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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14835/2025

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e, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate.

I difensori osservano che il Regolamento EPPO prevede che la Camera Permanente è incaricata di approvare o respingere le proposte dei Procuratori europei delegati, assicurando così il rispetto delle norme procedurali e delle garanzie stabilite dal regolamento stesso; nel caso in esame, la Camera Permanente aveva deliberato di procedere con l’esercizio dell’azione penale senza offrire a Unione Italiana Vini, così come agli altri imputati, la possibilità di presentare osservazioni o di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione, con violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 41 (42a) della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, che garantisce il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che incidano in modo diretto o individuale sulla posizione giuridica delle persone, società o associazioni interessate; la decisione della Camera Permanente dell’EPPO, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di autorizzare la richiesta di rinvio a giudizio, appariva manifestamente illegittima per violazione del principio fondamentale del diritto degli imputati ad essere ascoltati ai sensi degli artt. 41 (2a) e 47 CDFUE nonché del loro diritto di difesa ai sensi dell’art. 6 CEDU e agli artt. 35 e 36 del Regolamento EPPO, con la precisazione che le garanzie assicurate dall’ordinamento interno, quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potevano considerarsi sovrapponibili rispetto al diritto sopra invocato; poiché l’intero procedimento penale era affetto da illegittimità, è quindi doveroso che questa Corte, quale giudice di ultima istanza, rimetta la questione di diritto al vaglio decisionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

1.4. Falsa applicazione dell’esimente prevista dall’art. 195, par. 3, lett. c) del Regolamento UE n. 1046/2018 sull’applicazione ratione materiae della nozione di profitto nei bandi di sovvenzione diretta dell’Unione Europea (con particolare riferimento al Programma UE denominato “Horizon 2020”) e sull’applicabilità a Unione Italiana Vini della predetta esimente, che avrebbe escluso il presupposto dell’ingiusto profitto del reato contestato; l’ordinanza impugnata, a pag.4, si era limitata ad affermare che “la questione relativa alla qualificazione di UIV quale Ente senza scopo di lucro con conseguente non applicabilità dei divieti previsti dal Regolamento n. 1046 del 2018 costituisce all’evidenza un profilo di merito attinente alla configurabilità del reato contestato e che sarà oggetto di valutazione sulla scorta dell’intero fascicolo processuale”, argomento di per sé assolutamente inidoneo a giustificare la mancata disamina di tale profilo di diritto dell’Unione, che rendeva quindi l’ordinanza del 14 novembre 2024 viziata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 par. 3 lett. c) del Regolamento n. 1046/2018 e per inosservanza del più generale principio di primato del diritto comunitario.

I difensori, pertanto, chiedono a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se l’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. debba essere interpretato in maniera da permettere ai soggetti che hanno beneficiato di una sentenza di applicazione della pena, di poter ricorrere al giudice di ultima istanza in sede nazionale facendo valere la violazione di norme, regolamenti e principi del diritto dell'Unione Europea, e più in particolare delle norme citate nelle questioni pregiudiziali seguenti, al fine di richiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

2. in caso di risposta negativa alla questione citata, se l’art 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a camera di consiglio con la loro partecipazione è stata dichiarata inammissibile in quanto non consentita dalle modalità del rito previste dall’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. e comunque tardivamente presentata.

Relativamente al primo ed al quarto motivo di ricorso, è noto che ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Pertanto, poiché i motivi di ricorso sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando gli stessiin nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Il primo motivo, infatti, non è relativo ad una errata qualificazione giuridica, ma contesta la sussistenza del profitto in capo alla società, e quindi si traduce in una censura relativa al fatto che la società non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dell’illecito contestato per mancanza di uno dei requisiti costitutivi della truffa, censura che non può essere proposta alla luce della norma sopra richiamata.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al quarto motivo di ricorso, nel quale viene censurata la sussistenza del profitto per errata applicazione dell’art. 195 par. 3 lett c) Regolamento UE 1046/2018, operazione non consentita nella presente sede perché non rientra nei motivi proponibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis sopra citato.

1.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, deve essere richiamato quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Terza Sezione, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; nella sentenza, la Corte rilevava come fosse “una caratteristica comune dei sistemi di giustizia penale europei il fatto che un imputato ottenga una diminuzione delle accuse o riceva una riduzione della pena in cambio di una dichiarazione di colpevolezza o di un'eccezione di non contestazione dell’accusa prima del processo o di una cooperazione sostanziale con l'autorità inquirente (vedere lo studio di diritto comparato, paragrafi 62-75 sopra; vedere anche, a questo proposito, [OSCURATO:PERSONA] c.

Bulgaria, n. 28674/03, § 17, 27 novembre 2008, e Ruciski c.

Polonia, n. 33198/04, § 12, 20 febbraio 2007).

Non può esserci nulla di improprio nel processo di contrattazione dell'accusa o della pena in sé (vedere, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] (dec.), nn. 24027/07, 11949/08 e 36742/08, CEDU 6 luglio 2010)”; dopo aver rimarcato che la contrattazione del patteggiamento offre gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleggerire il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati, “la Corte ritiene che, quando l'effetto del patteggiamento è che un'accusa penale nei confronti dell'imputato sia determinata attraverso una forma abbreviata di esame giudiziario, ciò equivale, in sostanza, alla rinuncia a una serie di diritti procedurali.

Ciò non può costituire un problema di per sé, poiché né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 impediscono a una persona di rinunciare a tali garanzie di sua spontanea volontà (vedere Scoppola c.

Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 135, 17 settembre 2009).

La Corte osserva a questo proposito che già nel 1987 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva invitato gli Stati membri ad adottare misure volte a semplificare le procedure giudiziarie ordinarie ricorrendo, ad esempio, a processi sommari abbreviati (vedere paragrafo 54 sopra)” (par. 90 e 91).

Pertanto, già dal 2014 nella giurisprudenza europea è stata affermata la compatibilità con i requisiti dell'equità processuale di una forma di definizione del giudizio alternativa al rito ordinario, analoga al "patteggiamento" previsto dal nostro sistema codicistico; ciò comporta che anche le censure sulla violazione dell’art. 41 (2a) della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea siano manifestamente infondate in quanto, in relazione alle garanzie dell'equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la decisione di patteggiamento implichi 5 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate. I difensori osservano che il Regolamento EPPO prevede che la Camera Permanente è incaricata di approvare o respingere le proposte dei Procuratori europei delegati, assicurando così il rispetto delle norme procedurali e delle garanzie stabilite dal regolamento stesso; nel caso in esame, la Camera Permanente aveva deliberato di procedere con l’esercizio dell’azione penale senza offrire a Unione Italiana Vini, così come agli altri imputati, la possibilità di presentare osservazioni o di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione, con violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 41 (42a) della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, che garantisce il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che incidano in modo diretto o individuale sulla posizione giuridica delle persone, società o associazioni interessate; la decisione della Camera Permanente dell’EPPO, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di autorizzare la richiesta di rinvio a giudizio, appariva manifestamente illegittima per violazione del principio fondamentale del diritto degli imputati ad essere ascoltati ai sensi degli artt. 41 (2a) e 47 CDFUE nonché del loro diritto di difesa ai sensi dell’art. 6 CEDU e agli artt. 35 e 36 del Regolamento EPPO, con la precisazione che le garanzie assicurate dall’ordinamento interno, quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potevano considerarsi sovrapponibili rispetto al diritto sopra invocato; poiché l’intero procedimento penale era affetto da illegittimità, è quindi doveroso che questa Corte, quale giudice di ultima istanza, rimetta la questione di diritto al vaglio decisionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 1.4. Falsa applicazione dell’esimente prevista dall’art. 195, par. 3, lett. c) del Regolamento UE n. 1046/2018 sull’applicazione ratione materiae della nozione di profitto nei bandi di sovvenzione diretta dell’Unione Europea (con particolare riferimento al Programma UE denominato “Horizon 2020”) e sull’applicabilità a Unione Italiana Vini della predetta esimente, che avrebbe escluso il presupposto dell’ingiusto profitto del reato contestato; l’ordinanza impugnata, a pag.4, si era limitata ad affermare che “la questione relativa alla qualificazione di UIV quale Ente senza scopo di lucro con conseguente non applicabilità dei divieti previsti dal Regolamento n. 1046 del 2018 costituisce all’evidenza un profilo di merito attinente alla configurabilità del reato contestato e che sarà oggetto di valutazione sulla scorta dell’intero fascicolo processuale”, argomento di per sé assolutamente inidoneo a giustificare la mancata disamina di tale profilo di diritto dell’Unione, che rendeva quindi l’ordinanza del 14 novembre 2024 viziata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 par. 3 lett. c) del Regolamento n. 1046/2018 e per inosservanza del più generale principio di primato del diritto comunitario. I difensori, pertanto, chiedono a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1. se l’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. debba essere interpretato in maniera da permettere ai soggetti che hanno beneficiato di una sentenza di applicazione della pena, di poter ricorrere al giudice di ultima istanza in sede nazionale facendo valere la violazione di norme, regolamenti e principi del diritto dell'Unione Europea, e più in particolare delle norme citate nelle questioni pregiudiziali seguenti, al fine di richiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 2. in caso di risposta negativa alla questione citata, se l’art 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a camera di consiglio con la loro partecipazione è stata dichiarata inammissibile in quanto non consentita dalle modalità del rito previste dall’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. e comunque tardivamente presentata. Relativamente al primo ed al quarto motivo di ricorso, è noto che ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Pertanto, poiché i motivi di ricorso sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando gli stessiin nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Il primo motivo, infatti, non è relativo ad una errata qualificazione giuridica, ma contesta la sussistenza del profitto in capo alla società, e quindi si traduce in una censura relativa al fatto che la società non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dell’illecito contestato per mancanza di uno dei requisiti costitutivi della truffa, censura che non può essere proposta alla luce della norma sopra richiamata. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al quarto motivo di ricorso, nel quale viene censurata la sussistenza del profitto per errata applicazione dell’art. 195 par. 3 lett c) Regolamento UE 1046/2018, operazione non consentita nella presente sede perché non rientra nei motivi proponibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis sopra citato. 1.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, deve essere richiamato quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Terza Sezione, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; nella sentenza, la Corte rilevava come fosse “una caratteristica comune dei sistemi di giustizia penale europei il fatto che un imputato ottenga una diminuzione delle accuse o riceva una riduzione della pena in cambio di una dichiarazione di colpevolezza o di un'eccezione di non contestazione dell’accusa prima del processo o di una cooperazione sostanziale con l'autorità inquirente (vedere lo studio di diritto comparato, paragrafi 62-75 sopra; vedere anche, a questo proposito, [OSCURATO:PERSONA] c. Bulgaria, n. 28674/03, § 17, 27 novembre 2008, e Ruciski c. Polonia, n. 33198/04, § 12, 20 febbraio 2007). Non può esserci nulla di improprio nel processo di contrattazione dell'accusa o della pena in sé (vedere, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] (dec.), nn. 24027/07, 11949/08 e 36742/08, CEDU 6 luglio 2010)”; dopo aver rimarcato che la contrattazione del patteggiamento offre gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleggerire il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati, “la Corte ritiene che, quando l'effetto del patteggiamento è che un'accusa penale nei confronti dell'imputato sia determinata attraverso una forma abbreviata di esame giudiziario, ciò equivale, in sostanza, alla rinuncia a una serie di diritti procedurali. Ciò non può costituire un problema di per sé, poiché né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 impediscono a una persona di rinunciare a tali garanzie di sua spontanea volontà (vedere Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 135, 17 settembre 2009). La Corte osserva a questo proposito che già nel 1987 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva invitato gli Stati membri ad adottare misure volte a semplificare le procedure giudiziarie ordinarie ricorrendo, ad esempio, a processi sommari abbreviati (vedere paragrafo 54 sopra)” (par. 90 e 91). Pertanto, già dal 2014 nella giurisprudenza europea è stata affermata la compatibilità con i requisiti dell'equità processuale di una forma di definizione del giudizio alternativa al rito ordinario, analoga al "patteggiamento" previsto dal nostro sistema codicistico; ciò comporta che anche le censure sulla violazione dell’art. 41 (2a) della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea siano manifestamente infondate in quanto, in relazione alle garanzie dell'equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la decisione di patteggiamento implichi 5 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a
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