CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di tre motivi con i quali si lamenta 1) la mancata dimostrazione che il gasolio trasportato fosse destinato alla rete distributiva nazionale, 2) l'eccesso di potere ascrivibile alla Guardia di Finanza che non solo aveva fermato l'imputato in difetto di flagranza di reato ma aveva condotto le indagini sulla base di semplici supposizioni non suffragate da prove, su cui la Corte di appello aveva fondato la condanna 3) la mancata riqualificazione del fatto nel tentativo, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo ed il secondo motivo, tra loro strettamente connessi, risultano riproduttivi degli stessi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale con corretti argomenti giuridici che vengono solo genericamente contestati dalla difesa peraltro opponendo ad essi elementi fattuali insuscettibili di disamina in questa sede, ma non confutati con l'onere di specificità che l'impugnativa in sede di legittimità richiede; rilevato invero che la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità per il mancato pagamento delle accise sul fatto che l'imputato fosse stato fermato dalla Guardia di Finanza, come supposto dal personale operante e confermato dalle successive analisi chimiche, proprio nell'atto di trasportare gasolio che aveva falsamente dichiarato essere olio lubrificante e dunque nel corretto esercizio delle proprie funzioni, desumendone la sua destinazione al mercato nazionale da una serie di plurime convergenti risultanze, quali il fatto che avesse già venduto il carburante ad una ditta operante in Italia, che il mezzo non era stato mai in precedenza, nonostante i vari viaggi fatti dalla Slovenia, localizzato nell'isola di Malta, che nessuna prenotazione fosse stata effettuata per la prosecuzione del viaggio verso tale destinazione, né tantomeno acquistato un biglietto per l'imbarco di in un veicolo, quale l'autoarticolato di cui era alla guida, di così grandi dimensioni e che si fosse nelle precedenti trasferte fermato in prossimità di un magazzino sito in Aprilia nel quale facevano sosta numerose autobotti per il trasporto di carburante; rilevato che manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo, perfezionandosi il reato in contestazione con l'arrivo del carburante in Italia ove non sia ivi soltanto in transito; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere es