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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2018

Cassazione n. 28352/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliat a in R oma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA]’ di Bruno n. 4/1C, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonchécontro PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso laCORTE d’APPELLO di CATANIA e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATANIA- intimati - avverso la sentenza della C orte d’appello di Catania n. 1587/2018 depositata il5/7/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 32/2018, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su istanza della locale Procura della Repubblica.

2. La Corte d’appello di Catania, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, osservava che l’istanza del P.M. traeva origine da risultanze di accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento penale, sussistendo così i presupposti che legittimavano la presentazione della richiesta di fallimento.

Condivideva, in funzione dell’accertamento della condizione di insolvenza, la prognosi sfavorevole già espressa dal tribunale rispetto all’esito della controversia pendente fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di diritti di confine ed I.V.A. per oltre duecento milioni di euro, poiché la Corte di legittimità aveva cassato con rinvio la statuizione di merito favorevole alla reclamante, affermando il principio di diritto secondo cui grava sul contribuente l’onere di dimostrare il possesso di validi certificati abilitativi al versamento dei dazi doganali in misura ridotta; occorreva , inoltre, tener conto sia degli elementi indiziari che deponevano per la falsità dei certificati di importazione utilizzati dalla società, sia delle peculiari caratteristiche del giudizio di rinvio e del divieto di assunzione di nuove prove in appello.

Ravvisava, peraltro, l’esistenza di uno stato di insolvenza della compagine in stato di liquidazione, posto che l’esposizione debitoria desumibile dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e dagli accertamenti della Guardia di Finanza non trovava capienza nell’attivo patrimoniale, che risultava del tutto ipotetico, dato che era costituito esclusivamente da crediti controversi, ed era comunque inferiore all’ingente entità del passivo.

3. Per la cassazione delladecisione di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 luglio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Gli intimati Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 7 l. fall. e 24 Cost., perché la richiesta di fallimento era stata presentata dal P.M. in assenza delle condizioni legittimanti previste da tale norma.

Non giustificavano, infatti, una simile iniziativa né il richiamo a un procedimento penale che era stato definito sette anni prima del deposito della richiesta, con sentenza assolutoria irrevocabile, né il riferimentoal “fascicolo 6918/2017 mod. 45”, che era privo di qualsiasi allegazione specifica concernente il collegamento tra la richiesta di fallimento e una delle situazioni tipizzate dall’art. 7 l. fall.

Il riscontro della notitia decoctionisnel corso di un procedimento penale – in tesi di parte ricorrente - deve essere caratterizzato, affinché il potere del P.M. non venga esercitato in modo incontrollato e arbitrario, da approfondimenti investigativi che costituiscano uno sviluppo dell’attività di indagine penalesvolta e si colleghino strettamente con le risultanze già acquisite nel corso della stessa; il registro modello 45, attenendo ad atti non costituenti notizie di reato, non può quindi assurgere a fonte di legittimazione per il P.M., dato che la prescrizione normativa fa riferimento a una notizia appresa nel corso di un procedimento penale.

5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare (v.

Cass. 26407/2021, Cass. 646/2019, Cass. 20400/2017, Cass.23391/2016, Cass. 10679/2014) che la ratiodell'art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M.alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; di conseguenza il riferimento contenuto nel n. 1) dell'art. 7 l. fall. al riscontro della notitia decoctionis «nel corso di un procedimento penale» non deve essere interpretato nel senso riduttivo prospettato nel motivo di ricorso, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi.

Da questi principi discende l’infondatezza di entrambi gli assunti illustrati dal mezzo in esame, da un lato perché l'esito del procedimento penale nel corso del quale il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis è privo di rilevanza sulla regolarità del procedimento prefallimentare instaurato a seguito della richiesta, atteso che l'unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento è costituito dall'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, dall’altro perché, una volta inteso il senso della norma nel modo appena illustrato, la decozione ben può emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cd. modello 45), che costituisce comunque un’occasione nella quale il magistrato requirente, nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali, ha appreso la notitia decoctionis (v.

Cass. 26407/2021). 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 5 e 15 l. fall. e 2490 cod. civ., in quanto la Corte d’appello, nel valutare la situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, non si è uniformata ad un univoco parametro valutativo ed accertativo per la valutazione dello stato di insolvenza, ma ha assunto conclusioni antitetiche, in termini prognostici, nella considerazione dell’attivo disponibile e del passivo da soddisfare, ritenendo da un lato del tutto eventuali poste attive future introitabili dalla deducente ancora oggetto di accertamento in sede giudiziale, pur in presenza di pronunzie favorevoli alla stessa, dall’altro corretta la considerazione di dazi doganali la cui effettiva debenza doveva ancora essere accertata a seguito della cassazione con rinvio della decisione impugnata. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione, falsa interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 384 cod. proc. civ., a causa dell’erronea valutazione del contenuto della sentenza n. 25587/2017 di questa Corte, alla quale i giudici distrettuali – in tesi – hanno attribuito una valenza probatoria che invece non aveva, dato che la decisione si è limitata ad annullare con rinvio la statuizione di merito impugnata, per vizio di motivazione, pronunziandosi in ordine al riparto dell’onere probatorio e non già enunciando un principio di diritto, come tale vincolante exart. 384 cod. proc. civ.

In questo modo la Corte di merito non ha correttamente esercitato, con logicità e coerenza, i propri autonomi poteri di valutazione del materiale probatorio acquisito, trascurando di verificarne la rilevanza, così come non ha considerato che nell’ambito del giudizio di rinvio rimaneva salva e impregiudicata per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la facoltà di fornire la prova tanto della propria buona fede nell’acquisto dei documenti abilitativi per l’importazione, quanto dell’obiettiva non verificabilità della loro falsità all’atto del loro acquisto, al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impositivi daziari.

Di conseguenza, risultava errata l’individuazione dell’importo dei debiti scaduti e non pagati tenuta in considerazione ai fini di affermare l’esistenza della condizione di insolvenza.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili. 7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la verifica, ex art. 5 l. fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe (Cass.5215/2008).

L’accertamento di uno stato di insolvenza sottende, quindi, un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, alla luce di una valutazione della sua situazione complessiva: quanto ai debiti, il relativo computo non deve limitarsi alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma va esteso a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (Cass. 23437/2017). 7.2 La Corte d’appello, preoccupandosi correttamente di verificare, in presenza di un reclamo concernente una società in liquidazione, se il patrimonio sociale avrebbe consentito di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (si veda in questo senso, per tutte, Cass.28193/2020), era chiamata a fare applicazione dei principi appena enunciati, i quali richiedono al giudice di merito di procedere a un accertamento incidentale al fine di verificare, dalle complessive risultanze istruttorie, la ragionevole certezza ed entità tanto delle esposizioni debitorie dell’imprenditore, quanto delle disponibilità economiche che possano essere utilizzate per far fronte alle stesse.

Nell’ambito di questo accertamento incidentale la Corte di merito, dapprima, ha effettuato una valutazioneprognostica sfavorevole per la reclamante dell’esito del giudizio di rinvio relativo all’impugnazione di inviti di pagamento per dazi doganali evasi sulla base di titoli di importazione ritenuti falsi, ritenendo la stessa potenzialmente assorbente, stantel’imponente entità dell’importo già iscritto a ruolo.

Ha comunque constatato, successivamente ed in via aggiuntiva ed autonoma, che la reclamante, non avendo la disponibilità di beni mobili o immobili o di rimanenze di magazzino, aveva prospettato l’esistenza di crediti tributari che erano ancora oggetto di contenzioso e risultavano, quindi, del tutto eventuali.

Sul fronte del passivo, invece, i giudici distrettuali hanno ritenuto (pag. 8) che l’esposizione debitoria desumibile dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i cui dati, lacunosi ed incongruenti, dovevano essere integrati con le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non trovasse capienza nell’attivo patrimoniale, del tutto ipotetico e “peraltro di importo inferiore all’ingente entità dei debiti”. 7.3 I mezzi in esame non pongono in contestazione gli argomenti illustrati dal collegio del reclamo in ordine all’inattendibilità, di per sé, dei dati contabili di [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al bilancio 2016 ed alla situazione economica e patrimoniale relativa all’anno successivo) e, soprattutto, allo squilibrio fra l’esposizione debitoria della compagine, per come risultante dagli accertamenti integrativi della Guardia di Finanza, e l’attivo disponibile, di importo, oltre che ipotetico, anche inferiore.

Ora, nel caso in cui la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass., Sez.

U, 7931/2013; nello stesso senso Cass. 16314/2019, Cass. 4293/2016).

Ne discende l’inammissibilità di entrambi i mezzi, i quali, aggredendo soltanto la prima ratio decidendi, finiscono per appuntarsi su questioni prive di rilievo ai fini dell’accoglimento del ricorso, stante la mancata impugnazione delle ragioni aggiuntive offerte dalla Corte di merito.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; il loro pagamento andrà eseguito a favore dell’erario, exart. 133 d.P.R. 115/2002, in ragione dell’ammissione della procedura controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliat a in R oma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA]’ di Bruno n. 4/1C, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonchécontro PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso laCORTE d’APPELLO di CATANIA e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATANIA- intimati - avverso la sentenza della C orte d’appello di Catania n. 1587/2018 depositata il5/7/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 32/2018, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su istanza della locale Procura della Repubblica. 2. La Corte d’appello di Catania, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, osservava che l’istanza del P.M. traeva origine da risultanze di accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento penale, sussistendo così i presupposti che legittimavano la presentazione della richiesta di fallimento. Condivideva, in funzione dell’accertamento della condizione di insolvenza, la prognosi sfavorevole già espressa dal tribunale rispetto all’esito della controversia pendente fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di diritti di confine ed I.V.A. per oltre duecento milioni di euro, poiché la Corte di legittimità aveva cassato con rinvio la statuizione di merito favorevole alla reclamante, affermando il principio di diritto secondo cui grava sul contribuente l’onere di dimostrare il possesso di validi certificati abilitativi al versamento dei dazi doganali in misura ridotta; occorreva , inoltre, tener conto sia degli elementi indiziari che deponevano per la falsità dei certificati di importazione utilizzati dalla società, sia delle peculiari caratteristiche del giudizio di rinvio e del divieto di assunzione di nuove prove in appello. Ravvisava, peraltro, l’esistenza di uno stato di insolvenza della compagine in stato di liquidazione, posto che l’esposizione debitoria desumibile dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e dagli accertamenti della Guardia di Finanza non trovava capienza nell’attivo patrimoniale, che risultava del tutto ipotetico, dato che era costituito esclusivamente da crediti controversi, ed era comunque inferiore all’ingente entità del passivo. 3. Per la cassazione delladecisione di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 luglio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Gli intimati Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 7 l. fall. e 24 Cost., perché la richiesta di fallimento era stata presentata dal P.M. in assenza delle condizioni legittimanti previste da tale norma. Non giustificavano, infatti, una simile iniziativa né il richiamo a un procedimento penale che era stato definito sette anni prima del deposito della richiesta, con sentenza assolutoria irrevocabile, né il riferimentoal “fascicolo 6918/2017 mod. 45”, che era privo di qualsiasi allegazione specifica concernente il collegamento tra la richiesta di fallimento e una delle situazioni tipizzate dall’art. 7 l. fall. Il riscontro della notitia decoctionisnel corso di un procedimento penale – in tesi di parte ricorrente - deve essere caratterizzato, affinché il potere del P.M. non venga esercitato in modo incontrollato e arbitrario, da approfondimenti investigativi che costituiscano uno sviluppo dell’attività di indagine penalesvolta e si colleghino strettamente con le risultanze già acquisite nel corso della stessa; il registro modello 45, attenendo ad atti non costituenti notizie di reato, non può quindi assurgere a fonte di legittimazione per il P.M., dato che la prescrizione normativa fa riferimento a una notizia appresa nel corso di un procedimento penale. 5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. 26407/2021, Cass. 646/2019, Cass. 20400/2017, Cass.23391/2016, Cass. 10679/2014) che la ratiodell'art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M.alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; di conseguenza il riferimento contenuto nel n. 1) dell'art. 7 l. fall. al riscontro della notitia decoctionis «nel corso di un procedimento penale» non deve essere interpretato nel senso riduttivo prospettato nel motivo di ricorso, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi. Da questi principi discende l’infondatezza di entrambi gli assunti illustrati dal mezzo in esame, da un lato perché l'esito del procedimento penale nel corso del quale il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis è privo di rilevanza sulla regolarità del procedimento prefallimentare instaurato a seguito della richiesta, atteso che l'unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento è costituito dall'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, dall’altro perché, una volta inteso il senso della norma nel modo appena illustrato, la decozione ben può emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cd. modello 45), che costituisce comunque un’occasione nella quale il magistrato requirente, nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali, ha appreso la notitia decoctionis (v. Cass. 26407/2021). 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 5 e 15 l. fall. e 2490 cod. civ., in quanto la Corte d’appello, nel valutare la situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, non si è uniformata ad un univoco parametro valutativo ed accertativo per la valutazione dello stato di insolvenza, ma ha assunto conclusioni antitetiche, in termini prognostici, nella considerazione dell’attivo disponibile e del passivo da soddisfare, ritenendo da un lato del tutto eventuali poste attive future introitabili dalla deducente ancora oggetto di accertamento in sede giudiziale, pur in presenza di pronunzie favorevoli alla stessa, dall’altro corretta la considerazione di dazi doganali la cui effettiva debenza doveva ancora essere accertata a seguito della cassazione con rinvio della decisione impugnata. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione, falsa interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 384 cod. proc. civ., a causa dell’erronea valutazione del contenuto della sentenza n. 25587/2017 di questa Corte, alla quale i giudici distrettuali – in tesi – hanno attribuito una valenza probatoria che invece non aveva, dato che la decisione si è limitata ad annullare con rinvio la statuizione di merito impugnata, per vizio di motivazione, pronunziandosi in ordine al riparto dell’onere probatorio e non già enunciando un principio di diritto, come tale vincolante exart. 384 cod. proc. civ. In questo modo la Corte di merito non ha correttamente esercitato, con logicità e coerenza, i propri autonomi poteri di valutazione del materiale probatorio acquisito, trascurando di verificarne la rilevanza, così come non ha considerato che nell’ambito del giudizio di rinvio rimaneva salva e impregiudicata per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la facoltà di fornire la prova tanto della propria buona fede nell’acquisto dei documenti abilitativi per l’importazione, quanto dell’obiettiva non verificabilità della loro falsità all’atto del loro acquisto, al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impositivi daziari. Di conseguenza, risultava errata l’individuazione dell’importo dei debiti scaduti e non pagati tenuta in considerazione ai fini di affermare l’esistenza della condizione di insolvenza. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili. 7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la verifica, ex art. 5 l. fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe (Cass.5215/2008). L’accertamento di uno stato di insolvenza sottende, quindi, un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, alla luce di una valutazione della sua situazione complessiva: quanto ai debiti, il relativo computo non deve limitarsi alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma va esteso a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (Cass. 23437/2017). 7.2 La Corte d’appello, preoccupandosi correttamente di verificare, in presenza di un reclamo concernente una società in liquidazione, se il patrimonio sociale avrebbe consentito di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (si veda in questo senso, per tutte, Cass.28193/2020), era chiamata a fare applicazione dei principi appena enunciati, i quali richiedono al giudice di merito di procedere a un accertamento incidentale al fine di verificare, dalle complessive risultanze istruttorie, la ragionevole certezza ed entità tanto delle esposizioni debitorie dell’imprenditore, quanto delle disponibilità economiche che possano essere utilizzate per far fronte alle stesse. Nell’ambito di questo accertamento incidentale la Corte di merito, dapprima, ha effettuato una valutazioneprognostica sfavorevole per la reclamante dell’esito del giudizio di rinvio relativo all’impugnazione di inviti di pagamento per dazi doganali evasi sulla base di titoli di importazione ritenuti falsi, ritenendo la stessa potenzialmente assorbente, stantel’imponente entità dell’importo già iscritto a ruolo. Ha comunque constatato, successivamente ed in via aggiuntiva ed autonoma, che la reclamante, non avendo la disponibilità di beni mobili o immobili o di rimanenze di magazzino, aveva prospettato l’esistenza di crediti tributari che erano ancora oggetto di contenzioso e risultavano, quindi, del tutto eventuali. Sul fronte del passivo, invece, i giudici distrettuali hanno ritenuto (pag. 8) che l’esposizione debitoria desumibile dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i cui dati, lacunosi ed incongruenti, dovevano essere integrati con le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non trovasse capienza nell’attivo patrimoniale, del tutto ipotetico e “peraltro di importo inferiore all’ingente entità dei debiti”. 7.3 I mezzi in esame non pongono in contestazione gli argomenti illustrati dal collegio del reclamo in ordine all’inattendibilità, di per sé, dei dati contabili di [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al bilancio 2016 ed alla situazione economica e patrimoniale relativa all’anno successivo) e, soprattutto, allo squilibrio fra l’esposizione debitoria della compagine, per come risultante dagli accertamenti integrativi della Guardia di Finanza, e l’attivo disponibile, di importo, oltre che ipotetico, anche inferiore. Ora, nel caso in cui la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass., Sez. U, 7931/2013; nello stesso senso Cass. 16314/2019, Cass. 4293/2016). Ne discende l’inammissibilità di entrambi i mezzi, i quali, aggredendo soltanto la prima ratio decidendi, finiscono per appuntarsi su questioni prive di rilievo ai fini dell’accoglimento del ricorso, stante la mancata impugnazione delle ragioni aggiuntive offerte dalla Corte di merito. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; il loro pagamento andrà eseguito a favore dell’erario, exart. 133 d.P.R. 115/2002, in ragione dell’ammissione della procedura controricorrente al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei p
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