CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del predetto imputato per il tentato furto di merce (un portafogli del valore di 16,95 euro) ai danni del negozio "Zara" (capo A), nonché per le contravvenzioni di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B) e art. 6, comma 3, d Igs. n. 286 del 1998 (capo C). 2. Il ricorrente sviluppa tre motivi in relazione a: ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; mancata valutazione delle dichiarazioni dei testimoni a discarico circa il "giustificato motivo" del porto delle tenaglie e del taglierino; il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, 2. Il primo motivo è infondato. Secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito: - la merce era protetta da barriere sonore antitaccheggio poste all'uscita dal negozio; - non era assicurata una sorveglianza continua, dato che vi era solo un addetto collocato in prossimità dell'uscita. Ala stregua di tali elementi fattuali, la decisione della Corte di appello, di riconoscere la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., è corretta e si pone in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278383). 3. Il secondo motivo, afferente alla "giustificazione" del porto di armi improprie contestato al capo B), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di questioni attinenti al fatto e alla valutazione della prova già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, terza pagina della motivazione). 4. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello ha negato la possibilità di inquadrare il fatto nella previsione dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo ostativo, di per sé, il mero dato della "pluralità delle condotte". La decisione contrasta con il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, secondo cui: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti». 4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezi