Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1493/2008
ECLI:EU:T:2008:568
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑339/06
Repubblica ellenica
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Regolamento (CE) n. 1493/1999 — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri — [OSCURATO:PERSONA] 2006/669/CE — Carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 — Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile»
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo
— Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1493/1999, art. 14, nn. 1 e 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1227/2000, art. 16, n. 1)
Dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al potenziale produttivo, nonché dal sistema generale
e dallo scopo della normativa di cui esso costituisce un elemento risulta che il termine previsto da detto articolo è un termine
tassativo. Il carattere vincolante del termine del 10 luglio, imposto agli Stati membri per dichiarare le spese effettivamente
sostenute e liquidate al 30 giugno e la superficie totale di cui trattasi, è confermato dalla funzione del termine de quo,
che consiste nel consentire un’applicazione efficace della determinazione delle dotazioni previste dall’art. 14, nn. 1 e 2,
del regolamento n. 1493/1999, affinché le dotazioni finanziarie indicative siano adattate, in particolare in funzione delle
spese reali
Il carattere vincolante di tale termine è parimenti confermato dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e
delle superfici considerate, spese che sono legate ad un esercizio finanziario in corso. La data del 10 luglio è legata a
quella del 15 ottobre dello stesso anno ed è stata stabilita al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre del tempo
necessario per adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive di cui all’art. 14, n. 2,
del regolamento n. 1493/1999 prima del 15 ottobre. Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare gli ultimi pagamenti,
relativi alle spese dichiarate in forza all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, prima della fine dell’esercizio finanziario
in corso e di ottenerne il rimborso dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulla base delle linee
di bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi implica che la
decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario debba essere adottata
prima della fine di quest’ultimo, vale a dire il 15 ottobre.
(v. punti 25, 28‑31, 35)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2008 (
*
)
«Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri – [OSCURATO:PERSONA] 2006/669/CE – Carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 – Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile»
Nella causa T‑339/06,
Repubblica ellenica,
rappresentata dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, dai sigg. M. Konstantinidis e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione
per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero
di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio (GU L 275, pag. 62),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e V. Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite con il regolamento (CE) del Consiglio
17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e con il regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), come modificato.
2
L’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano
conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.
2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate
dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.
(…)».
3
L’art. 16 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2003,
n. 1841, che modifica il regolamento n. 1227/2000 (GU L 268, pag. 58). Quindi, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1227/2000,
nella versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:
«1. Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al regime di ristrutturazione
e riconversione:
a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della
superficie totale di cui trattasi;
b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale
di cui trattasi;
(…)
2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a
trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la [OSCURATO:PERSONA] riduce
gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfettaria».
4
L’art. 17 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2003,
n. 315 (GU L 46, pag. 9), e con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 4 luglio 2003, n. 1203 (GU L 168, pag. 9). Infatti,
ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1227/2000, nella sua versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:
«1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate
nel limite degli importi notificati alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti
importi non superino complessivamente l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
(...) n. 1493/1999.
(…)
3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base
proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi
notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (...)
n. 1493/1999. [OSCURATO:PERSONA] notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste
possono essere accolte.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è
inferiore al numero di ettari indicato nell’assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell’articolo
14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l’esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto
entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l’importo medio dell’aiuto per ettaro, ottenuto
dividendo l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999
per il numero di ettari previsti.
In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto
a quella che figura nella dotazione dell’esercizio finanziario di cui trattasi.
Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell’applicazione del paragrafo 3.
(…)
8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra
il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.
(…)».
5
L’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (GU L 160, pag. 103), dispone quanto segue:
«2. [OSCURATO:PERSONA] decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.
Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16
al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione
delle spese.
(…)».
[OSCURATO:PERSONA]
6
Per l’esercizio finanziario 2006 (16 ottobre 2005 - 15 ottobre 2006), la ripartizione indicativa degli stanziamenti assegnati
in forza del regolamento n. 1493/1999 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stata stabilita con la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2005, n. 716, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate
agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 271, pag. 45). Nell’allegato della detta decisione l’importo della
dotazione finanziaria indicativa per la Repubblica ellenica è stato fissato a EUR 8 574 504 per una superficie di 1 249 ha.
7
Il 10 luglio 2006, a norma dell’art 14 del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, del regolamento n. 1227/2000, le autorità
greche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] la situazione delle spese legate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti
in Grecia nel corso dell’esercizio finanziario 2006, al fine di ottenere dotazioni finanziarie. In base a tale comunicazione,
dette spese ammontavano complessivamente a EUR 6 829 204,46 e la superficie corrispondente era di 788,002 ha.
8
Il 22 settembre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di comunicarle un errore nella raccolta
dei dati informatici, in quanto la superficie da prendere in considerazione ammontava a 1 102,271 ha. Esse precisavano che
tale superficie corrispondeva alla somma della superficie complessiva indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006,
che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia effettivamente sostenute al 30 giugno 2006,
vale a dire 1 085,391 ha, e della superficie totale indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava
le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia liquidate al 30 giugno 2006, vale a dire 16,88 ha. Esse
hanno del pari ricordato che le spese complessive ammontavano a EUR 6 829 204,46.
9
Il 26 settembre 2006, in occasione della 890ª riunione del Comitato di gestione vitivinicolo, le autorità greche reiterevano
la loro domanda presso la [OSCURATO:PERSONA] al fine di prendere in considerazione i dati rettificati. [OSCURATO:PERSONA] respingeva
oralmente la domanda delle autorità greche, rilevando la tardività del deposito degli elementi modificati.
10
Il 4 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle
dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione
e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 (GU L 275, pag. 62) (in prosieguo:
la «decisione impugnata»). Alla stessa data un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] incontrava rappresentanti delle autorità greche
cui spiegava che era impossibile, dati i termini, accogliere la loro domanda di prendere in considerazione i dati rettificati
comunicati il 22 settembre 2006.
11
Il 16 ottobre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendole che venisse modificato l’allegato
della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non accoglieva tale domanda.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
12
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, per la Repubblica ellenica, i dati comunicati dalle autorità greche
il 10 luglio 2006.
13
Al punto 6 della decisione impugnata si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla Repubblica ellenica la penale di cui
l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, per un importo di EUR 1 129 015.
14
Nell’allegato della decisione impugnata, l’importo della dotazione finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia è stato fissato a EUR 5 700 190 per una superficie di 788 ha.
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2006, la Repubblica ellenica ha proposto il ricorso in
esame.
16
La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale annulli o riformi la decisione impugnata, nella sua parte relativa alle dotazioni
di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia, affinché siano presi in esame gli elementi modificati
inviati alla [OSCURATO:PERSONA] il 22 settembre 2006 e le siano distribuiti i fondi corrispondenti.
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
In diritto
18
Al sostegno del suo ricorso la Repubblica ellenica deduce cinque motivi. Il primo motivo riguarda il carattere indicativo
del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e che scade il 10 luglio di ciascun anno. Il secondo motivo
attiene ad una violazione del principio di cooperazione leale, il terzo motivo concerne una violazione dei principi di buona
fede e di buona amministrazione, il quarto motivo riguarda una violazione del principio di proporzionalità e il quinto una
violazione del principio dell’effetto utile.
Sul primo motivo, relativo al carattere indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000
Argomenti delle parti
19
In primo luogo, la Repubblica ellenica afferma che, per conferire un carattere vincolante al termine di cui all’art. 16, n. 1,
del regolamento n. 1227/2000, si dovrebbe appositamente aggiungere l’espressione «termine improrogabile». Essa si riferisce
in particolare alle sentenze della Corte 30 novembre 1972, causa 32/72, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1181), e 13 dicembre 1972,
causa 52/72, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1267).
20
In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che il carattere meramente indicativo del detto termine discende del pari
dall’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, poiché tale disposizione consente alla [OSCURATO:PERSONA] di diminuire l’importo
degli anticipi su base temporanea e forfettaria qualora le informazioni siano incomplete o il termine non sia stato rispettato.
21
In terzo luogo, tale interpretazione sarebbe confermata dall’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, che prevede il finanziamento
delle spese effettivamente sostenute, il che implicherebbe la possibilità, anche dopo il 10 luglio di ciascun anno, di rettificare
gli errori manifesti.
22
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.
Giudizio del Tribunale
23
La Repubblica ellenica sostiene che i dati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] in data 22 settembre 2006 dovevano essere presi in esame
nel calcolo dell’importo delle dotazioni finanziarie definitive, poiché il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento
n. 1227/2000 non è vincolante.
24
In primo luogo, la Repubblica ellenica, riferendosi alle due sentenze della Corte, sostiene che detto termine presenta soltanto
un carattere indicativo, in mancanza dell’espressa menzione del suo carattere vincolante.
25
Tuttavia, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa
di cui esso costituisce un elemento risulta chiaramente che il termine previsto da detto articolo è un termine tassativo.
26
Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica, l’aggiunta delle parole «termine improrogabile» non
è necessaria per conferire un carattere vincolante al termine previsto. Al riguardo, è giocoforza constatare che, nelle due
sentenze sulle quali la Repubblica ellenica basa la sua argomentazione, la Corte ha concluso per il carattere vincolante del
termine previsto, mentre la menzione «termine improrogabile» non figurava nelle disposizioni considerate.
27
Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro», si deve rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento
n. 1227/2000, in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA], «entro»
il 10 luglio di ciascun anno, i dati considerati da detta disposizione. Tre versioni linguistiche (vale a dire le versioni
greca, portoghese e rumena) dispongono che gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA], «fino» al 10 luglio di ciascun anno,
i detti dati.
28
A questo proposito, da un lato, va considerato che le versioni greca, portoghese e rumena dell’art. 16, n. 1, del regolamento
n. 1227/2000 non gli conferiscono un senso diverso da quello delle altre versioni linguistiche e, dall’altro, è giocoforza
constatare che il carattere vincolante del termine previsto è confermato dalla funzione di detto termine nell’ambito del sistema
di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, nonché dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e delle
superfici considerate, menzionate all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, per la quale tale termine è previsto nell’ambito
del detto sistema (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 2 e 3, e [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punti 2 e 3; sentenza del Tribunale 6 giugno 2007, causa T-232/04, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], punto 48).
29
Infatti, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1841/2003, che ha inserito la data 10 luglio di ciascun anno nell’art. 16,
n. 1, del regolamento n. 1227/2000, risulta che il termine previsto da detta disposizione è volto a consentire un’applicazione
efficace della determinazione delle dotazioni previste dall’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999. Quindi, la data
alla quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere rispettata affinché
le dotazioni finanziarie indicative, di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, siano adattate, in particolare
in funzione delle spese reali, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del detto regolamento.
30
Quanto all’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e delle superfici considerate, va ricordato che tali spese
sono legate ad un esercizio finanziario. Infatti, l’art. 16, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1227/2000 menziona le
dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute e liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso. Inoltre,
in forza dell’art. 17, n. 8, del regolamento n. 1227/2000, i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendono
fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.
31
Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui il termine di cui all’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000 non sarebbe collegato ad alcun evento immediatamente successivo. Come la [OSCURATO:PERSONA] giustamente
sostiene, la data del 10 luglio è legata a quella del 15 ottobre dello stesso anno ed è stata stabilita al fine di consentirle
di disporre del tempo necessario per adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive
di cui all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 prima del 15 ottobre.
32
Infatti, il periodo che va dal 10 luglio al 15 ottobre è stato considerato necessario, a causa degli obblighi procedurali
gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], elencati e descritti da questa all’udienza, al fine di consentirle di preparare, adottare e pubblicare
la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive prima della fine dell’esercizio finanziario.
33
Inoltre, va constatato che, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, un possibile rinvio dell’adozione
della decisione impugnata dopo la fine dell’esercizio finanziario, per tutti gli Stati membri considerati o per un solo Stato
membro, sarebbe in contrasto con l’effetto utile della normativa di cui trattasi.
34
Infatti, da un lato, ai sensi dell’art. 17, n. 8, del regolamento n. 1227/2000, i riferimenti ad un determinato esercizio
finanziario si intendono fatti ai pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15
ottobre dell’anno successivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la [OSCURATO:PERSONA] decide gli
anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti, e le spese d’ottobre sono imputate
al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Peraltro,
gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione
delle spese.
35
Di conseguenza, va constatato che, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare gli ultimi pagamenti, relativi alle
spese dichiarate in forza all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, prima della fine dell’esercizio finanziario in
corso e di ottenerne il rimborso dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulla base delle linee di
bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi implica che la decisione
che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario debba essere adottata prima
della fine di quest’ultimo, vale a dire il 15 ottobre.
36
Pertanto, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e dall’effetto utile di tale articolo risulta che il
termine da esso previsto è vincolante.
37
In secondo luogo, tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti della Repubblica ellenica concernenti
l’art. 16, n. 2, e l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
38
Innanzitutto, a questo proposito la Repubblica ellenica sostiene che l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che consente
alla [OSCURATO:PERSONA] di diminuire l’importo degli anticipi su base temporanea e forfettaria qualora le informazioni siano incomplete
o qualora il termine non sia stato rispettato, conferma il carattere meramente indicativo del termine previsto.
39
Tale argomento non può essere accolto. L’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 riguarda le conseguenze derivanti da
un’eventuale trasmissione da parte dello Stato membro interessato alla [OSCURATO:PERSONA] di dati incompleti o da un’eventuale inosservanza,
ad opera dello stesso Stato, del termine previsto per tale trasmissione. Nessun argomento relativo al carattere vincolante
o meno di quest’ultimo termine può essere ricavato da tale disposizione.
40
Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Repubblica ellenica basato sull’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000
al fine di dimostrare il carattere indicativo del termine del 10 luglio di ciascun anno.
41
Inoltre, la Repubblica ellenica fa valere che l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 conferma il carattere indicativo
del termine previsto, stabilendo il principio secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a finanziare le spese effettivamente sostenute
dagli Stati membri, il che implica la possibilità per gli Stati membri di correggere i loro errori dopo la data del 10 luglio
di ciascun anno.
42
Tuttavia, si deve constatare che l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 riguarda il finanziamento delle spese effettivamente
sostenute e liquidate, dichiarate per un determinato esercizio finanziario, e non soltanto delle spese effettivamente sostenute.
È quindi inoperante l’argomento della Repubblica ellenica basato su un’incompleta citazione dell’art. 17, n. 1, del regolamento
n. 1227/2000.
43
Da quanto precede risulta che, a causa del carattere vincolante di detto termine, uno Stato membro non ha diritto di esigere
dalla [OSCURATO:PERSONA] che siano presi in considerazione dati comunicati dopo la scadenza di detto termine. Di conseguenza, va
respinto il primo motivo.
Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente ad una violazione del principio di leale cooperazione e ad una violazione
dei principi di buona fede e di buona amministrazione
Argomenti delle parti
44
In primo luogo, la Repubblica ellenica fa valere che l’obbligo di lealtà, di cui all’art. 10 CE, impone agli Stati membri
di adottare tutte le misure atte a garantire l’efficacia del diritto comunitario e alle istituzioni comunitarie di cooperare
lealmente e costruttivamente con gli Stati membri.
45
Da un lato, la Repubblica ellenica afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto in ogni momento controllare e verificare i dati
comunicati. La differenza di 214,269 ha fra i dati menzionati nella decisione 2005/716, che stabilisce indicativamente la
ripartizione delle dotazioni e delle superfici da ristrutturare, e quelli figuranti nella decisione impugnata, che stabilisce
definitivamente tali dotazioni, sarebbe notevole e ingiustificata, il che avrebbe dovuto far sorgere interrogativi da parte
della [OSCURATO:PERSONA].
46
D’altro lato, la Repubblica ellenica rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione considerando
dati manifestamente errati, e non i dati corretti che le sono stati comunicati il 22 settembre 2006, mentre essa disponeva
del tempo necessario per farlo e le modifiche avrebbero richiesto solo poco tempo. A questo proposito la Repubblica ellenica
sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], questa non doveva nella fattispecie procedere ad una valutazione
complessa né esercitare un potere discrezionale. Inoltre, la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive
avrebbe potuto essere adottata con un leggero ritardo o riguardare tutti gli Stati membri salvo la Repubblica ellenica. In
mancanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare una decisione modificativa in base a elementi nuovi, poiché la rettifica
dei dati concernenti la Repubblica ellenica non avrebbe inciso sui dati degli altri Stati membri.
47
In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che vige un principio generale e che vi sono disposizioni esplicite di vari
regolamenti secondo i quali una domanda di aiuto o qualsiasi altro documento possono essere rettificati in qualunque momento
dopo la loro produzione, in caso di errore manifesto. Essa cita, in via esemplificativa, l’art. 12 del regolamento (CE) della
[OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).
Detto principio, applicabile agli agricoltori beneficiari, si applicherebbe imperativamente e, tenuto conto dei principi di
buona fede e di buona amministrazione, ancora di più nei rapporti fra gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] e quelli degli Stati membri.
48
Inoltre, un ragionevole superamento della data del 10 luglio di ciascun anno, di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000,
sarebbe consentito qualora le informazioni siano presentate prima del 15 ottobre dello stesso anno, data della fine dell’esercizio
finanziario, e si tratti di rettificare dati presentati entro i termini o di produrre dati 24 giorni prima di detta data.
Il fatto che i documenti siano stati consegnati durante il periodo delle vacanze estive consentirebbe ad uno Stato membro,
entro un termine ragionevole e prima della fine dell’esercizio finanziario, di correggere gli errori di calcolo manifesti
nei dati informatici comunicati entro il 10 luglio dell’anno considerato. Peraltro, la Repubblica ellenica rileva che la [OSCURATO:PERSONA]
afferma di essere disposta a utilizzare per quanto possibile persino dati presentati o rettificati dopo il 10 luglio dell’anno
considerato.
49
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica ellenica.
Giudizio del Tribunale
50
Occorre esaminare congiuntamente questi due motivi con i quali la Repubblica ellenica fa valere, in sostanza, che era manifesto
il carattere asseritamente errato dei dati da essa comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza del termine di cui all’art. 16,
n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e che, di conseguenza, in forza dei principi invocati, la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto
dei dati rettificati comunicati dopo la scadenza del detto termine.
51
È assodato, anzitutto, che le autorità greche hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA], il 10 luglio 2006, a norma dell’art. 16 del
regolamento n. 1227/2000, una dichiarazione delle spese effettivamente sostenute e liquidate al 30 giugno 2006, nonché una
dichiarazione delle superfici totali in questione, che ammontavano a 788,002 ha. È del pari assodato che le autorità greche
hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA], il 22 settembre 2006, dati rettificati concernenti la superficie totale relativa alle spese
effettivamente sostenute al 30 giugno 2006 e che, a causa di tale correzione, il totale delle superfici considerate era di
1 102,271 ha.
52
Infine, è assodato che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i dati rettificati erano stati inviati troppo tardi e che essa ha
preso in esame, nella decisione impugnata, i dati comunicati il 10 luglio 2006, vale a dire 788,002 ha.
53
In primo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito del regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, al fine di
ottenere una partecipazione alle spese, gli Stati membri inviano e comunicano alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14, n. 2,
del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, le loro spese per l’esercizio finanziario
in corso, nonché la superficie totale considerata.
54
Pertanto, la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei dati relativi alle spese per l’esercizio finanziario in corso, nonché alla
superficie totale considerata, affinché essa fissi le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri, rientra nella responsabilità
di questi ultimi. Inoltre, la Repubblica ellenica non apporta alcun elemento che dimostri come la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
rendersi conto di un errore nei dati comunicati il 10 luglio 2006.
55
Per di più, nella lettera 16 ottobre 2006 alla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica sottolinea, al fine di giustificare il
suo errore, che il programma di riconversione e di ristrutturazione dei vigneti le crea difficoltà collegate al controllo
dei dati. Non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non essersi accorta di un errore che la Repubblica ellenica qualifica
evidente e manifesto, allorché quest’ultima lo ha rilevato essa stessa solamente a settembre, vale a dire oltre due mesi dopo
la trasmissione dei dati iniziali.
56
Infine, l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 considera la situazione in cui la superficie totale notificata conformemente
all’art. 16, n. 1, del detto regolamento è inferiore al numero di ettari indicato nella dotazione finanziaria indicativa accordata
allo Stato membro ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999.
57
Dunque, l’erroneità dei dati comunicati il 10 luglio 2006 dalle autorità greche non era affatto evidente. Pertanto, l’argomento
della Repubblica ellenica si basa su una premessa di fatto errata.
58
In secondo luogo, come già rilevato supra al punto 43, tenuto conto del carattere vincolante del termine di cui all’art. 16,
n. 1, del regolamento n. 1227/2000, uno Stato membro non ha diritto di esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa consideri i dati
comunicati dopo la scadenza del detto termine.
59
È vero, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammette, che non è affatto escluso che essa prenda in esame dati comunicati tardivamente
da uno Stato membro, qualora si tratti di un breve superamento del termine previsto e qualora sia possibile l’adozione, prima
del 15 ottobre, della decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario
considerato. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare di prendere in considerazione dati comunicati tardivamente da uno Stato
membro, se ciò può impedire l’adozione, in tempo utile, di detta decisione. Nella fattispecie la Repubblica ellenica ha comunicato
i dati rettificati soltanto il 22 settembre 2006, vale a dire oltre due mesi dopo la comunicazione dei dati iniziali asseritamente
errati e soltanto tre settimane prima del termine per l’adozione della decisione, vale a dire il 15 ottobre 2006. In tali
circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i principi invocati decidendo di non tenere conto dei dati rettificati.
60
Di conseguenza, si devono respingere il secondo ed il terzo motivo.
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
61
In primo luogo, secondo la Repubblica ellenica, l’applicazione dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che prevede
sanzioni quando le informazioni trasmesse sono incomplete o il «termine» del 10 luglio di ciascun anno non è stato rispettato,
e dell’art. 17, n. 4, del suddetto regolamento, che prevede sanzioni in caso di superamento delle spese effettive di uno Stato,
porta, in violazione del principio ne bis in idem, a infliggerle due sanzioni per lo stesso atto.
62
In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la sanzione della perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015 è
sproporzionata rispetto all’errore informatico commesso dalle autorità greche.
63
In terzo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], questa non doveva,
nella fattispecie, né procedere ad una valutazione complessa né esercitare un potere discrezionale.
64
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.
Giudizio del Tribunale
65
In primo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità in quanto le
ha inflitto una duplice sanzione, applicando cumulativamente l’art. 16, n. 2, e l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000,
in violazione del principio ne bis in idem.
66
Orbene, ammesso che le misure previste dall’art. 16, n. 2, e dall’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 possano essere
qualificate «sanzioni», se dal ‘considerando’ 6 della decisione impugnata risulta che l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000
è stato applicato alla Repubblica ellenica, dalla decisione impugnata non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] le ha applicato l’art. 16,
n. 2, di detto regolamento.
67
Infatti, dal testo di tale disposizione risulta che essa non si applica quando dati completi sono inviati dallo Stato membro
interessato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine previsto per tale trasmissione, anche se, in seguito e dopo la scadenza del
detto termine, lo Stato membro considerato invia alla [OSCURATO:PERSONA] dati modificati.
68
In secondo luogo, la Repubblica ellenica afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, poiché la
sanzione della perdita di aiuti di un importo di EUR 1 129 015 sarebbe sproporzionata rispetto all’errore informatico delle
autorità greche.
69
Va rilevato che nella fattispecie, essendo la superficie totale notificata il 10 luglio 2006 inferiore a quella indicata nella
decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie indicative, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’art. 17, n. 4, del regolamento
n. 1227/2000. Come la stessa Repubblica ellenica osserva, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale nell’applicazione
di tale articolo, poiché tale applicazione discende dalla dichiarazione della superficie totale considerata ai sensi dell’art. 16,
n. 1, del detto regolamento.
70
Di conseguenza, da un lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga che è la perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015
che costituisce una misura sproporzionata, occorre constatare che la fissazione dell’importo della dotazione finanziaria definitiva
per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia nella decisione impugnata è l’inevitabile conseguenza del
fatto che le autorità greche hanno comunicato una superficie totale inferiore a quella indicata nella decisione che stabilisce
le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri e un costo per ettaro superiore a quello della dotazione finanziaria
indicativa.
71
D’altro lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga che il fatto di aver preso in considerazione i dati comunicati il 10 luglio 2006
costituisce una misura sproporzionata, con la conseguenza di una perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015, si deve
rilevare che essa non ha dimostrato che ciò costituisce una misura sproporzionata in quanto manifestamente inadeguata.
72
Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede
che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi
legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto
agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte 4 ottobre 2007, causa C‑375/05, Geuting, Racc. pag. I‑7983, punto 45 e la giurisprudenza
ivi citata].
73
Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, solo il carattere
manifestamente inidoneo del provvedimento adottato, in relazione allo scopo che la [OSCURATO:PERSONA] intende perseguire, può inficiare
la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, cit. sentenza Geuting, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).
74
Tenuto conto della necessità di adottare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati
membri prima della fine dell’esercizio finanziario il 15 ottobre 2006, al fine di consentire a questi ultimi di procedere
ai pagamenti corrispondenti e di preservare così l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi (v. supra punti 31‑35),
la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una misura adeguata considerando i dati comunicati entro il termine previsto, e non i dati rettificati
comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] il 22 settembre 2006.
75
Pertanto, la riduzione della dotazione finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la ristrutturazione e la riconversione
dei vigneti nella decisione impugnata, ammontante a EUR 1 129 015 rispetto alle spese dichiarate e risultante da una superficie
totale dei vigneti in Grecia notificata inferiore a quella indicata nella decisione 2005/716, non costituisce una misura sproporzionata.
76
Di conseguenza, si deve respingere il quarto motivo.
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto utile
Argomenti delle parti
77
La Repubblica ellenica sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio dell’effetto utile delle pertinenti disposizioni
regolamentari, vale a dire gli artt. 11, 13 e 14 del regolamento n. 1493/1999 e gli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1227/2000.
Il regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti costituirebbe una misura importante per migliorare l’equilibrio
del mercato, per stabilizzare e migliorare qualitativamente il vigneto comunitario e per meglio adattare l’offerta alla domanda.
La riduzione sostanziale degli aiuti accordati alla Repubblica ellenica a causa di un manifesto errore di raccolta dei dati
nuocerebbe gravemente a tali obiettivi comunitari. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe in quale misura l’accoglimento
della domanda presentata tardivamente dalla Repubblica ellenica porrebbe in pericolo l’efficace applicazione del sistema di
assegnazione degli stanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
78
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.
Giudizio del Tribunale
79
Si deve rilevare che, come si è già rilevato supra ai punti 31-35, al fine di preservare l’effetto utile della normativa di
cui trattasi, la fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario
considerato. Di conseguenza, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, l’effetto utile di dette disposizioni
non osta all’applicazione di un termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato
membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato.
80
Pertanto, non considerando i dati rettificati che sono stati comunicati dalla Repubblica ellenica dopo la scadenza del termine
tassativo di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio dell’effetto
utile delle disposizioni della normativa di cui trattasi.
81
Di conseguenza, va respinto il quinto motivo.
82
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
83
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se
ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente
alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2008.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, relativo al carattere indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente ad una violazione del principio di leale cooperazione e ad una violazione
dei principi di buona fede e di buona amministrazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto utile
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il greco.