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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 51289/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro; lette le conclusioni inviate in data 19 dicembre 2023 del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 19 gennaio 2023 dall'Autorità giudiziaria tedesca (Tribunale Distrettuale di Monaco), in ordine al delitto di associazione per delinquere e furto, accertati il 16 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto contenuto nel [OSCURATO:PERSONA] ("SIS"), della cui visione si dà atto nella decisione, operando con altri complici, avrebbe sottratto ad una società di autonoleggio due autovetture, poi introdotte sul territorio italiano ove venivano rivendute a terzi. [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 19 ottobre 2023 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], negava il consenso alla consegna; il Consigliere delegato, all'esito della convalida, applicava la misura degli arresti domiciliari, fissando l'udienza per la decisione ex art. 10, comma 4,

I. n. 69 del 2005 al 23 ottobre successivo, disponendo - per il tramite del Ministero della Giustizia - l'acquisizione, entro tale data, del Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.

All'udienza del 23 ottobre 2023, il Collegio di merito, preso atto che il Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana non era ancora pervenuto, sulla base del provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca inserito nel [OSCURATO:PERSONA], ritenuto completo in ordine all'identificazione della persona da consegnare, all'accusa mossa in via provvisoria e valutata l'assenza di ragioni di rifiuto obbligatorio e facoltativo ex artt. 18 e 18-bis

I. n. 69 del 2005, ha disposto la consegna del cittadino italiano all'autorità richiedente.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la citata decisione deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 6, 8, 13 e 29

I. n. 69 del 2005 nella parte in cui la decisione era stata emessa sulla base di un mandato di arresto europeo non tradotto in lingua italiana, adottato, invece, in assenza di un provvedimento idoneo a giustificare la consegna all'autorità giudiziaria tedesca.

Osserva il ricorrente che, pur non essendo pervenuto il mandato di arresto europeo, regolarmente richiesto in sede di convalida dal Consigliere delegato al Ministero della Giustizia, la Corte di appello, che di tale evenienza dava atto nella sentenza, disponeva comunque la consegna del cittadino italiano.

Dall'atto consultato, inoltre, non era dato comprendere quale fosse la natura e la qualificazione giuridica dei reati contestati, essendo enunciati quattro articoli che dovrebbero corrispondere a quelli del codice penale tedesco; la descrizione del fatto risulta confusa nella parte in cui sembrerebbe ipotizzare il delitto di rapina, né si comprende se il reato risulti essere di "rapina organizzata" ovvero quello di associazione a delinquere.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., 6, par. 3, lett. a), della CEDU art. 2,

I. n. 69 del 2005, visto che il Sestito doveva essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico; le informazioni trasmesse dall'Autorità giudiziaria tedesca, invece, determinano invece un'incertezza sulla qualificazione giuridica dei reati commessi, con corrispondente lesione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 8 e 18-bis

I. n. 69 del 2005 nella parte in cui la Corte di appello non esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di prestare assenso alla consegna, senza spiegare le ragioni del rifiuto, pur possibile, allorché i reati per cui procede l'autorità giudiziaria richiedente siano stati commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale come quello che sembrerebbe contestato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio.

2. Ed invero, dalla consultazione degli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, Lefter, Rv. 245456; Sez. 6, n. 13812 del 25/03/2009, Leonowski, Rv. 243415), emerge che il Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana risulta pervenuto il 24 ottobre 2023 ed in pari data tradotto dall'autorità tedesca richiedente (depone in tal senso, in assenza di timbro di ricezione, l'indicazione grafica riportata nella parte superiore delle pagine trasmesse a mezzo fax e la data di espletamento dell'incarico da parte del traduttore), data successiva all'udienza in è stata emessa la sentenza.

La Corte di appello, nonostante il Consigliere delegato per l'ascolto del consegnando e la convalida del provvedimento di arresto disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria, avesse richiesto per il tramite del Ministero della Giustizia l'invio dell'atto tradotto in lingua italiana, ha comunque deliberato in ordine alla richiesta consegna, ritenendo esaustiva la segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] che - si afferma — avrebbe contenuto tutti i requisiti necessari per la relativa deliberazione.

3. Pur condividendosi, come enunciato nella sentenza impugnata, che la citata segnalazione ("SIS") costituisca atto equipollente al mandato di arresto europeo, del quale, però, deve contenere tutte le informazioni ex art. 6, legge n. 69 del 2005, proprio perché il contenuto dell'atto è funzionale alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero e al controllo di legalità che compete all'autorità giudiziaria italiana (così, tra altre, Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012, Girardi, Rv. 253913), è indispensabile che detto atto sia tradotta in lingua italiana.

Nei corrispondenti termini è esplicito il tenore dell'ultimo comma dell'art. 6,

I. n. 69 del 2005 («Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana»), evenienza che fa ritenere inidonee alcune forme di conoscenza surrogata per il consegnando anche se realizzate attraverso la sommaria illustrazione del relativo contenuto da parte del giudicante.

Poiché, infatti, trattasi di disposizione funzionale alla corretta verifica da parte della Corte d'appello dei presupposti per procedere alla consegna e all'eventuale controllo sul relativo giudizio, non sono ammesse equipollenze che si risolverebbero in un concreto impedimento all'effettivo controllo del relativo giudizio, non solo per l'organo giudicante, ma per tutte le parti processuali che sulle stesse hanno il diritto di interloquire.

Per tali ragioni, infatti, come affermato da questa Corte di legittimità con plurime decisioni il cui contenuto il Collegio condivide, la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 44933 del 01/12/2021, Fryganiotis, non massimata; Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582).

La Corte di appello, pertanto, prima di esitare il procedimento avrebbe dovuto provvedere alla traduzione della segnalazione "SIS" o acquisire prima della decisione, ex art. 16

I. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, come tra l'altro disposto dallo stesso Consigliere delegato in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto eseguito d'urgenza il 19 ottobre 2023 evidentemente sul presupposto della sua necessità; né può ritenersi che l'omessa attesa del perveniente atto sia giustificata dalla necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa in esame, visto che l'udienza per la decisione veniva fissata a distanza di appena tre giorni dalla convalida ed in largo anticipo rispetto ai quindici giorni entro i quali pervenire a decisione ex art. 17, comma 2,

I. n. 69 del 2005 (termini, tra l'altro, prorogabili ex art. 17, comma 2-bis,

I. cit.).

4. La conclusione cui sui perviene fa ritenere superate le questioni sollevate dalla difesa in merito all'incertezza dei dati contenuti nel mandato di arresto europeo e quella in ordine alla sussistenza di motivi di rifiuto facoltativi ex art. 18-bis, comma 1,

I. n. 69 del 2005 (nonostante la citazione nel ricorso di un erroneo riferimento normativo ex «art. 18 bis 2»), che evidentemente richiedono il previo esame (nel merito) del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.

5. Per quanto evidenziato deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzarojaffinché effettui un nuovo giudizio sulla base dei principi esposti.

6. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge cit. -emNiue-144-d4-etti-a-1-11a4,-947-co«1ma 1-ter, di,s42,--att—cock-proc. 13el'ì« P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro; lette le conclusioni inviate in data 19 dicembre 2023 del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 19 gennaio 2023 dall'Autorità giudiziaria tedesca (Tribunale Distrettuale di Monaco), in ordine al delitto di associazione per delinquere e furto, accertati il 16 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto contenuto nel [OSCURATO:PERSONA] ("SIS"), della cui visione si dà atto nella decisione, operando con altri complici, avrebbe sottratto ad una società di autonoleggio due autovetture, poi introdotte sul territorio italiano ove venivano rivendute a terzi. [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 19 ottobre 2023 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], negava il consenso alla consegna; il Consigliere delegato, all'esito della convalida, applicava la misura degli arresti domiciliari, fissando l'udienza per la decisione ex art. 10, comma 4, I. n. 69 del 2005 al 23 ottobre successivo, disponendo - per il tramite del Ministero della Giustizia - l'acquisizione, entro tale data, del Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana. All'udienza del 23 ottobre 2023, il Collegio di merito, preso atto che il Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana non era ancora pervenuto, sulla base del provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca inserito nel [OSCURATO:PERSONA], ritenuto completo in ordine all'identificazione della persona da consegnare, all'accusa mossa in via provvisoria e valutata l'assenza di ragioni di rifiuto obbligatorio e facoltativo ex artt. 18 e 18-bis I. n. 69 del 2005, ha disposto la consegna del cittadino italiano all'autorità richiedente. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la citata decisione deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 6, 8, 13 e 29 I. n. 69 del 2005 nella parte in cui la decisione era stata emessa sulla base di un mandato di arresto europeo non tradotto in lingua italiana, adottato, invece, in assenza di un provvedimento idoneo a giustificare la consegna all'autorità giudiziaria tedesca. Osserva il ricorrente che, pur non essendo pervenuto il mandato di arresto europeo, regolarmente richiesto in sede di convalida dal Consigliere delegato al Ministero della Giustizia, la Corte di appello, che di tale evenienza dava atto nella sentenza, disponeva comunque la consegna del cittadino italiano. Dall'atto consultato, inoltre, non era dato comprendere quale fosse la natura e la qualificazione giuridica dei reati contestati, essendo enunciati quattro articoli che dovrebbero corrispondere a quelli del codice penale tedesco; la descrizione del fatto risulta confusa nella parte in cui sembrerebbe ipotizzare il delitto di rapina, né si comprende se il reato risulti essere di "rapina organizzata" ovvero quello di associazione a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., 6, par. 3, lett. a), della CEDU art. 2, I. n. 69 del 2005, visto che il Sestito doveva essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico; le informazioni trasmesse dall'Autorità giudiziaria tedesca, invece, determinano invece un'incertezza sulla qualificazione giuridica dei reati commessi, con corrispondente lesione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 8 e 18-bis I. n. 69 del 2005 nella parte in cui la Corte di appello non esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di prestare assenso alla consegna, senza spiegare le ragioni del rifiuto, pur possibile, allorché i reati per cui procede l'autorità giudiziaria richiedente siano stati commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale come quello che sembrerebbe contestato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio. 2. Ed invero, dalla consultazione degli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, Lefter, Rv. 245456; Sez. 6, n. 13812 del 25/03/2009, Leonowski, Rv. 243415), emerge che il Mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana risulta pervenuto il 24 ottobre 2023 ed in pari data tradotto dall'autorità tedesca richiedente (depone in tal senso, in assenza di timbro di ricezione, l'indicazione grafica riportata nella parte superiore delle pagine trasmesse a mezzo fax e la data di espletamento dell'incarico da parte del traduttore), data successiva all'udienza in è stata emessa la sentenza. La Corte di appello, nonostante il Consigliere delegato per l'ascolto del consegnando e la convalida del provvedimento di arresto disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria, avesse richiesto per il tramite del Ministero della Giustizia l'invio dell'atto tradotto in lingua italiana, ha comunque deliberato in ordine alla richiesta consegna, ritenendo esaustiva la segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] che - si afferma — avrebbe contenuto tutti i requisiti necessari per la relativa deliberazione. 3. Pur condividendosi, come enunciato nella sentenza impugnata, che la citata segnalazione ("SIS") costituisca atto equipollente al mandato di arresto europeo, del quale, però, deve contenere tutte le informazioni ex art. 6, legge n. 69 del 2005, proprio perché il contenuto dell'atto è funzionale alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero e al controllo di legalità che compete all'autorità giudiziaria italiana (così, tra altre, Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012, Girardi, Rv. 253913), è indispensabile che detto atto sia tradotta in lingua italiana. Nei corrispondenti termini è esplicito il tenore dell'ultimo comma dell'art. 6, I. n. 69 del 2005 («Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana»), evenienza che fa ritenere inidonee alcune forme di conoscenza surrogata per il consegnando anche se realizzate attraverso la sommaria illustrazione del relativo contenuto da parte del giudicante. Poiché, infatti, trattasi di disposizione funzionale alla corretta verifica da parte della Corte d'appello dei presupposti per procedere alla consegna e all'eventuale controllo sul relativo giudizio, non sono ammesse equipollenze che si risolverebbero in un concreto impedimento all'effettivo controllo del relativo giudizio, non solo per l'organo giudicante, ma per tutte le parti processuali che sulle stesse hanno il diritto di interloquire. Per tali ragioni, infatti, come affermato da questa Corte di legittimità con plurime decisioni il cui contenuto il Collegio condivide, la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 44933 del 01/12/2021, Fryganiotis, non massimata; Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582). La Corte di appello, pertanto, prima di esitare il procedimento avrebbe dovuto provvedere alla traduzione della segnalazione "SIS" o acquisire prima della decisione, ex art. 16 I. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, come tra l'altro disposto dallo stesso Consigliere delegato in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto eseguito d'urgenza il 19 ottobre 2023 evidentemente sul presupposto della sua necessità; né può ritenersi che l'omessa attesa del perveniente atto sia giustificata dalla necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa in esame, visto che l'udienza per la decisione veniva fissata a distanza di appena tre giorni dalla convalida ed in largo anticipo rispetto ai quindici giorni entro i quali pervenire a decisione ex art. 17, comma 2, I. n. 69 del 2005 (termini, tra l'altro, prorogabili ex art. 17, comma 2-bis, I. cit.). 4. La conclusione cui sui perviene fa ritenere superate le questioni sollevate dalla difesa in merito all'incertezza dei dati contenuti nel mandato di arresto europeo e quella in ordine alla sussistenza di motivi di rifiuto facoltativi ex art. 18-bis, comma 1, I. n. 69 del 2005 (nonostante la citazione nel ricorso di un erroneo riferimento normativo ex «art. 18 bis 2»), che evidentemente richiedono il previo esame (nel merito) del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana. 5. Per quanto evidenziato deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzarojaffinché effettui un nuovo giudizio sulla base dei principi esposti. 6. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge cit. -emNiue-144-d4-etti-a-1-11a4,-947-co«1ma 1-ter, di,s42,--att—cock-proc. 13el'ì« P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Manda alla C
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