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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28944/2025

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te ritenuto che le mansioni di Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici siano ascrivibili alla categoria C. Riporta la declaratoria contrattuale,sost enendo che la posizione economica D3 non esprime una maggiore professionalità e che i compiti assegnati di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione di opere e lavori pubblici sono propri dell'area di inquadramento.

Sostiene che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna delle categorie previste dal CCNL 31.3.1999 sono esigibili, in quanto professionalmente equivalenti, e che la posizione economica D3 non costituisce una categoria.

Richiama gli articoli 91, 92 e 100 del d.lgs. n. 81 del 2008, evidenziandoche i compiti indicati richiedono una professionalità che non è quella dei dipendenti inquadrati nell'area C. 3.Le censure, che per ragioni di connessione vanno trattate congiuntamente, sono fondate per quanto di ragione.

Questa Corte ha ricostruito la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative, che trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che "perle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla stessa il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».

Pronunciandosi sulla natura delle posizioni organizzative e sulle condizioni che devono ricorrere affinché la relativa indennità possa essere rivendicata dal dipendente, questa Corte ha da un lato evidenziato che condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive; dall'altro, quanto alla natura dell'istituto, ha rilevato che «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico.

Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto -è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva.» (Cass.

S.U. 18.6.2008 n. 16540 e Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali).

Si è dunque evidenziato che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento (Cass. n. 8141/2018).

Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Si è, pertanto , chiarito che la posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione.

Il ricorso è dunque infondato nella parte in cui sostiene che vi sarebbe necessaria coincidenza tra direzione dell’ufficio e posizione organizzativa.

Infatti la distinzione tra profilo professionale e posizione organizzativa èpoi alla base dell’orientamento secondo cui le posizioni organizzative possono, e non devono, essere istituite dall’ente; è dunque smentito l’assunto del ricorrente, secondo cui l’attività di direzione di un ufficio o di un servizio può sussistere solo se per quell’ufficio è stata prevista e assegnata una posizione organizzativa.

Riguardo al [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha evidenziato (v.

Cass. n. 22405/2020)che il CCNL del 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione professionale, ha introdotto (con l'art. 3) l'inquadramento del personale non dirigenziale in quattro categorie, progressivamente dalla lettera A alla lettera D, prevedendo per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e seguenti; d i qui il superamento del sistema delle qualifiche funzionali ed il re-inquadramento del personale in servizio secondo le previsioni di corrispondenza della tabella C allegata al contratto (art. 7).

Ai sensi del richiamato art. 8, comma 1, le posizioni organizzative costituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lettera a); lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione (lettera b); lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lettera c).

A tenore del successivo comma 2, tali posizioni -che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4 CCNL del 6.7.1995 - possono essere assegnate esclusiva mente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui al l'art. 9.

Secondo tali regole, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità; gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi (art. 9, commi 1 e 3).

Alla attribuzione dell'incarico è collegato un trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 10).

Il CCNL del Comparto delle regioni e delle autonomie locali del successivo quadriennio normativo 2002-2005, prevede che: "Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett., b) e c) CCNL 31.3.99 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10e 11 del medesimo CCNL" (art. 10, comma 1); tale disciplina è rimasta in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 5 CCNL 2006/2009, dell'11 aprile 2008.

Si è dunque ribadito che in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico; ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizionenon costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c.e del d . l gs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52,trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27384;Cass. 10 luglio 2019 n. 18561; Cass. 30 marzo 2015, n. 6367 ).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte , ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, n é un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico; per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli artt. 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile. (Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, n. 8836).

Si è dunque ribadito che il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; pertanto mentre l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell'incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l'amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n. 14472).

Si è poiescluso che all’inquadramento nella posizione economica D3 debba corrispondere la responsabilità di un servizio, ponendosi tale conclusione in contrasto con il dettato degli artt. 8 e 9 del CCNL del 31 marzo 2009, che escludono ogni possibilità di conseguire - o comunque di mantenere - la posizione organizzativa fuori dalle procedure in essi stabilite.

Nel nuovo sistema di classificazione, ai sensi dell'art. 3 del predetto CCNL, ciascuna categoria individua mansioni professionalmente equivalenti e nel suo ambito sono individuate posizioni differenziate unicamente sotto il profilo economico,sicché alla posizione economica D3 non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni.

La categoria D, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A al CCNL, non è caratterizzatasolo dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, potendo avere un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo.

4. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto , pur escludendo correttamente che il mancato rinnovo della posizione organizzativa implichi un demansionamento, hapoi ritenuto che la responsabilità del Servizio progettazione e realizzazione opere pubbliche sarebbe spettata al ricorrente “in virtù della sua appartenenza alla categoria D -anzi, D3”, ha affermato che la “qualifica” D3 esprimeuna maggiore professionalità, ha escluso che nell’ambito della categoria D operi il principio di equivalenzaed ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto a destinare il [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D3.

5. Il ricorso è invece infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ascrivibili alla categoria C le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo la declaratoria del CCNL, appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:“- Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; -Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; -Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: -lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. -lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. -lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. -lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.

Ai sensi dell’art. 3 , comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”.

Appartengono invece alla categoria C “ i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: -Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; -Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; -Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: -lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. -lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra,ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”

6. A fronte delle statuizionicontenute nella sentenza impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha svolto le mansioni di Coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori pubblici, di addetto alla redazione del piano di coordinamento e sicurezza, da sottoporre al controllo e all’approvazione dei superiori, il Comune, sul quale gravava l’onere di dimostrare di avere assegnato al [OSCURATO:PERSONA] mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento, si è limitato a fareleva sul tenore del d.lgs. n. 81/2015.

Tale riferimento non è di per sé sufficiente ad escludere il demansionamento rispetto alla categoria C, atteso che ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81/2015, le attività che sono state assegnateal [OSCURATO:PERSONA] possono essere espletate anche con il diploma di geometra, ed il Comune nulla ha dedotto in ordine alla complessità dei singoli piani di sicurezzain concreto affidati al medesimo . 7.Il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati ai punti 3 e 4 e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona,che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ritenuto che le mansioni di Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici siano ascrivibili alla categoria C. Riporta la declaratoria contrattuale,sost enendo che la posizione economica D3 non esprime una maggiore professionalità e che i compiti assegnati di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione di opere e lavori pubblici sono propri dell'area di inquadramento. Sostiene che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna delle categorie previste dal CCNL 31.3.1999 sono esigibili, in quanto professionalmente equivalenti, e che la posizione economica D3 non costituisce una categoria. Richiama gli articoli 91, 92 e 100 del d.lgs. n. 81 del 2008, evidenziandoche i compiti indicati richiedono una professionalità che non è quella dei dipendenti inquadrati nell'area C. 3.Le censure, che per ragioni di connessione vanno trattate congiuntamente, sono fondate per quanto di ragione. Questa Corte ha ricostruito la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative, che trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che "perle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla stessa il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità». Pronunciandosi sulla natura delle posizioni organizzative e sulle condizioni che devono ricorrere affinché la relativa indennità possa essere rivendicata dal dipendente, questa Corte ha da un lato evidenziato che condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive; dall'altro, quanto alla natura dell'istituto, ha rilevato che «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto -è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva.» (Cass. S.U. 18.6.2008 n. 16540 e Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali). Si è dunque evidenziato che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento (Cass. n. 8141/2018). Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. Si è, pertanto , chiarito che la posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione. Il ricorso è dunque infondato nella parte in cui sostiene che vi sarebbe necessaria coincidenza tra direzione dell’ufficio e posizione organizzativa. Infatti la distinzione tra profilo professionale e posizione organizzativa èpoi alla base dell’orientamento secondo cui le posizioni organizzative possono, e non devono, essere istituite dall’ente; è dunque smentito l’assunto del ricorrente, secondo cui l’attività di direzione di un ufficio o di un servizio può sussistere solo se per quell’ufficio è stata prevista e assegnata una posizione organizzativa. Riguardo al [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha evidenziato (v. Cass. n. 22405/2020)che il CCNL del 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione professionale, ha introdotto (con l'art. 3) l'inquadramento del personale non dirigenziale in quattro categorie, progressivamente dalla lettera A alla lettera D, prevedendo per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e seguenti; d i qui il superamento del sistema delle qualifiche funzionali ed il re-inquadramento del personale in servizio secondo le previsioni di corrispondenza della tabella C allegata al contratto (art. 7). Ai sensi del richiamato art. 8, comma 1, le posizioni organizzative costituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lettera a); lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione (lettera b); lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lettera c). A tenore del successivo comma 2, tali posizioni -che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4 CCNL del 6.7.1995 - possono essere assegnate esclusiva mente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui al l'art. 9. Secondo tali regole, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità; gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi (art. 9, commi 1 e 3). Alla attribuzione dell'incarico è collegato un trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 10). Il CCNL del Comparto delle regioni e delle autonomie locali del successivo quadriennio normativo 2002-2005, prevede che: "Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett., b) e c) CCNL 31.3.99 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10e 11 del medesimo CCNL" (art. 10, comma 1); tale disciplina è rimasta in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 5 CCNL 2006/2009, dell'11 aprile 2008. Si è dunque ribadito che in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico; ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizionenon costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c.e del d . l gs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52,trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27384;Cass. 10 luglio 2019 n. 18561; Cass. 30 marzo 2015, n. 6367 ). Anche le Sezioni Unite di questa Corte , ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, n é un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico; per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli artt. 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile. (Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, n. 8836). Si è dunque ribadito che il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; pertanto mentre l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell'incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l'amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n. 14472). Si è poiescluso che all’inquadramento nella posizione economica D3 debba corrispondere la responsabilità di un servizio, ponendosi tale conclusione in contrasto con il dettato degli artt. 8 e 9 del CCNL del 31 marzo 2009, che escludono ogni possibilità di conseguire - o comunque di mantenere - la posizione organizzativa fuori dalle procedure in essi stabilite. Nel nuovo sistema di classificazione, ai sensi dell'art. 3 del predetto CCNL, ciascuna categoria individua mansioni professionalmente equivalenti e nel suo ambito sono individuate posizioni differenziate unicamente sotto il profilo economico,sicché alla posizione economica D3 non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni. La categoria D, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A al CCNL, non è caratterizzatasolo dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, potendo avere un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo. 4. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto , pur escludendo correttamente che il mancato rinnovo della posizione organizzativa implichi un demansionamento, hapoi ritenuto che la responsabilità del Servizio progettazione e realizzazione opere pubbliche sarebbe spettata al ricorrente “in virtù della sua appartenenza alla categoria D -anzi, D3”, ha affermato che la “qualifica” D3 esprimeuna maggiore professionalità, ha escluso che nell’ambito della categoria D operi il principio di equivalenzaed ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto a destinare il [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D3. 5. Il ricorso è invece infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ascrivibili alla categoria C le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la declaratoria del CCNL, appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:“- Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; -Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; -Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: -lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. -lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. -lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. -lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. Ai sensi dell’art. 3 , comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”. Appartengono invece alla categoria C “ i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: -Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; -Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; -Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: -lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. -lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra,ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.” 6. A fronte delle statuizionicontenute nella sentenza impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha svolto le mansioni di Coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori pubblici, di addetto alla redazione del piano di coordinamento e sicurezza, da sottoporre al controllo e all’approvazione dei superiori, il Comune, sul quale gravava l’onere di dimostrare di avere assegnato al [OSCURATO:PERSONA] mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento, si è limitato a fareleva sul tenore del d.lgs. n. 81/2015. Tale riferimento non è di per sé sufficiente ad escludere il demansionamento rispetto alla categoria C, atteso che ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81/2015, le attività che sono state assegnateal [OSCURATO:PERSONA] possono essere espletate anche con il diploma di geometra, ed il Comune nulla ha dedotto in ordine alla complessità dei singoli piani di sicurezzain concreto affidati al medesimo . 7.Il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati ai punti 3 e 4 e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona,che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazi
Sentenza Cassazione n. 28944/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris