'immediatezza del fatto - alla propria figlia della reazione adirata del Girardi per la intervenuta comunicazione con la [OSCURATO:PERSONA], al punto da affermare di consigliare a quest'ultima la cancellazione della propria utenza, perché sotto controllo. Ritiene la Corte che la reazione di stizza del Girardi nei confronti della compagna non possa trovare alcuna spiegazione diversa dalla sua piena consapevolezza della rivelazione compiuta dalla Buongiorno in maniera indubbiamente avventata mediante l'uso del telefono e dell'oggetto di tale confidenza, certamente reso noto alla donna da una propria antecedente propalazione". A fronte di queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di rispondere ai seguenti rilievi: chi poteva essere stato, se non il Girardi, il propalatore dell'informazione ? Quale poteva essere, se non la manifestazione di una evidente contrarietà, la condotta più plausibile per mascherare da parte del Girardi l'imprudente condotta della Buongiorno ? 10.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente censura la mancata assunzione in appello della testimonianza [OSCURATO:PERSONA], valutata solo parzialmente in primo grado. Ferma la mancata dimostrazione della proposizione di istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenzia il Collegio come la struttura argomentativa della motivazione adottata dal giudice di secondo grado si basi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente riconoscendo la superfluità dell'assunzione della prova asseritamente richiesta (cfr., Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).I 11. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni ventitre, mesi due, giorni quindici di reclusione per il primo e in anni ventitre, mesi uno, giorni quindici di reclusione per il secondo; -la declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al fatto reato di cui al capo G) che riqualifica nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen. nonché limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su quest'ultimo punto; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; -l'annullamento la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio; -l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -la condanna del solo Girardi M