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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 38012/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio del Prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].A, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente on f r domiciliati in ROMA, AVOU rA presso lafe,CUR2n2 , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 203/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12506 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- Ritenuto che Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. diretto al Tribunale di Siracusa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietari esclusivi dell'immobile sito in Floridia (SR), occupato senza titolo da [OSCURATO:PERSONA], domandavano la condanna di quest'ultima al rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni.

La convenuta si costituiva con comparsa di risposta e contestava le domande proposte dagli attori.

Ordinato il mutamento del rito, il giudice, con provvedimento del 1.10.2016, disponeva che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovessero il procedimento di mediazione non ancora espletato.

Il giorno 7.2.2017 gli attori depositavano telematicamente agli atti del giudizio il "verbale di mancato accordo" dall'organismo di conciliazione.

Ciò non ostante, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la sentenza n° 1782/2018 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale dichiarava improcedibile il giudizio per omesso sostanziale espletamento del procedimento di mediazione, condannando gli attori alle spese in favore della convenuta.

Contro la suddetta sentenza i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di Catania.

La Corte d'Appello di Catania con sentenza n° 203/2021 accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della prima pronuncia, condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile conteso e alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado.

La Corte osservava che la presenza delle parti dinanzi al mediatore non è da ritenere condizione di efficacia della mediazione purché, come nel caso di specie, esse abbiano conferito apposita valida procura speciale.

Nel merito la Corte accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile ma rigettava la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento non avendo provato la parte attrice il danno-conseguenza, ossia l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito a causa dall'occupazione abusiva.

Avverso suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

Gli intimati hanno proposto ricorso incidentale.

Il collegio si è riconvocato in data 16.12.2022 Considerato che Il collegio ritiene che non sussistono in presupposti perché il ricorso sia deciso in sesta sezione P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio del Prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].A, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente on f r domiciliati in ROMA, AVOU rA presso lafe,CUR2n2 , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 203/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12506 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- Ritenuto che Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. diretto al Tribunale di Siracusa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietari esclusivi dell'immobile sito in Floridia (SR), occupato senza titolo da [OSCURATO:PERSONA], domandavano la condanna di quest'ultima al rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva con comparsa di risposta e contestava le domande proposte dagli attori. Ordinato il mutamento del rito, il giudice, con provvedimento del 1.10.2016, disponeva che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovessero il procedimento di mediazione non ancora espletato. Il giorno 7.2.2017 gli attori depositavano telematicamente agli atti del giudizio il "verbale di mancato accordo" dall'organismo di conciliazione. Ciò non ostante, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la sentenza n° 1782/2018 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale dichiarava improcedibile il giudizio per omesso sostanziale espletamento del procedimento di mediazione, condannando gli attori alle spese in favore della convenuta. Contro la suddetta sentenza i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di Catania. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n° 203/2021 accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della prima pronuncia, condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile conteso e alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado. La Corte osservava che la presenza delle parti dinanzi al mediatore non è da ritenere condizione di efficacia della mediazione purché, come nel caso di specie, esse abbiano conferito apposita valida procura speciale. Nel merito la Corte accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile ma rigettava la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento non avendo provato la parte attrice il danno-conseguenza, ossia l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito a causa dall'occupazione abusiva. Avverso suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. Gli intimati hanno proposto ricorso incidentale. Il collegio si è riconvocato in data 16.12.2022 Considerato che Il collegio ritiene che non sussistono in presupposti perché il ricorso sia deciso in sesta sezione P.Q.M. La Corte dispone il rinvio de
Sentenza Cassazione n. 38012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris