CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 agosto 2026
Cassazione n. 24707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANGELINA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 24/03/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 6606/2025CATERINA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 6606-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- Ente di Diritto Pubblico Economico, in persona del Presidente protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso l'ordinanza n. 1832/2025 del TRIBUNALE di TARANTO, depositatail 10/03/2025 (r.g. n. 5029/2022).Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso nel suoNumero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026primo, assorbente motivo, ed affermare la giurisdizione del Giudiceordinario.La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi neitermini di cui appresso.ISMEA-Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] proposeesecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazionea taluni fondi venduti con patto di riservato dominio agli esecutati, rimastiinadempienti.[OSCURATO:PERSONA] si opposero ex art. 615 cod. proc. civ., prospettando, fral’altro, la nullità del contratto, assumendo che una parte dei fondi avessenatura demaniale. Eccepirono, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudiceordinario e la litispendenza con un giudizio dai medesimi instauratodavanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Puglia, alfine di vedere affermata la natura demaniale degli anzidetti fondi.Il Tribunale di Taranto, investito della cognizione dell’opposizioneall’esecuzione, con ordinanza del 10/3/2025, sospese il giudizio, ai sensidell’art. 295 cod. proc. civ., sino al passaggio in giudicato dellasentenza emananda nel giudizio pendente tra le medesime parti e sotto ilnumero 2/2021 r.g. innanzi al Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] della RegionePuglia .Avverso l’anzidetto provvedimento ISMEA ha proposto regolamento dicompetenza sulla base di due motivi.Rimasta intimata la controparte e depositate – in quella sede –conclusioni scritte il P.M., con l’ordinanza n. 28244/2025, pubblicata il24/10/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimessogli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite,dovendosi decidere su questione di giurisdizione.Assegnata la causa alle Sezioni unite, all’approssimarsi dell’adunanzacamerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4,cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Taranto sospeso il processo senzache ricorressero i presupposti di legge.In particolare, non sussisteva il necessario rapporto di pregiudizialità,implicante un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra dueemanande statuizioni , siccome chiarito dalla consolidata giurisprudenzadi legittimità. Infatti, si soggiunge, La materia su cui è chiamato apronunciarsi il [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna attinenza con quellasottoposta all’esame del [OSCURATO:PERSONA] e la relativa pronuncia saràininfluente sulla quaestio su cui è chiamato a pronunciarsi il Tribunale diTaranto .Sotto altro rilevante profilo, la ricorrente spiega che nel caso dicontroversia tra privati, la risoluzione dell’eccezione riguardante la“qualitas soli”, al fine di negare il diritto azionato dall’altra parte, spetta algiudice ordinario.Inoltre, le questioni che insorgono sul riparto tra giudice ordinario eCommissario per la liquidazione degli usi civici attengono allagiurisdizione, che non è dubbio si appartenga al giudice ordinario,trattandosi della risoluzione per inadempimento dei compratori di unterreno, cui conseguiva la restituzione dello stesso. Spetta allagiurisdizione del Commissario l’accertamento, con sentenza destinata adavere forza di giudicato, della “qualitas soli” richiesto dal pretesotitolare o dal preteso utente del diritto civico . Per contro, sempresecondo parte ricorrente, l’accertamento incidentale spetta al giudiceordinario procedente e, comunque, nel caso al vaglio il conflitto fra leparti prescinde dalla qualitas soli .Non ricorrerebbe, poi, né la identità soggettiva, né quella oggettiva,indispensabile presupposto per la sospensione necessaria.Numero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026Infine, a tutto concedere, prosegue la ricorrente, l’eventualeassoggettamento a uso civico di un fondo privato non ne impedirebbe lacircolazione.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 295 e 337, co. 2, cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.Il Tribunale era incorso in errore per avere sospeso il giudizio fino alpassaggio in giudicato della futura sentenza del Commissario. Per contro,secondo la costante interpretazione di legittimità, l’incertezza viene acessare con l’emanazione della pronuncia nel giudizio pregiudicante, senzanecessità di attendere che essa divenga irrevocabile, essendo rilevantesolo il tempo della contemporanea pendenza.2.1 Queste Sezioni unite rilevano che la giurisdizione appartiene algiudice ordinario e, pertanto, il provvedimento impugnato deve esserecassato.L’ordinanza interlocutoria della Sezione Terza sollecita la verifica dellanecessità d’investire le Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.,dovendosi convertire il proposto regolamento di competenza inregolamento di giurisdizione, del quale presenta i necessari presupposti.L’ordinanza correttamente richiama il principio secondo il quale, inipotesi di sospensione del processo disposta dal giudice civile, non già inconsiderazione della ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità dicui all'art. 295 cod. proc. civ., ma per la necessità di attendere ladecisione di una questione da lui ritenuta appartenente all'esclusivagiurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza colmezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.,e per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ.,investe in realtà inevitabilmente il profilo della giurisdizione; ne conseguela possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza siaconvertita, ricorrendone le condizioni fissate dall'art. 41 cod. proc. civ., inNumero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione allesezioni unite della Corte di cassazione (S.U. n. 21348, 30/11/2012, Rv.624128 – 01; conf., Cass. n. 23372/2004, S.U. n. 7043/1982).2.2 Queste Sezioni unite rilevano che la giurisdizione appartiene algiudice ordinario e, pertanto, il provvedimento impugnato deve esserecassato.Il commissario agli usi civici accerta la qualità del suolo nel solo casoin cui l’accertamento venga richiesto dal titolare o dall’utente delprospettato diritto d’uso civico (presupposti che qui non sussistono),mentre se un tale accertamento ha natura incidentale, come nella specie,non sposta la giurisdizione del giudice ordinario.Le Sezioni unite hanno già avuto modo di condivisamente affermareche in tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario – e non alcommissario per la liquidazione degli usi civici – sia le controversie traprivati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "usocivico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", peressere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negarel'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di esseretitolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivodel diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria suun terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto diaccertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la"qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio (S.U. n.28802/2022). La richiamata pronuncia richiama i precedenti conformi(Cass., Sez. Un., n. 836 del 18/01/2005; Cass., Sez. Un., n. 7429 del27/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 7894 del 20/05/2003; Cass., Sez. Un., n.3031 del 01/03/2002). Più di recente si vedano S.U. nn. 30283/2023,13938/2024, 23474/2025 – in motivazione –.Numero registro generale 6606/2025Numero sezionale 105/2026Numero di raccolta generale 24707/2026Data pubblicazione 19/08/2026Da quanto esposto si trae che il Tribunale, in assenza dellaprospettata pregiudizialità, tenuto a decidere la questione incidentale, nonavrebbe potuto sospendere il processo.Il ragionamento decisorio immediatamente sopra svolto rendesuperfluo l’esame del secondo motivo, che, pertanto, resta assorbito insenso proprio.[OSCURATO:PERSONA] del merito regolerà anche le spese di questo giudizio dilegittimità. P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa il provvedimentoimpugnato di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e rimette le partial giudice di merito anche per il regolamento delle spese di questo giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, ilgiorno 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola