CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2105-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] OVO Italia, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1452/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 6/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1452/2021 della Corte d’appello di Salerno n. 1452/2021, che ha rigettato il gravame da egli proposto. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] I. In via preliminare si rileva che il ricorso è improcedibile. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v. Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018). Il ricorrente afferma (pag. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata, n. 1452/2021 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 6.10.2021, è stata notificata in data 18.11.2021. Da un riscontro operato nel fascicolo non si rinviene la relata di notificazione di cui deve essere munita la copia autentica della sentenza impugnata. Inoltre, la certificazione della cancelleria rilasciata in data 20.7.2022, a tale scopo acquisita, non fornisce riscontro della presenza agli atti della relata di notifica della sentenza de qua , né risulta essere stata prodotta dalla controricorrente. Va inoltre precisato che l’improcedibilità per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza va esclusa nel caso in cui il ricorso sia comunque stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; nel caso in esame, tuttavia, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6.10.2021, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 17.01.2022. II. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibileai sensi dell’art 369 cpc. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.700,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%)e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovut