CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18764/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lancianoin funzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, B. Calaselice letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione in relazione a reati giudicati con i seguenti provvedimenti: 1) Sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 12marzo 2018, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020, per plurimi episodi di furto e porto di armi, commessi in luoghi diversi, dal 23 aprile al 18 luglio 2016; 2) Sentenza del Tribunale di Potenza del 13 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 24novembre 2020, per i reati di cui agli artt. 56, 628 , 337 , 385, 707, 648 c od. pen. , artt. 2 e 4 L. 110 del 1975, commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Cerignola, il 25febbraio 2017; 3) Sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, divenutairrevocabile il 9 marzo 2021, per i reati di cui agli artt. 624 , 703 cod. pen. art. 2 L. 895del 1967, commessi in data 12 marzo 2016 in Candela. 4) Sentenza del Tribunale di Torino del 12 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2021, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen., commesso in Torino il 6settembre 2020; 5) Sentenza del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 19novembre 2021, per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., commesso in Rivalta di Torino il 6giugno 2015; 6) Sentenza della Corte d’appello di Bari, divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2023, per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., 2 e 4 L. 895 del 1967, 337 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Civitate e in [OSCURATO:PERSONA] il 30 maggio 2020; 7) Sentenza del Tribunale di Lanciano del 30 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 9febbraio 2023, per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, 648 cod. pen., 10, 12 L. 497 del 1 974, commessi in Archi e in Casoli il 6 maggio 2018. Il Tribunale ha esposto che i suindicati reati non possano considerarsi espressione di un unico disegno criminoso in quanto i fatti, peraltro neppure riconducibili nella medesima fattispecie delittuosa, sono stati commessi in un esteso lasso temporale, compreso tra il 6 giugno 2015 e il 6 settembre 2020, in un contesto spazio- temporale differenziato e in concorso con soggetti diversi. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. Si deduce che il giudice dell’esecuzione ha omesso di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati, e, segnatamente, con riferimento ai reati di cui alle sentenze nn. 1, 2, 3 e 7, trattandosi di delitti omogenei, attuati con medesime modalità di commissione. Invero, si tratta di furti di somme di denaro realizzati attraverso l’impiego di esplosivi ai danni di istituti di credito, commessi in un intervallo temporale contenuto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. È rilevante constatare che per giustificare il rigetto dell’istanza il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che essa riguardava reati disomogenei, commessi in un esteso lasso temporale, in luoghi diversi e con differenti correi: da tale constatazione il Tribunale ha tratto la conclusione che il condannato non avrebbe potuto, già al momento della commissione del primo reato, prefiggersi la commissione dei fatti avvenuti nel corso dei successivi cinque anni. 3. Considerate tali argomentazioni, occorre verificare se in esse si individua una sufficiente ed ineccepibile risposta all’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata dall’odierno ricorrente. Invero, quest’ultima pretendeva di riunire in continuazione una serie di reati – r iconducibili solo in parte alle medesime fattispecie incriminatrici – facendo leva sulla necessità di effettuare una valutazione complessiva dei fatti criminosi, giacché gli stessi sarebbero stati commessi in un contesto unitario. Nell’originaria istanza non veniva svolta alcuna allegazione quanto alla richiesta di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati. A fronte di un’istanza così congegnata,deve concludersi nel senso della legittimità della valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione, atteso che il ricorrente ha prospettato,per la prima volta, in sede di ricorso la continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto della domanda, omettendosia di formulare specifica domanda sul punto nell’istanza introduttiva sia di allegare, anche in via generale, elementi specifici relativi ad alcun e soltanto delle violazioni ; al contrario, egli ha posto l’accento proprio sull’unitarietà dei contegnicriminosi. In tal modo, il Tribunale si è uniformato all’indirizzo ermeneutico, più volta ribadito dalla giurisprudenza di legittimità(Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387; Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843), secondo cui l’elevato arco temporale all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Tale esigenza, tuttavia, si profila sussistente se e nei limiti in cui l’interessato con la domanda abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l’interesse alla relativa verifica nell’ambito del più ampio thema decidendum, l’evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Siffatti elementi non sono riscontrabili, come sopra evidenziato, nell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, le argomentazioni spese dal Tribunale sono sufficienti ai fini del diniego della continuazione tra i reati indicati nella domanda, così come unitariamente considerati dallo stesso istante. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 2 3 aprile 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]