CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026Data pubblicazione 02/08/20261. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2021 dinanzi alTribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio l'[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e l'Assistenza deiSordi (ENS) esponendo di aver lavorato presso la SezioneProvinciale di Foggia dal 20 novembre 2007 al 15 ottobre 2015,dapprima senza contratto scritto e poi - dal 29 maggio 2008 -in forza di un contratto di collaborazione a progetto, in realtàdissimulante un rapporto di lavoro subordinato. Ha chiesto,quindi, in via principale, l'accertamento della natura subordinatadel rapporto e la condanna dell'ENS al pagamento di differenzeretributive per € 94.041,00 e TFR per € 11.215,00. In viasubordinata, la condanna dell'ENS al pagamento dei compensicontrattuali rimasti insoluti per cinque mensilità.Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 434/2022, ha rigettatola domanda principale ritenendo maturata la decadenza ex art.32 L. n. 183/2010 e accolto la domanda subordinata.2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 163/2024, purritenendo insussistente la decadenza – non applicabile alladomanda di accertamento della subordinazione - ha esaminatonel merito la pretesa principale e l'ha respinta, confermandol'accoglimento della sola domanda subordinata.2.1. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.l'[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi haresistito con controricorso assistito da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni.Numero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 61,62 e 69 D.Lgs. n. 276/2003: assume il ricorrente che la Corted'Appello avrebbe riconosciuto l'esistenza del progetto in sensosolo formale, omettendo di verificare il requisito sostanzialedella specificità. Il progetto - testualmente riportato in sentenza- descriveva l'attività del collaboratore come volta a «realizzaree promuovere presso le istituzioni locali e i privati iniziative eprogetti» utili all'integrazione dei sordi e al superamento dellebarriere della comunicazione; obiettivo che, ad avviso delricorrente, coinciderebbe con l'oggetto sociale dell'ENS,rendendo il progetto privo di specificità e quindi inesistente aisensi dell'art. 69 cit.2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art.1363 c.c. sostenendosi che la Corte d'Appello, esaminando soloil «progetto» e non tutte le clausole contrattuali, avrebbe violatoil canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva. Inparticolare, si deduce che dalla lettura integrale del contratto -e non solo della pagina contenente il progetto - emergerebbeche il preteso progetto non era altro che l'oggetto socialedell'ENS.2.1.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico – sistematiche, non possono essere accolti.Va premesso, in punto di ricostruzione processuale della vicendae per quanto qui rileva, che la Corte territoriale ha ritenuto inprimo luogo che il contratto del 29 maggio 2008 contenesse unprogetto sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 61 D.Lgs.n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della conversioneNumero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026automatica ex art. 69, comma 1; che la prova testimNuomneroia dli era ccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026articolata dal ricorrente fosse generica e inidonea a dimostraregli indici della subordinazione; che, infine, lo Statuto dell'ENS,in particolare l'art. 49, confermasse la natura autonoma delrapporto, descrivendo funzioni (partecipazione con votoconsultivo alle riunioni, cura degli atti sotto propriaresponsabilità, firma di ordinativi, sovrintendenza sugli uffici)incompatibili con l'assoggettamento al potere direttivo edisciplinare tipico della subordinazione.La fattispecie è regolata, ratione temporis, dal D.Lgs. n.276/2003 nella formulazione anteriore alle modifiche introdottedalla L. n. 92/2012. L'art. 61, comma 1, richiedeva, per la validainstaurazione di un contratto a progetto, che l'attività delcollaboratore fosse riconducibile «a uno o più progetti specificio programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committentee gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione delrisultato». L'art. 62 prescriveva la forma scritta e l'indicazione,tra l'altro, della durata, del progetto nel suo contenutocaratterizzante, del corrispettivo, delle forme di coordinamentoe delle misure per la salute e sicurezza.L'art. 69, comma 1, prevedeva una presunzione assoluta disubordinazione per i rapporti instaurati senza l'individuazione diuno specifico progetto, con conversione automatica in rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione. Il comma 2 disciplinava invece l'ipotesi -logicamente distinta - in cui, pur sussistendo formalmente unprogetto, il rapporto si fosse in concreto atteggiato comesubordinato: in tal caso, la conversione presupponeva unaccertamento giudiziale condotto secondo i criteri di cui all'art.2094 c.c.Numero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026Questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarNituome roc hdi era ccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026l'assenza del progetto - elemento costitutivo della fattispecie -ricorre sia quando manchi del tutto la pattuizione, sia quando ilprogetto formalmente enunciato risulti privo dellecaratteristiche essenziali di specificità e autonomia (fra le altre,Cass. n. 15141/2023). La specificità va intesa come esattaindividuazione della prestazione richiesta e sua riconducibilità aun risultato finale autonomamente apprezzabile, che ladistingua dalla mera messa a disposizione di energie lavorativenell'attuazione delle ordinarie attività del committente. Tuttavia,il progetto non deve necessariamente inerire ad attivitàeccezionale, originale o del tutto diversa dall'attività d'impresa(Cass. n. 30149/2021).Sotto il profilo processuale, la valutazione circa la conformità delsingolo contratto al modello legale costituisce accertamento difatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede dilegittimità solo attraverso la dimostrazione di un erroreinterpretativo o di un vizio motivazionale, non mediante la meracontrapposizione di una diversa lettura (Cass. n. 15361/2023).2.2. Nella specie, la Corte territoriale non si è arrestata a unaverifica meramente cartolare. Ha preliminarmente richiamato iprincipi di diritto elaborati da questa Corte - ivi compreso quelloper cui il progetto deve essere specifico e autonomo - e li haapplicati al caso concreto, esaminando il testo contrattuale econstatando che esso individuava «pedissequamente i compiti,le responsabilità per la figura del [OSCURATO:PERSONA], gliobiettivi da raggiungere». Ha poi distinto nettamente le dueipotesi dell'art. 69: il comma 1 (conversione automatica),applicabile solo in caso di assenza formale e sostanziale delprogetto, e il comma 2 (accertamento della subordinazione inconcreto), applicabile quando il progetto esiste ma il rapporto siNumero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026Data pubblicazione 02/08/2026sufficientemente specifico e che, pertanto, la conversioneautomatica non potesse operare, residuando semmai l'onereper il lavoratore di provare la subordinazione in concreto, onererimasto insoddisfatto nella specie secondo la valutazione dellaCorte che, in quanto non implausibile, deve ritenersi sottratta alsindacato di legittimità.In particolare, la Corte ha ritenuto che la prova per testiarticolata dal Fiscarelli fosse del tutto generica e che nonavrebbe potuto condurre ad evincere la sottoposizione delricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoroné gli altri indici connotativi del rapporto di lavoro subordinatoemergendo, invece, anche dalla lettura dello Statuto, laqualificazione del rapporto come autonomo in conformità alprogetto, esistente e specifico.Ciò che il ricorrente contesta non è l'erronea ricognizione dellafattispecie astratta da parte della Corte, ma il risultatodell'applicazione di quella fattispecie al fatto concreto: sostienecioè che, se la Corte avesse correttamente valutato il contenutodel progetto, avrebbe dovuto concludere per la sua coincidenzacon l'oggetto sociale. Ma tale censura - che non denuncia unerrore di diritto bensì un preteso errore di fatto nellasussunzione - è estranea al perimetro del vizio di violazione dilegge e si risolve in una inammissibile richiesta di riesame delmerito (Cass. n. 24837/2020; Cass. n. 27911/2018).2.3. L'interpretazione del contratto, poi, è attività riservata algiudice di merito, le cui determinazioni sono censurabili in sededi legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneuticacontrattuale o per vizi di motivazione. La parte che denunci unerrore interpretativo ha l'onere non solo di enunciare il canoneassertivamente violato, ma anche di specificare in qual modo eNumero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discNoumsterao tdoi r,a ccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversainterpretazione (Cass. n. 5836/2018).Nel caso in esame, il ricorrente trascrive l'intero testocontrattuale (peraltro per la prima volta in questa sede, senzaindicare in quale atto del giudizio di merito il contenuto fossestato ritualmente dedotto) ma non individua quali specificheclausole, lette unitamente al progetto, ne muterebberoirrimediabilmente il senso, né quali ulteriori significati - rimastiinespressi nella sentenza impugnata - emergerebberodall'esame complessivo.La doglianza si esaurisce nell'affermazione apodittica che lalettura integrale del contratto condurrebbe a ritenere il progettocoincidente con l'oggetto sociale, senza alcuna concretaindicazione del percorso ermeneutico che avrebbe dovutoseguire la Corte, in presenza di valutazione non implausibilecirca la connotazione autonoma del rapporto in conformità conil progetto, talché, per come formulata, la censura non superala soglia di ammissibilità.3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo costituitodalla corrispondenza tra il progetto contrattuale e lo Statutodell'ENS, documento ritualmente prodotto.Il motivo è inammissibile.Il vizio di omesso esame, nella formulazione successiva allariforma del 2012, è configurabile soltanto con riferimento a un«fatto storico» - principale o secondario - la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo. L'omesso esame di documenti o di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Numero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026Nel caso di specie, la sentenza impugnata non solo Nnuomner o hdi ara ccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026omesso di esaminare lo Statuto, ma lo ha espressamenteanalizzato, trascrivendo il testo dell'art. 49 e traendoneargomenti a sostegno della qualificazione autonoma delrapporto. La Corte ha ritenuto che le funzioni statutarie delSegretario [OSCURATO:PERSONA] - coadiuvare il Presidente, parteciparealle riunioni con voto consultivo, curare gli atti amministrativisotto la propria responsabilità, firmare ordinativi di pagamento,sovrintendere agli uffici, esercitare funzioni di superioritàgerarchica sul personale - fossero incompatibili conl'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare.3.1. La censura del ricorrente non lamenta, in realtà, un omessoesame dello Statuto (che la Corte ha esaminato) ma contesta lavalutazione che la Corte ne ha tratto. Secondo il ricorrente lamera coincidenza del progetto con l'oggetto sociale, pur inpresenza di un compiuto accertamento di merito circa ilcontenuto autonomo del rapporto, la sussistenza del progetto ela struttura dello Statuto, condurrebbe all’inesistenza delprogetto. Non si verte, quindi, in ipotesi di omesso esame di unfatto decisivo, bensì di critica alla valutazione delle provecompiuta dal giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, sostenendo che l'affermazione dell'esistenza di unprogetto specifico sarebbe inconciliabile con lo svolgimento dellefunzioni di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbecontraddittoria perché, partendo da premesse checondurrebbero al riconoscimento della subordinazione, giungealla conclusione opposta.Il motivo è infondato.Numero registro generale 19783/20244.1.Come noto, a seguito della riforma del 2012, il sindacato dNi umero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026legittimità sulla motivazione è circoscritto al «minimoData pubblicazione 02/08/2026costituzionale»: la motivazione è sindacabile soltanto quandomanchi del tutto, sia apparente, presenti un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure sia perplessa oobiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanzadel semplice difetto di sufficienza o di persuasività (Cass., Sez.Un., n. 19881/2014).La sentenza impugnata contiene una motivazione articolata elogicamente strutturata: invero, essa enuncia la normativa e lagiurisprudenza di riferimento, esamina il contratto nei suoielementi essenziali, valuta le richieste istruttorie, analizza loStatuto e le funzioni del [OSCURATO:PERSONA] e trae da talielementi la conclusione che il rapporto si atteggiò in formaautonoma.Non si configura una contraddizione logica nel ritenere - comeha fatto la Corte - che lo svolgimento di funzioni statutarie ditipo organizzativo e rappresentativo, connotate da autonomia eresponsabilità, fosse compatibile con un contratto a progetto eanzi ne confermasse la genuinità.In assenza di puntuali allegazioni in fatto che, nel rispetto deldisposto di cui all’art. 366 c.p.c., avrebbero potuto condurre laCorte a reputare configurabile in termini fattuali la naturasubordinata del rapporto, ed alla luce della ritenuta genericitàed inconferenza della prova articolata sul punto, la circostanzache il ricorrente tragga dalle medesime premesse unaconclusione opposta non rende la motivazione apparente ocontraddittoria, ma semplicemente non condivisa, ciò che nonintegra il vizio denunciato.5. La quinta censura concerne l’omesso esame della delibera n.5 del 16 luglio 2015 del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] ENS - con cui siNumero registro generale 19783/2024disponeva la trasformazione del contratto a progetto in rapportoN umero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026di lavoro subordinato - e della nota del Presidente [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del 15 settembre 2015, che descriveva l'attività quotidiana delsubordinazione.6. Il sesto motivo denunzia ancora l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio con riguardo al rigetto delle richiesteistruttorie ed al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio,con conseguente omessa motivazione.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono inammissibili.Va preliminarmente rilevato come abbiano precisato le SezioniUnite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non soloche sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1,n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi siacompiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate sulimiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nelricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimentoalla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità.D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti dicontenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assoltinecessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati daaltri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso,Numero registro generale 19783/2024dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossaN umero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026alla sentenza impugnata indicando precisamente i fattiData pubblicazione 02/08/2026processuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (explurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).5.1. Nella specie, il ricorrente omette di specificare se e in qualitermini il contenuto dei documenti in questione fosse statoritualmente allegato e discusso nei gradi di merito, in violazionedel principio di specificità dei motivi di cui al richiamato art. 366c.p.c.Come già osservato, d’altro canto, il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. è riferibile esclusivamente all'omessoesame di fatti storici, non di documenti o di argomentazionidifensive. La delibera e la nota presidenziale sono documenti, ela loro pretesa valenza probatoria - anche sotto il profiloconfessorio - attiene alla valutazione del materiale istruttorio,che è attività riservata al giudice di merito.Peraltro, nel caso che qui ne occupa, come rilevato dallo stessoricorrente, la delibera non fu ratificata dal Consiglio Regionale ela nota proveniva da un soggetto (il Presidente [OSCURATO:PERSONA]) il cuioperato era stato disconosciuto dagli organi centrali dell'ENS,circostanze che la Corte territoriale ben avrebbe potutoconsiderare nella valutazione di attendibilità.5.2. Quanto al rigetto delle richieste di prova testimoniale e almancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, sull’assunto chei capitoli di prova fossero specifici e idonei, e che sussistesserocircostanze non contestate dall'ENS tali da integrarequantomeno una «pista probatoria» meritevole diNumero registro generale 19783/2024Numero sezionale 3235/2026approfondimento officioso, va rilevato come la Corte d'NAupmpereo dlli ora ccolta generale 24383/2026Data pubblicazione 02/08/2026abbia motivatamente ritenuto i capitoli di prova generici einidonei, osservando che dalle circostanze articolate nonsarebbe stato possibile ricavare la prova della sottoposizione delconnotativi della subordinazione.Tale valutazione - che si fonda su un apprezzamento dicontenuto e di pertinenza dei capitoli rispetto al themaprobandum - costituisce esercizio della discrezionalità delgiudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ovemotivata, come nella specie.Con riguardo ai poteri istruttori d'ufficio, l'art. 421 c.p.c. -applicabile anche in appello ex art. 437 c.p.c. - attribuisce algiudice del lavoro un potere-dovere di integrazione istruttoriache non ha carattere meramente discrezionale, ma non puòessere esercitato in funzione sostitutiva degli oneri probatoridelle parti.L'esercizio di tali poteri presuppone che le risultanze processualioffrano «significativi dati di indagine», cioè una «pistaprobatoria qualificata» rispetto alla quale appaia doverosol'approfondimento (Cass. n. 30571/2023; Cass. n. 1272/2022).Per censurare in sede di legittimità il mancato esercizio di dettipoteri, il ricorrente deve non solo allegare l'esistenza della«pista probatoria», ma anche dimostrare di avernespecificamente sollecitato l'esercizio nel giudizio di merito, conl'indicazione dei mezzi istruttori e della loro decisività (Cass. n.25374/2017).Nel caso in esame, il ricorrente non adempie a tale onere: nondimostra di aver specificamente sollecitato - in appello -l'esercizio dei poteri officiosi in relazione ai documenti e allecircostanze che ora assume come decisive, né indica i mezziNumero registro generale 19783/2024istruttori concreti che la Corte avrebbe dovuto disporre. INl umero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026motivo si risolve, pertanto, in una generica e inammissibileData pubblicazione 02/08/2026doglianza.5.3.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare leproprie censure mediante ricorso per cassazione, non si èconformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaapparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè,che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr., SU n. 34476 del 2019).6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Numero registro generale 19783/2024Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 24383/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilData pubblicazione 02/08/2026versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio