Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 43336/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/12/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 18/2/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di truffa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notifica della citazione per l'udienza di appello.

Evidenzia in proposito che detta notifica, così come quella del dispositivo, sarebbe stata effettuata ad un omonimo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, in luogo che al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro di un diverso Foro.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sezione 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sezione 1, n. 28977 del 26/6/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 1.2 La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/12/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 18/2/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di truffa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notifica della citazione per l'udienza di appello. Evidenzia in proposito che detta notifica, così come quella del dispositivo, sarebbe stata effettuata ad un omonimo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, in luogo che al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro di un diverso Foro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sezione 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sezione 1, n. 28977 del 26/6/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 1.2 La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 43336/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris