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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17964/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le motivate conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 2 maggio 2025, la Corte di Appello di Palermo haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dimesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di furto aggravatoe continuato.

All’imputato è stato contestato di essersi impossessato, al fine ditrarne profitto, di un’ingente quantità di energia elettrica, sottraendola alla rete didistribuzione (a danno di [OSCURATO:SOCIETA].) per alimentare la propriaabitazione e un garage di sua pertinenza siti ad Alimena.La condotta, accertata sino al 7 maggio 2020, è stata qualificata ai sensidegli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 7 e 99 cod. pen., in quanto commessada recidivo reiterato, con violenza sulle cose (manomissione dei sigilli e allacciodiretto alla rete elettrica mediante cavi unipolari) e su beni destinati a pubblicoservizio.

I Giudici di merito, concesse le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, hanno ritenuto provata la penale responsabilità sullascorta del verbale di verifica che attestava l’erogazione abusiva tramite bypass delcontatore, disattendendo la tesi difensiva volta a escludere la natura pubblica delbene sottratto e, conseguentemente, a far valere il difetto di querela.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ildifensore di fiducia dell’imputato, articolando quattro motivi di doglianza, tutti, indefinitiva, volti a far rilevare l’insussistenza della detta aggravante e la correlataimprocedibilità dell’azione penale per difetto di querela.2.1.

Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla commissione del fatto su bene destinato a pubblicoservizio ex art. 625 n. 7 cod. pen.La difesa contesta l’iter logico seguito dalla Corte territoriale che avrebberitenuto l’energia elettrica "sempre" bene destinato a pubblico servizio,indipendentemente dal punto di prelievo.

Il ricorrente evidenzia, al contrario, comedall’istruttoria dibattimentale fosse emerso che l’allaccio abusivo fosse statoeffettuato a valle del contatore condominiale, allorché l’energia era ormaifuoriuscita dalla disponibilità dell’ente erogatore realizzando la cosiddetta traditio;si sarebbe trattato di un bene che avrebbe perduto i connotati pubblicistici perdivenire un bene privato del singolo fruitore.

Tanto determinerebbe l’insussistenzadell’aggravante della destinazione a pubblico servizio (essendo il bene entratonella sfera patrimoniale privata del condominio).2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta procedibilità in assenza di querela.Il ricorrente osserva che, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625n. 7 cod. pen. per le ragioni esposte nel motivo precedente, il reato di furtodegradava a fattispecie procedibile esclusivamente a querela di parte, mai sporta,nel caso di specie, dalla persona offesa, identificata dalla difesa nel condominio.La sentenza impugnata avrebbe reso, al riguardo, una motivazione apparente,omettendo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale.2.3.

Con il terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione circa le modalità del furto e l’individuazione del soggetto passivo.Si ribadisce che la sottrazione, avvenuta mediante collegamento dei cavi alquadro condominiale e non alla rete pubblica, escludeva in radice il danno in capoalla [OSCURATO:SOCIETA].: l’energia prelevata abusivamente dal Moscarinosarebbe stata, infatti, secondo la tesi difensiva, registrata e addebitata alcondominio.

L’omessa valutazione della reale titolarità del bene leso integrerebbei lamentati vizi, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. subito alcun depauperamento.2.4.

Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente e dell’omessapronuncia.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non abbia fornito alcunarisposta effettiva alle specifiche censure mosse in appello riguardanti la distinzionetra rete pubblica e impianto privato condominiale, limitandosi a formule di stilesulla natura intrinseca dell’energia elettrica senza confrontarsi con il dato fattualedel punto di prelievo, decisivo per la qualificazione giuridica del fatto e per laprocedibilità dell’azione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2.

In via preliminare, giova ricordare che il sindacato di legittimità sullamotivazione, nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonconsente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorioné la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudicidi merito.

Il controllo è circoscritto alla verifica della coerenza logica e giuridicadell’apparato argomentativo e della non manifesta illogicità del ragionamentodecisorio, secondo i principi affermati, tra le altre, da Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, e Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Disollecitazione ad una diversa lettura del fatto o in una rivalutazione del materialeprobatorio sono inammissibili.Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).3.

I motivi di ricorso – con cui, in estrema sintesi, si contesta la ritenutaconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., delladestinazione della res sottratta a pubblico servizio, sostenendosi che l’energiaappresa, transitando prima nella cabina condominiale e poi nei relativi contatori,sarebbe ormai entrata nella sfera patrimoniale privata del condominio, conconseguente necessità della querela della persona offesa – possono essereesaminati, data la loro stretta connessione, congiuntamente e vanno rigettati.3.1.

Le doglianze sono, anzitutto, inammissibili nella misura in cui chiedono,in questa sede, un diverso accertamento in fatto circa il punto di prelievodell’energia e, conseguentemente, circa la natura del bene sottratto el’identificazione del soggetto realmente leso.Va ricordato, anzitutto, che il fatto è stato contestato non solo conriferimento all’art. 625, n. 7, cod. pen., ma espressamente come “aggravatoperché commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizioin quanto realizzato con allaccio diretto alla rete di distribuzione”.La Corte di appello, nell’esaminare le analoghe censure difensive propostedinanzi ad essa, ha confermato tale ultimo dato, valorizzando, in modo del tuttologico, gli esiti del verbale di verifica e degli accertamenti tecnici: ha, così, ritenutoche l’impossessamento fosse avvenuto mediante bypass del contatore cessato eallaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione, attraverso il collegamento di duecavi unipolari, con conseguente sottrazione in danno del gestore della rete ([OSCURATO:SOCIETA].).

La sentenza d’appello parla, precisamente, di “allaccio direttoalla rete di distribuzione realizzato mediante il collegamento di due cavi unipolari”,ritenendo, poi, giustamente del tutto irrilevante che tale allaccio sia statomaterialmente eseguito all’interno della cabina condominiale.Del resto, chiarissimo era già stato il Tribunale sul punto, evidenziando chela tesi della difesa – secondo cui la persona offesa dal furto sarebbe stata non giàla [OSCURATO:SOCIETA]., bensì il condominio ove era ubicato l’immobile abitato dalMoscarino, era smentita da quanto verificato dai tecnici accertatori, che avevanorappresentato, “chiaramente”, “come l’allaccio insistesse sulla rete pubblica innocumento del gestore sopra indicato”.A fronte di tale ricostruzione, il ricorso si limita a prospettare una diversalettura del fatto (evidenziando l’allaccio “a valle” dell’impianto condominiale),senza, però, addurre in proposito specifici travisamenti della prova nei ristrettilimiti consentiti dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e già ricordati: risolvendosi,in definitiva, nella richiesta di una rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.Al riguardo, è opportuno aggiungere che il vizio di cui all'art. 606, commaprimo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penalesostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessaal caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erroneasussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalladeduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspettodel vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n.47575 del 07/10/2016, P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).3.2.

La tesi difensiva è, poi, infondata sotto altro profilo strettamentegiuridico.Essa assume che l’energia elettrica, una volta oltrepassato il contatorecondominiale, sarebbe “uscita” dalla disponibilità dell’ente erogatore, conrealizzazione di una pretesa traditio e conseguente perdita dei connotatipubblicistici, onde l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo,n. 7, cod. pen.L’assunto non coglie nel segno, poiché confonde un dato tecnico – il puntodell’allaccio – con il criterio giuridico rilevante ai fini della circostanza aggravante,che attiene alla destinazione funzionale del bene al pubblico servizio, e non allasua collocazione rispetto al dispositivo di misurazione.È, infatti, principio consolidato che, in tema di furto di energia elettrica, lanatura pubblicistica del bene discende dalla sua destinazione al servizio dierogazione e non è incisa dalle modalità concrete della captazione, risultandoirrilevante che il prelievo avvenga a valle del contatore o all’interno di impiantiprivati.

In tale prospettiva, è stato affermato che integra il delitto di furto – e nonquello di appropriazione indebita – la condotta del condomino che, medianteallaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energiaelettrica destinata all’alimentazione di impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 115del 7 ottobre 2021, dep. 2022, Insolia, Rv. 282394 - 01).Ne consegue che il punto di prelievo non costituisce parametro idoneo aescludere l’aggravante, dovendosi verificare se la condotta abbia determinatol’indebita apprensione di energia funzionalmente inserita nel circuito didistribuzione del gestore.In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il rapporto tra manomissionedel contatore e sottrazione va ricostruito avuto riguardo ai flussi di energiaerogata, che costituiscono il bene oggetto dell’apprensione e rispetto ai quali deveessere compiuto il giudizio di sussistenza dell’aggravante.

È stato altresì ribaditoche il furto di energia elettrica integra la fattispecie aggravata quando si concretanell’indebita sottrazione dalla rete di distribuzione destinata a una pluralitàindifferenziata di utenti (v., tra le tante, la recente Sez. 5, n. 8122 del 27 gennaio2026, Rv. 289689 - 01).In tale cornice, il richiamo difensivo alla traditio si rivela inconferente, poichéintroduce una categoria civilistica estranea al paradigma della circostanzaaggravante, che richiede unicamente la verifica della destinazione funzionale delbene e della sua indebita distrazione dal pubblico servizio.Né assume rilievo il riferimento contenuto nel capo di imputazione alcontatore, trattandosi di elemento valorizzato con riguardo alla distintaaggravante della violenza sulle cose, e non incidente sulla configurabilitàdell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la quale attienealla destinazione del bene sottratto.Tale conclusione non muta nell’ipotesi in cui la sottrazione sia realizzatamediante manomissione del misuratore.

Come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità, la sottrazione di energia attuata attraverso l’alterazione del contatoreintegra il delitto di furto, atteso che la funzione della misurazione è quella dideterminare la quantità di energia trasferita e, quindi, di delimitare il consensodell’ente erogatore, sicché la condotta dell’agente si configura comeimmediatamente diretta all’impossessamento della res, prescindendo da ogniinduzione in errore del somministrante (Sez.

U, n. 10495 del 9 ottobre 1996,Nastasi, Rv. 206174; Sez. 3, n. 1318 del 24 marzo 2000, Jovanovic, Rv. 217518;Sez. 4, n. 3339 del 22 dicembre 2016, Rifici, Rv. 269013).Va, infine, considerato che la condotta contestata si sostanzia nellasottrazione di energia elettrica in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., soggettopreposto alla gestione di un servizio pubblico essenziale destinato alla collettività,la cui natura pubblicistica trova conferma nelle fonti normative richiamate dallagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29678 del 17 giugno 2025, Rv. 288533- 01).Deve, pertanto, escludersi che il superamento del contatore possa incideresulla qualificazione del bene, non costituendo il punto di prelievo elemento previstodalla norma né parametro idoneo a elidere la destinazione funzionale dell’energiaal pubblico servizio.3.3.

Correttamente, dunque, a fronte dell’accertato bypass del contatore edell’allaccio diretto alla rete, la Corte territoriale ha individuato come personaoffesa il gestore della rete medesima, evidenziando l’allaccio dell'imputato alla retedi distribuzione (seppur materialmente posto in essere all’interno della cabina deicontatori condominiali), traendone corrette determinazioni, in tema di procedibilitàd’ufficio, così uniformandosi al detto indirizzo giurisprudenziale.Ne consegue che la dedotta improcedibilità dell’azione penale per mancanzadi querela e le connesse doglianze circa pretesi vizi motivazionali e violazioni dilegge siano eccezioni infondate: posto, per contro, che la accertata sussistenzadella detta aggravante fa restare il fatto procedibile d’ufficio, come correttamenterilevato – e senza alcuna “motivazione apparente” – dai giudici di merito.4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le motivate conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 maggio 2025, la Corte di Appello di Palermo haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dimesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di furto aggravatoe continuato. All’imputato è stato contestato di essersi impossessato, al fine ditrarne profitto, di un’ingente quantità di energia elettrica, sottraendola alla rete didistribuzione (a danno di [OSCURATO:SOCIETA].) per alimentare la propriaabitazione e un garage di sua pertinenza siti ad Alimena.La condotta, accertata sino al 7 maggio 2020, è stata qualificata ai sensidegli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 7 e 99 cod. pen., in quanto commessada recidivo reiterato, con violenza sulle cose (manomissione dei sigilli e allacciodiretto alla rete elettrica mediante cavi unipolari) e su beni destinati a pubblicoservizio. I Giudici di merito, concesse le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, hanno ritenuto provata la penale responsabilità sullascorta del verbale di verifica che attestava l’erogazione abusiva tramite bypass delcontatore, disattendendo la tesi difensiva volta a escludere la natura pubblica delbene sottratto e, conseguentemente, a far valere il difetto di querela.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ildifensore di fiducia dell’imputato, articolando quattro motivi di doglianza, tutti, indefinitiva, volti a far rilevare l’insussistenza della detta aggravante e la correlataimprocedibilità dell’azione penale per difetto di querela.2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla commissione del fatto su bene destinato a pubblicoservizio ex art. 625 n. 7 cod. pen.La difesa contesta l’iter logico seguito dalla Corte territoriale che avrebberitenuto l’energia elettrica "sempre" bene destinato a pubblico servizio,indipendentemente dal punto di prelievo. Il ricorrente evidenzia, al contrario, comedall’istruttoria dibattimentale fosse emerso che l’allaccio abusivo fosse statoeffettuato a valle del contatore condominiale, allorché l’energia era ormaifuoriuscita dalla disponibilità dell’ente erogatore realizzando la cosiddetta traditio;si sarebbe trattato di un bene che avrebbe perduto i connotati pubblicistici perdivenire un bene privato del singolo fruitore. Tanto determinerebbe l’insussistenzadell’aggravante della destinazione a pubblico servizio (essendo il bene entratonella sfera patrimoniale privata del condominio).2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta procedibilità in assenza di querela.Il ricorrente osserva che, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625n. 7 cod. pen. per le ragioni esposte nel motivo precedente, il reato di furtodegradava a fattispecie procedibile esclusivamente a querela di parte, mai sporta,nel caso di specie, dalla persona offesa, identificata dalla difesa nel condominio.La sentenza impugnata avrebbe reso, al riguardo, una motivazione apparente,omettendo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale.2.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione circa le modalità del furto e l’individuazione del soggetto passivo.Si ribadisce che la sottrazione, avvenuta mediante collegamento dei cavi alquadro condominiale e non alla rete pubblica, escludeva in radice il danno in capoalla [OSCURATO:SOCIETA].: l’energia prelevata abusivamente dal Moscarinosarebbe stata, infatti, secondo la tesi difensiva, registrata e addebitata alcondominio. L’omessa valutazione della reale titolarità del bene leso integrerebbei lamentati vizi, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. subito alcun depauperamento.2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente e dell’omessapronuncia.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non abbia fornito alcunarisposta effettiva alle specifiche censure mosse in appello riguardanti la distinzionetra rete pubblica e impianto privato condominiale, limitandosi a formule di stilesulla natura intrinseca dell’energia elettrica senza confrontarsi con il dato fattualedel punto di prelievo, decisivo per la qualificazione giuridica del fatto e per laprocedibilità dell’azione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2. In via preliminare, giova ricordare che il sindacato di legittimità sullamotivazione, nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonconsente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorioné la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudicidi merito. Il controllo è circoscritto alla verifica della coerenza logica e giuridicadell’apparato argomentativo e della non manifesta illogicità del ragionamentodecisorio, secondo i principi affermati, tra le altre, da Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, e Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Disollecitazione ad una diversa lettura del fatto o in una rivalutazione del materialeprobatorio sono inammissibili.Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).3. I motivi di ricorso – con cui, in estrema sintesi, si contesta la ritenutaconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., delladestinazione della res sottratta a pubblico servizio, sostenendosi che l’energiaappresa, transitando prima nella cabina condominiale e poi nei relativi contatori,sarebbe ormai entrata nella sfera patrimoniale privata del condominio, conconseguente necessità della querela della persona offesa – possono essereesaminati, data la loro stretta connessione, congiuntamente e vanno rigettati.3.1. Le doglianze sono, anzitutto, inammissibili nella misura in cui chiedono,in questa sede, un diverso accertamento in fatto circa il punto di prelievodell’energia e, conseguentemente, circa la natura del bene sottratto el’identificazione del soggetto realmente leso.Va ricordato, anzitutto, che il fatto è stato contestato non solo conriferimento all’art. 625, n. 7, cod. pen., ma espressamente come “aggravatoperché commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizioin quanto realizzato con allaccio diretto alla rete di distribuzione”.La Corte di appello, nell’esaminare le analoghe censure difensive propostedinanzi ad essa, ha confermato tale ultimo dato, valorizzando, in modo del tuttologico, gli esiti del verbale di verifica e degli accertamenti tecnici: ha, così, ritenutoche l’impossessamento fosse avvenuto mediante bypass del contatore cessato eallaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione, attraverso il collegamento di duecavi unipolari, con conseguente sottrazione in danno del gestore della rete ([OSCURATO:SOCIETA].). La sentenza d’appello parla, precisamente, di “allaccio direttoalla rete di distribuzione realizzato mediante il collegamento di due cavi unipolari”,ritenendo, poi, giustamente del tutto irrilevante che tale allaccio sia statomaterialmente eseguito all’interno della cabina condominiale.Del resto, chiarissimo era già stato il Tribunale sul punto, evidenziando chela tesi della difesa – secondo cui la persona offesa dal furto sarebbe stata non giàla [OSCURATO:SOCIETA]., bensì il condominio ove era ubicato l’immobile abitato dalMoscarino, era smentita da quanto verificato dai tecnici accertatori, che avevanorappresentato, “chiaramente”, “come l’allaccio insistesse sulla rete pubblica innocumento del gestore sopra indicato”.A fronte di tale ricostruzione, il ricorso si limita a prospettare una diversalettura del fatto (evidenziando l’allaccio “a valle” dell’impianto condominiale),senza, però, addurre in proposito specifici travisamenti della prova nei ristrettilimiti consentiti dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e già ricordati: risolvendosi,in definitiva, nella richiesta di una rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.Al riguardo, è opportuno aggiungere che il vizio di cui all'art. 606, commaprimo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penalesostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessaal caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erroneasussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalladeduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspettodel vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n.47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).3.2. La tesi difensiva è, poi, infondata sotto altro profilo strettamentegiuridico.Essa assume che l’energia elettrica, una volta oltrepassato il contatorecondominiale, sarebbe “uscita” dalla disponibilità dell’ente erogatore, conrealizzazione di una pretesa traditio e conseguente perdita dei connotatipubblicistici, onde l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo,n. 7, cod. pen.L’assunto non coglie nel segno, poiché confonde un dato tecnico – il puntodell’allaccio – con il criterio giuridico rilevante ai fini della circostanza aggravante,che attiene alla destinazione funzionale del bene al pubblico servizio, e non allasua collocazione rispetto al dispositivo di misurazione.È, infatti, principio consolidato che, in tema di furto di energia elettrica, lanatura pubblicistica del bene discende dalla sua destinazione al servizio dierogazione e non è incisa dalle modalità concrete della captazione, risultandoirrilevante che il prelievo avvenga a valle del contatore o all’interno di impiantiprivati. In tale prospettiva, è stato affermato che integra il delitto di furto – e nonquello di appropriazione indebita – la condotta del condomino che, medianteallaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energiaelettrica destinata all’alimentazione di impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 115del 7 ottobre 2021, dep. 2022, Insolia, Rv. 282394 - 01).Ne consegue che il punto di prelievo non costituisce parametro idoneo aescludere l’aggravante, dovendosi verificare se la condotta abbia determinatol’indebita apprensione di energia funzionalmente inserita nel circuito didistribuzione del gestore.In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il rapporto tra manomissionedel contatore e sottrazione va ricostruito avuto riguardo ai flussi di energiaerogata, che costituiscono il bene oggetto dell’apprensione e rispetto ai quali deveessere compiuto il giudizio di sussistenza dell’aggravante. È stato altresì ribaditoche il furto di energia elettrica integra la fattispecie aggravata quando si concretanell’indebita sottrazione dalla rete di distribuzione destinata a una pluralitàindifferenziata di utenti (v., tra le tante, la recente Sez. 5, n. 8122 del 27 gennaio2026, Rv. 289689 - 01).In tale cornice, il richiamo difensivo alla traditio si rivela inconferente, poichéintroduce una categoria civilistica estranea al paradigma della circostanzaaggravante, che richiede unicamente la verifica della destinazione funzionale delbene e della sua indebita distrazione dal pubblico servizio.Né assume rilievo il riferimento contenuto nel capo di imputazione alcontatore, trattandosi di elemento valorizzato con riguardo alla distintaaggravante della violenza sulle cose, e non incidente sulla configurabilitàdell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la quale attienealla destinazione del bene sottratto.Tale conclusione non muta nell’ipotesi in cui la sottrazione sia realizzatamediante manomissione del misuratore. Come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità, la sottrazione di energia attuata attraverso l’alterazione del contatoreintegra il delitto di furto, atteso che la funzione della misurazione è quella dideterminare la quantità di energia trasferita e, quindi, di delimitare il consensodell’ente erogatore, sicché la condotta dell’agente si configura comeimmediatamente diretta all’impossessamento della res, prescindendo da ogniinduzione in errore del somministrante (Sez. U, n. 10495 del 9 ottobre 1996,Nastasi, Rv. 206174; Sez. 3, n. 1318 del 24 marzo 2000, Jovanovic, Rv. 217518;Sez. 4, n. 3339 del 22 dicembre 2016, Rifici, Rv. 269013).Va, infine, considerato che la condotta contestata si sostanzia nellasottrazione di energia elettrica in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., soggettopreposto alla gestione di un servizio pubblico essenziale destinato alla collettività,la cui natura pubblicistica trova conferma nelle fonti normative richiamate dallagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29678 del 17 giugno 2025, Rv. 288533- 01).Deve, pertanto, escludersi che il superamento del contatore possa incideresulla qualificazione del bene, non costituendo il punto di prelievo elemento previstodalla norma né parametro idoneo a elidere la destinazione funzionale dell’energiaal pubblico servizio.3.3. Correttamente, dunque, a fronte dell’accertato bypass del contatore edell’allaccio diretto alla rete, la Corte territoriale ha individuato come personaoffesa il gestore della rete medesima, evidenziando l’allaccio dell'imputato alla retedi distribuzione (seppur materialmente posto in essere all’interno della cabina deicontatori condominiali), traendone corrette determinazioni, in tema di procedibilitàd’ufficio, così uniformandosi al detto indirizzo giurisprudenziale.Ne consegue che la dedotta improcedibilità dell’azione penale per mancanzadi querela e le connesse doglianze circa pretesi vizi motivazionali e violazioni dilegge siano eccezioni infondate: posto, per contro, che la accertata sussistenzadella detta aggravante fa restare il fatto procedibile d’ufficio, come correttamenterilevato – e senza alcuna “motivazione apparente” – dai giudici di merito.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17964/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris