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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 23540/2022

Testo disponibile della fonte

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, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54. [OSCURATO:PERSONA]:d condono d.l. n. 119 del 2018 avverso la sentenza n. 1372/11/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, depositata il 3/05/2018; e sul ricorso successivo avverso l’attodi diniego, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore Resistente [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. n. 176 del 2020, chiedendol’accoglimento del ricorso avverso l’atto di diniego. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motiv o , la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia , di cui in epigrafe, con la quale erastato dichiarata la decadenza del l’Ufficio per lo spirare del termine per la notifica della cartella di pagamento n.01420140037495521000,annualità 2009.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che il termine ultimo per la notifica della cartella, afferendo a somme asseritamente dovute a seguito dell’attività di liquidazione della dichiarazione prevista dall’art. 36 bis d.P.R. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600per il periodo di imposta 2009, era il 31 dicembre 2013,mentre la cartella di pagamento era stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo pec,in data 4 dicembre 2014.

2. [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso.

3. Nelle more del giudizio la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto - legge 23/10/2018, n. 119, conv. l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, ha presentato istanza di sospensione in prevenzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa deposita ndo la domanda di definizione agevolata della lite afferente alla cartella oggetto del presente giudizio (n.01420140037495521000, annualità 2009).

4. In data 12/05/2020 l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società contribuente, a mezzo pec,il. diniego all ’ istanz a di condono sul rilievo che «[t]rattasi di atto di mera riscossione, non definibile ai sensi del decreto legge 23/10/2018, n. 119 » ed ha chiesto, con apposita istanza, la trattazione della causa.

5. Con ricorso notificat o a mezzo posta certificata , in data 8/7/2020, la contribuente ha impugnato l’ att o di diniego di condono affidandosi a due motivi con i quali rileva la natura impositiva della cartella di pagamento in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, va considerato che sia l’atto di diniego che il ricorso avverso lo stesso sono ammissibili in quanto proposti nei termini di legge(v. comma 12 dell’articolo 6 del d.-l. n. 119 del 2018) come comprovato dalle ricevute “pec”di accettazione in atti.

Ed infatti, il diniego di definizione è stato notificato alla società contribuente in data 12 maggio 2020 e, quindi, ent ro il 31 luglio 2020, mentre i l provvedimento di diniegoè stato impugna to in data 8 luglio 2020 e, quindi, entro 60 giorni dalla notifica.

2. Il ricorsoavverso l’atto di diniego è fondato.2.1.

Le ragioni del diniego di condono risultano superate dai principio di dirittoaffermato dalle S ezioni U nite di questa Corte con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, secondo cui « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva».

2.2. [OSCURATO:PERSONA] della Suprema Corte sono state investite (v. ordinanza interlocutoria di questa Corte del 28 gennaio 2021, n. 1913), ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod.proc. c iv ., sulla questione di diritto -sulla quale le sezioni semplici si erano pronunciate in modo difforme -riguardante la possibilità di configurare come atto impositivo la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo che faccia seguito a un controllo automatizzato ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque , di procedere alla definizione agevolata della relativa controversia ex art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018.

2.3. Il contrasto vedeva contrapposte due posizioni speculari a quelle assunte dall’Agenzia delle entrate e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio.

Secondo un primo orientamento - qui seguito dall’Agenzia delle entrate -andava esclusa la possibilità di definire in via agevolata le controversie riguardanti la cartella, perché la disciplinacondonistica di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 fa espresso riferimento ai soli atti impositivi, categoria nella quale la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. cit. non rientrerebbe.

Il secondo orientamento – cui dà seguito la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. - indagava, invece, sulla natura della cartella di pagamento di atto impositivo, ovvero se e in quanto costituisse il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza dell’esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti.Tra questi due orientamenti, non mancava un indirizzo “mediano”, secondo il quale la natura impositiva poteva essere riconosciuta alla cartella, purché la contestazione mossa dal destinatario di essa integrasse una controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo (tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo), della pretesa medesima. 3.Va considerato che nella controversia in esame è pacifico che la cartella oggetto di impugnazione è scaturita da un controllo eseguito sulla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] società di capitali 2010 (anno 2009) a mezzo del quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, aveva ridotto i crediti di imposta vantati (investimenti aree svantaggiate)ed esposti in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo in pagamento i relativi importi; essa, dunque, non appare rappresentativa di una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione, ma è espressiva dell’esercizio del potere rettificativo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. cit. che , disconoscendo il credito di imposta nella misurarichiesta dal contribuente e det e rminandolo nella misura di cui alla cartella, ha, in realtà, sostanziato «il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente».

In tal caso, cioè, la cartella scaturita dal controllo automatizzato, ha posto il contribuente di fronte a una pretesa fiscale individuata nell’ an e nel quantum («codice tributo 6762 –“credito di imposta anno 2006” – l . 289 / 2 002, art. 62, c. 1, lettera c. imposta per euro 969.586,00 e “credito di imposta anno 2006”– l. 28972002, art. 62, c. 1, lett. c sanzione per euro 290.875,80», v. all. 2 al ricors o avverso l’atto di condono ), sostanziando la funzione impositiva dell’atto e , per quel che qui interessa, ammettendola definizione agevolata.

4. In conclusione, aderendo ai consolidati principi appena esposti , l'impugnazione della cartella di pagamento, emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36bis del d.P.

R. n. 600/1973 , ha dato origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l . n. 136/2018, rappresentando, tale cartella , il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale èstata comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

5. P oiché per i l presente giudizi o, oggetto di definizione, la contribuente haassolto l’onere di richiedere la sospensione del giudizio di cui all’art. 6, comma 10, d.-l. n. 119 del 2018, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento (prima rata) , esso siè estinto automaticamente allo scadere della sospensione (art. 6, comma 13, d-l. cit.).

6. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.-l. cit.).

7. Risultandosoccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l ’ art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di diniego e , per l’effetto,dichiara l’estinzione del presente giudizio .Spese a carico della parte che le anticipate.

Così deciso,in data 7 luglio 2022.

Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54. [OSCURATO:PERSONA]:d condono d.l. n. 119 del 2018 avverso la sentenza n. 1372/11/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, depositata il 3/05/2018; e sul ricorso successivo avverso l’attodi diniego, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore Resistente [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. n. 176 del 2020, chiedendol’accoglimento del ricorso avverso l’atto di diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motiv o , la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia , di cui in epigrafe, con la quale erastato dichiarata la decadenza del l’Ufficio per lo spirare del termine per la notifica della cartella di pagamento n.01420140037495521000,annualità 2009. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che il termine ultimo per la notifica della cartella, afferendo a somme asseritamente dovute a seguito dell’attività di liquidazione della dichiarazione prevista dall’art. 36 bis d.P.R. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600per il periodo di imposta 2009, era il 31 dicembre 2013,mentre la cartella di pagamento era stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo pec,in data 4 dicembre 2014. 2. [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. 3. Nelle more del giudizio la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto - legge 23/10/2018, n. 119, conv. l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, ha presentato istanza di sospensione in prevenzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa deposita ndo la domanda di definizione agevolata della lite afferente alla cartella oggetto del presente giudizio (n.01420140037495521000, annualità 2009). 4. In data 12/05/2020 l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società contribuente, a mezzo pec,il. diniego all ’ istanz a di condono sul rilievo che «[t]rattasi di atto di mera riscossione, non definibile ai sensi del decreto legge 23/10/2018, n. 119 » ed ha chiesto, con apposita istanza, la trattazione della causa. 5. Con ricorso notificat o a mezzo posta certificata , in data 8/7/2020, la contribuente ha impugnato l’ att o di diniego di condono affidandosi a due motivi con i quali rileva la natura impositiva della cartella di pagamento in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va considerato che sia l’atto di diniego che il ricorso avverso lo stesso sono ammissibili in quanto proposti nei termini di legge(v. comma 12 dell’articolo 6 del d.-l. n. 119 del 2018) come comprovato dalle ricevute “pec”di accettazione in atti. Ed infatti, il diniego di definizione è stato notificato alla società contribuente in data 12 maggio 2020 e, quindi, ent ro il 31 luglio 2020, mentre i l provvedimento di diniegoè stato impugna to in data 8 luglio 2020 e, quindi, entro 60 giorni dalla notifica. 2. Il ricorsoavverso l’atto di diniego è fondato.2.1. Le ragioni del diniego di condono risultano superate dai principio di dirittoaffermato dalle S ezioni U nite di questa Corte con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, secondo cui « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della Suprema Corte sono state investite (v. ordinanza interlocutoria di questa Corte del 28 gennaio 2021, n. 1913), ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod.proc. c iv ., sulla questione di diritto -sulla quale le sezioni semplici si erano pronunciate in modo difforme -riguardante la possibilità di configurare come atto impositivo la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo che faccia seguito a un controllo automatizzato ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque , di procedere alla definizione agevolata della relativa controversia ex art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018. 2.3. Il contrasto vedeva contrapposte due posizioni speculari a quelle assunte dall’Agenzia delle entrate e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio. Secondo un primo orientamento - qui seguito dall’Agenzia delle entrate -andava esclusa la possibilità di definire in via agevolata le controversie riguardanti la cartella, perché la disciplinacondonistica di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 fa espresso riferimento ai soli atti impositivi, categoria nella quale la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. cit. non rientrerebbe. Il secondo orientamento – cui dà seguito la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. - indagava, invece, sulla natura della cartella di pagamento di atto impositivo, ovvero se e in quanto costituisse il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza dell’esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti.Tra questi due orientamenti, non mancava un indirizzo “mediano”, secondo il quale la natura impositiva poteva essere riconosciuta alla cartella, purché la contestazione mossa dal destinatario di essa integrasse una controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo (tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo), della pretesa medesima. 3.Va considerato che nella controversia in esame è pacifico che la cartella oggetto di impugnazione è scaturita da un controllo eseguito sulla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] società di capitali 2010 (anno 2009) a mezzo del quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, aveva ridotto i crediti di imposta vantati (investimenti aree svantaggiate)ed esposti in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo in pagamento i relativi importi; essa, dunque, non appare rappresentativa di una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione, ma è espressiva dell’esercizio del potere rettificativo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. cit. che , disconoscendo il credito di imposta nella misurarichiesta dal contribuente e det e rminandolo nella misura di cui alla cartella, ha, in realtà, sostanziato «il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente». In tal caso, cioè, la cartella scaturita dal controllo automatizzato, ha posto il contribuente di fronte a una pretesa fiscale individuata nell’ an e nel quantum («codice tributo 6762 –“credito di imposta anno 2006” – l . 289 / 2 002, art. 62, c. 1, lettera c. imposta per euro 969.586,00 e “credito di imposta anno 2006”– l. 28972002, art. 62, c. 1, lett. c sanzione per euro 290.875,80», v. all. 2 al ricors o avverso l’atto di condono ), sostanziando la funzione impositiva dell’atto e , per quel che qui interessa, ammettendola definizione agevolata. 4. In conclusione, aderendo ai consolidati principi appena esposti , l'impugnazione della cartella di pagamento, emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36bis del d.P. R. n. 600/1973 , ha dato origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l . n. 136/2018, rappresentando, tale cartella , il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale èstata comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. 5. P oiché per i l presente giudizi o, oggetto di definizione, la contribuente haassolto l’onere di richiedere la sospensione del giudizio di cui all’art. 6, comma 10, d.-l. n. 119 del 2018, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento (prima rata) , esso siè estinto automaticamente allo scadere della sospensione (art. 6, comma 13, d-l. cit.). 6. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.-l. cit.). 7. Risultandosoccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l ’ art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. Accoglie il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di diniego e , per l’effetto,dichiara l’estinzione del presente giudizio .Spese a carico della parte che le anticipate. Così deciso,in data 7 luglio 2022. Il Consigliere esten
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