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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 36495/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14531/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2020 depositatoi l 19/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 19.4.2021, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato inammissibile la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 87.470,19 (di cui € 86.844,55 richiesto in privilegio ex art.24, comma 33, della legge n.449/1997 ed ex art.2777, ultimo comma, cod.civ.), somma portata dalle cartelle esattoriali n. 117 2019 000356613900 e n. 117 2019 0002721253, e traente origine dalle garanzie deliberate da [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2 comma 100 lett a) L. 662/1996 per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese – in relazione a tre finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. a favore della società poi fallita.

Il Tribunale ha evidenziato, da un lato, che il credito di cui è causa derivava dall’escussione - intervenuta successivamente alla declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. - della garanzia ex L. 662/96 da parte delle banche finanziatrici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (per conto della quale l’Agenzia agiva, quale mandataria) che, avendo pagato alle finanziatrici solo una parte della somma dalle stesse erogate in favore della società poi fallita, non aveva estinto integralmente i crediti dalle stesse insinuati al fallimento, e, dall’altro, che l’art. 61 comma 2° legge fall. non consente al coobligato che abbia soddisfatto il creditore insinuatosi al passivo di esercitare il regresso finchè il credito insinuato non sia integralmente estinto, a nulla rilevando che il pagamento parziale abbia integralmente estinto l’obbligazione del solvens.

Nè a diverse conclusioni poteva addivenirsi in relazione alla natura pubblica della garanzia disciplinata dalla L. 662/1996.

Avverso il già menzionato decreto ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 9 del d.lgs. n.123/1998, dell’art.1203 e 1292 cod.civ., degli artt.61 e 62 legge fall. e dell’art.24, comma 33, della legge n.449/1997.

La ricorrente ha evidenziato che, alla luce della natura pubblicistica del credito della garante [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], avente ex lege natura privilegiata, e della natura autonoma dello stesso, in quanto sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non è applicabile a tale fattispecie l’art. 61 legge fallimentare, non rivestendo la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] la qualità di coobbligato solidale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, 1203 cod. c iv., 61 e 62 legge fall., 24 comma 33 L. 449/97, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ovvero che l’insinuazione al passivo della odierna ricorrente, per conto di BDM-MCC, non dà luogo ad alcuna duplicazione del credito.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che l’art. 2, comma 100, della legge n.662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il [OSCURATO:PERSONA] «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».

Come si evince dall’art.2 del Decreto del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005), che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: a) la «garanzia diretta è concessa» alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) «la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria.

Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese» (comma 2); c) «la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione» (comma 3); d) «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché' continuare a perseguire il debitore principale.

Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.

Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46» (comma 4).

Inoltre, secondo i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi ex d. lgs. n.123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) – ai sensi dell’art.9, commi 4 e 5, «4.

Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.

In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.» Dal predetto complesso assetto normativo si evince quindi che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art.1292 e s. cod.civ. (vedi sul punto, recentemente, Cass. n. 261/2022, non mass.); -in caso di inadempimento delle P.M.I., il soggetto finanziatorepuò rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga, ex art.1203 cod.civ. (si tratta in realtà di una surroga legale o speciale ex art. 662/1996, che trova il proprio fondamento non solo nell’art. 1203 cod. cv., ma anche nella concomitante applicazione della legge speciale); - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d. lgs. n.123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, recentemente, Cass. n. 33369/2023).

Infine, è sufficiente, ai fini del sorgere del credito del Fondo di Garanzia, l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico della P.M.I inadempiente.

In proposito, questa Corte ha già recentemente affermato che :«Il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non originando da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca, non necessita di un formale provvedimento di revoca che faccia venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento» (Cass. n.6508 del 9/3/2020).

Proprio dal quadro normativo sopra esaminato emerge che il Fondo di Garanzia ex L 662/1996 non assume la posizione di coobbligato solidale ex art.1292 e s. cod.civ. in quanto non ha garantito il soggetto finanziato (la P.M.I.), ma il soggetto finanziatore.

Pertanto, sia in relazione a quanto sopra osservato, sia alla luce della natura “pubblicistica” del credito del garante [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), e della natura autonoma dello stesso, in quanto sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art.61, secondo comma, della legge fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.

Né , peraltro, può essere attribuita indiscriminatamente tale qualità a qualsiasi terzo che abbia soddisfatto, seppur non integralmente, il creditore e che fruisca della surroga ex art. 1203 n. 3 cod. civ. (in ordine alla non attribuzione della qualità di coobbligato solidale al terzo datore di ipoteca, vedi Cass. n. 7978/2011).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra illustrate, il Fondo di Garanzia, nell’adempiere per l’intero la propria obbligazione, ha così realizzato il presupposto legale per insinuarsi al passivo in privilegio da “restituzione”, e ciò anche a prescindere dalla soddisfazione integrale dell’istituto di credito, insinuatosi al passivo, che ha erogato il finanziamento alla P.M.I., il cui credito chirografario è comunque estinto in misura corrispondente alle somme allo stesso “rimborsate” dal Fondo di garanzia, con conseguente relativa modifica dello stato passivo (cfr. Cass. n. 1453/2022).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14531/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2020 depositatoi l 19/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 19.4.2021, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato inammissibile la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 87.470,19 (di cui € 86.844,55 richiesto in privilegio ex art.24, comma 33, della legge n.449/1997 ed ex art.2777, ultimo comma, cod.civ.), somma portata dalle cartelle esattoriali n. 117 2019 000356613900 e n. 117 2019 0002721253, e traente origine dalle garanzie deliberate da [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2 comma 100 lett a) L. 662/1996 per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese – in relazione a tre finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. a favore della società poi fallita. Il Tribunale ha evidenziato, da un lato, che il credito di cui è causa derivava dall’escussione - intervenuta successivamente alla declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. - della garanzia ex L. 662/96 da parte delle banche finanziatrici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (per conto della quale l’Agenzia agiva, quale mandataria) che, avendo pagato alle finanziatrici solo una parte della somma dalle stesse erogate in favore della società poi fallita, non aveva estinto integralmente i crediti dalle stesse insinuati al fallimento, e, dall’altro, che l’art. 61 comma 2° legge fall. non consente al coobligato che abbia soddisfatto il creditore insinuatosi al passivo di esercitare il regresso finchè il credito insinuato non sia integralmente estinto, a nulla rilevando che il pagamento parziale abbia integralmente estinto l’obbligazione del solvens. Nè a diverse conclusioni poteva addivenirsi in relazione alla natura pubblica della garanzia disciplinata dalla L. 662/1996. Avverso il già menzionato decreto ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 9 del d.lgs. n.123/1998, dell’art.1203 e 1292 cod.civ., degli artt.61 e 62 legge fall. e dell’art.24, comma 33, della legge n.449/1997. La ricorrente ha evidenziato che, alla luce della natura pubblicistica del credito della garante [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], avente ex lege natura privilegiata, e della natura autonoma dello stesso, in quanto sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non è applicabile a tale fattispecie l’art. 61 legge fallimentare, non rivestendo la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] la qualità di coobbligato solidale. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, 1203 cod. c iv., 61 e 62 legge fall., 24 comma 33 L. 449/97, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ovvero che l’insinuazione al passivo della odierna ricorrente, per conto di BDM-MCC, non dà luogo ad alcuna duplicazione del credito. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati. Va preliminarmente osservato che l’art. 2, comma 100, della legge n.662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il [OSCURATO:PERSONA] «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese». Come si evince dall’art.2 del Decreto del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005), che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: a) la «garanzia diretta è concessa» alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) «la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese» (comma 2); c) «la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione» (comma 3); d) «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46» (comma 4). Inoltre, secondo i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi ex d. lgs. n.123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) – ai sensi dell’art.9, commi 4 e 5, «4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.» Dal predetto complesso assetto normativo si evince quindi che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art.1292 e s. cod.civ. (vedi sul punto, recentemente, Cass. n. 261/2022, non mass.); -in caso di inadempimento delle P.M.I., il soggetto finanziatorepuò rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga, ex art.1203 cod.civ. (si tratta in realtà di una surroga legale o speciale ex art. 662/1996, che trova il proprio fondamento non solo nell’art. 1203 cod. cv., ma anche nella concomitante applicazione della legge speciale); - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d. lgs. n.123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, recentemente, Cass. n. 33369/2023). Infine, è sufficiente, ai fini del sorgere del credito del Fondo di Garanzia, l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico della P.M.I inadempiente. In proposito, questa Corte ha già recentemente affermato che :«Il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non originando da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca, non necessita di un formale provvedimento di revoca che faccia venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento» (Cass. n.6508 del 9/3/2020). Proprio dal quadro normativo sopra esaminato emerge che il Fondo di Garanzia ex L 662/1996 non assume la posizione di coobbligato solidale ex art.1292 e s. cod.civ. in quanto non ha garantito il soggetto finanziato (la P.M.I.), ma il soggetto finanziatore. Pertanto, sia in relazione a quanto sopra osservato, sia alla luce della natura “pubblicistica” del credito del garante [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), e della natura autonoma dello stesso, in quanto sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art.61, secondo comma, della legge fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali. Né , peraltro, può essere attribuita indiscriminatamente tale qualità a qualsiasi terzo che abbia soddisfatto, seppur non integralmente, il creditore e che fruisca della surroga ex art. 1203 n. 3 cod. civ. (in ordine alla non attribuzione della qualità di coobbligato solidale al terzo datore di ipoteca, vedi Cass. n. 7978/2011). Alla luce di tutte le considerazioni sopra illustrate, il Fondo di Garanzia, nell’adempiere per l’intero la propria obbligazione, ha così realizzato il presupposto legale per insinuarsi al passivo in privilegio da “restituzione”, e ciò anche a prescindere dalla soddisfazione integrale dell’istituto di credito, insinuatosi al passivo, che ha erogato il finanziamento alla P.M.I., il cui credito chirografario è comunque estinto in misura corrispondente alle somme allo stesso “rimborsate” dal Fondo di garanzia, con conseguente relativa modifica dello stato passivo (cfr. Cass. n. 1453/2022). Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,
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