CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate – ufficio di Salerno in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], sezionedistaccata di Salerno, n. 11012/2017 depositata il 28/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026A seguito di accertamento della Guardia di Finanza nei confronti dell’impresaindividuale di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate notificava a LuigiSorrentino una cartella esattoriale dell’importo di 2.866.451,20 euro, permancato versamento di due rate relative ad istanza di condono ai sensidell’art. 15 della l. n. 289 del 2002, sul presupposto che il Sorrentino fossesocio occulto di una società di fatto costituita dal Senatore con GiorgioAmendola e [OSCURATO:PERSONA], tutti firmatari dell’istanza di condono.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale sostenendo di non aver maisottoscritto alcuna istanza di condono e di non aver mai partecipato allasuddetta compagine sociale, in quanto svolgeva l’attività di agente dicommercio per svariate società.[OSCURATO:PERSONA], adita dal Sorrentino, rigettava ilricorso con sentenza poi confermata dalla Commissione TributariaRegionale.Avverso tale decisione, il Sorrentino proponeva ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi, tre dei quali venivano accolti.Nel giudizio di rinvio, riassunto dal Sorrentino, la Commissione TributariaRegionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando, da unlato, che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della domandadi condono e in mancanza di una istanza di verificazione, al Sorrentino nonpoteva essere chiesto il pagamento della somma emergente dalla proceduradi condono, e, dall’altro, che non era stata provata la partecipazione delcontribuente alla società di fatto.Le spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità, venivanocompensate fra le parti “considerata la vicenda nel suo complesso, l’iterprocessuale e le questioni giuridiche sottese”.Numero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano Sorrentino, in qualità di figli e unici eredi del defunto LuigiSorrentino, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata la camera di consiglio del 12.05.2026.Nelle more della decisione i ricorrenti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano Sorrentino lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 15, comma 1, della l. n. 546del 1996.1.1. Ritengono i ricorrenti che i giudici di appello siano incorsi nellaviolazione delle suddette norme compensando le spese di lite fra le parti, inquanto l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente almomento della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,consentiva la compensazione delle spese solo nei casi previsti dall’art. 92c.p.c. Quest’ultima norma, nella versione vigente al momento della notificadel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, disponeva che lacompensazione era possibile unicamente in caso di soccombenza reciproca,non ricorrente nel caso di specie, o in presenza di altri giustificati motivi. Inmerito a quest’ultima ipotesi, il ricorrente ritiene che la motivazione adottadai giudici di seconde cure sia meramente tautologica.2. Ad avviso della controricorrente il motivo è inammissibile in quantoinvolge valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità.3. Il motivo è ammissibile e fondato.Numero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/20263.1. Va preliminarmente osservato che, fino alla riforma del 1992, per ilprocesso tributario non era prevista la regolamentazione delle spese di lite(cfr. al riguardo Corte Cost. 196/1982).Il primo comma dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sulla compensazione,nel testo vigente fino alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 156 del 2015,disponeva che «1. La parte soccombente è condannata a rimborsare lespese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissionetributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a normadell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile».La disposizione in esame conteneva, quindi, un rinvio, da considerarsi“mobile” (cfr. Cass. n. 22793/2015; Cass. n. 1030/2008), all’art. 92 c.p.c.Successivamente, per effetto dell’art. 9, lett. f), nn. 1 e 2 del d.lgs. n. 156del 2015, la compensazione nel processo tributario è stata disciplinataautonomamente rispetto al processo civile – sebbene in maniera analoga aquanto stabilito dall’art. 92 c.p.c. nel testo all’epoca vigente – nei primi duecommi dell’art. 15, secondo i quali: «1. La parte soccombente è condannataa rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Lespese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamentemotivate».L’art. 12 del d.lgs. n. 15 del 2015, contenente le disposizioni transitorie,stabilisce che «1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore adecorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1,lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1° giugno 2016, nonché diquella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazionedel presente decreto nella [OSCURATO:PERSONA]».3.2. Occorre, dunque, individuare la disciplina applicabile al presenteprocesso che è stato introdotto in primo grado il 24 febbraio 2003, quandol’art. 92, comma 2, c.p.c. disponeva che «se vi è soccombenza reciproca oNumero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare parzialmente o perintero le spese tra le parti».Successivamente, con le modifiche introdotte dalla legge n. 263 del 2005,il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. divenne il seguente: «se vi èsoccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi espressamenteindicati nella motivazione il giudice può compensare parzialmente o perintero le spese tra le parti»; in base all’art. 2, comma 4, della l. n. 263 del2005, come modificato dall’art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005,convertito nella l. n. 31 del 2006, però, «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instauratisuccessivamente a tale data di entrata in vigore solo ai processi instauratisuccessivamente a tale data».Occorre precisare che anche nella vigenza del testo precedente, le SezioniUnite di questa Corte avevano precisato che «Nel regime anteriore a quellointrodotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n.263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "pergiusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se,a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferitea detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stessosiano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso dellamotivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Neconsegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché leargomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano insé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazionedelle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel casoin cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazionigiurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà diaccertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a prioridelle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tral'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivitàNumero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processualeingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alleconcrete risultanze processuali» (Cass., Sez. Un., n. 20598/2008).Successivamente l’art. 92 c.p.c. è stato di nuovo modificato dalla l. 18giugno 2009, n. 69, per effetto della quale le spese processuali potevanoessere compensate in tutto o in parte solo «se vi è soccombenza reciprocao concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nellamotivazione»; la norma in tale formulazione si applica esclusivamente aiprocessi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge (art. 58, comma 1,della l. n. 69 del 2009).Infine, con l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l.n. 162 del 2014, il testo della norma è stato modificato nel senso che lacompensazione è possibile «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel casodi assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti» (la modifica opera solo per i procedimentiintrodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigoredella legge di conversione avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: art. 13, comma 2, dellal. n. 162 del 2014). Quest’ultima formulazione è stata dichiarata illegittimaalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 nella parte in cuinon prevede che il giudice possa compensare le spese tra le partiparzialmente o per intero «qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni».3.3. Alla luce della disciplina così ricostruita, in base alle norme contenutenel codice di procedura civile, dovrebbe concludersi che al processo inesame trova applicazione il testo dell’art. 92 c.p.c. nella formulazioneanteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 263 del 2005.Occorre quindi verificare, quanto al processo tributario, le conseguenzedella modifica dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per effetto del d.lgs. n.156 del 2015 le cui disposizioni nella materia in esame «entrano in vigoredal 1° gennaio 2016».Numero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026Trattandosi di norma processuale dovrebbe ritenersi che operi il principiotempus regit actum (cfr., ex multis, Cass. n. 26654/2014; Cass. n.6099/2000). In tal senso depone anche il fatto che le numerose modificheall’art. 92 c.p.c. intervenute nel corso del tempo contenevano tutte normetransitorie che stabilivano l’applicabilità ai procedimenti introdotti da unacerta data in poi.La mancanza di una specifica previsione in tal senso induce a concludereper l’immediata applicabilità della norma in questione ai processi pendentie dunque anche al presente giudizio.3.4. Né potrebbe osservarsi che una tale soluzione violerebbe il legittimoaffidamento delle parti e determinerebbe l’illegittimità della norma perviolazione del principio di ragionevolezza. Ciò potrebbe infatti avvenire solonel caso in cui l’innovazione stravolgesse i principi sui quali si fonda ladisciplina processuale. Il principio tempus regit actum è stato applicato, adesempio (Cass. n. 21606/2021; Cass. n. 6590/2017), con riguardo allamodifica, assai più rilevante, dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per effetto deld.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012 (che ha escluso lapossibilità, nel processo civile di appello, di produrre nuovi documenti che ilcollegio «ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa»); amaggior ragione deve ritenersi legittima l’applicabilità dello stesso allafattispecie de qua in cui sono state modificate le condizioni per lacompensazione delle spese, sostituendo alla necessità dell’esistenza digiusti motivi quella delle gravi ed eccezionali ragioni.3.5. Occorre precisare, infine, che non è di ostacolo a tale soluzione lacircostanza che nel presente giudizio sia già intervenuta una sentenza dicassazione con rinvio e che innanzi a questa Corte dovrebbe trovareapplicazione l’art. 92 c.p.c. Va, infatti, osservato che, in caso di cassazionecon rinvio, è il giudice del rinvio che deve provvedere in ordine alle spesein considerazione dell’esito complessivo della lite, prescindendo dall’esitodei singoli gradi in cui si è articolato, potendo disporre la compensazioneNumero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026delle spese, totale o parziale, indipendentemente dall’esito del giudizio dicassazione e potendo anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio dilegittimità (Cass. n. 19345/2014; Cass. n. 15506/2018; Cass. n.29056/2024; Cass. n. 16645/2025).È evidente allora che il giudice del rinvio - nel caso di specie il giudicetributario - dovrà provvedere ad assumere tale decisione sulla base delladisciplina applicabile innanzi a sé e dunque applicando l’art. 15 del d.lgs. n.546 del 1992 come modificata dal d.lgs. n. 156 del 2015.4. Tanto premesso, va osservato che nella sentenza impugnata manca ognieffettivo riferimento alle ragioni che hanno determinato la compensazionedelle spese, sicché è palese la violazione della disciplina in materia, dalmomento che persino nella vigenza della disciplina più risalente, che purenon conteneva alcuna esplicita previsione in tal senso, era richiestocomunque che le ragioni della compensazione fossero quanto menoricavabili dal contenuto della decisione.Infatti, i giudici di appello si sono limitati a richiamare la “vicenda nel suocomplesso”, l’”iter processuale” e le “questioni giuridiche sottese”, senzaprecisare in cosa siano consistiti nello specifico tali elementi e perché glistessi abbiano giustificato una compensazione delle spese nonostante l’esitocomplessivamente e definitivamente vittorioso dei ricorrenti.5. La necessità di analizzare nello specifico la vicenda oggetto di giudizio, iprocessi di merito e di legittimità che ne hanno caratterizzato l’iterprocessuale e le relative questioni giuridiche sottese, tenendo anche contodelle specifiche attività difensive svolte, non consente a questa Corte didecidere nel merito.6. Pertanto, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che dovrà provvedere in ordine alle spese del giudizioindicando, qualora ritenga di compensarle, le gravi ed eccezionali ragioniNumero registro generale 17466/2018Numero sezionale 3997/2026Numero di raccolta generale 18120/2026Data pubblicazione 05/06/2026che giustificano la compensazione, nonché in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per unnuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida