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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43874/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art.8.Ivo74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della società Ristosmart s.r.I., al fine di consentire a terzi l'evasine dell'IVA, emetteva 97 fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti della società Andrea II fabbro di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, negando di essere l'autore materiale delle fatture contestate, che sono compilate a mano su un formulario comune, reperibile facilmente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del teste Gallello, utilizzatore delle fatture contestate, le cui dichiarazioni sono contraddittorie e animate da motivi di astio, avendo egli ricevuto le fatture per operazioni inesistenti al fine di "compensare", in modo illecito, il mancato pagamento di opere e lavori effettuati dal Gallello presso i locali della Ristosmart. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, in quanto il giudice a quo ha rigettato la richiesta di chiamare testi a prova contraria che avrebbero potuto confutare quanto affermato dal Gallello.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non è emersa nessuna prova della non riconducibilità del Rizzan delle fatture contestate, né che il Rizzan abbia formalmente disconosciuto la paternità dei documenti in oggetto.

2. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha ritenuto il teste Gallello pienamente attendibile e ha negato che fosse animato da motivi di astio e dalla volontà di accusare il ricorrente, posto che il teste aveva già provveduto a pagare i debiti tributari e che le fatture false erano state emesse dal ricorrente proprio per compensare somme mai versate.

3. Manifestamente infondata è anche la terza doglianza.

Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art.190 cod. proc. pen. (Sez.3, n.17054 del 13/12/2018, Rv. 275904).

Si è inoltre specificato che, affinché la richiesta di prova contraria sia ammissibile, sicché l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio Sez.1, n. 18215 del 11/12/2018, Rv. 27652).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha, con motivazione congrua, affermato l'irrilevanza del teste indicato a prova contraria dal ricorrente, in quanto estraneo all'attività aziendale svolta dall'imputato e quindi inidoneo a fornire elementi probatori.

Peraltro, la Corte territoriale ha anche rilevato che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è del tutto priva di specificazioni, persino dell'indicazione del nominativo del teste. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art.8.Ivo74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della società Ristosmart s.r.I., al fine di consentire a terzi l'evasine dell'IVA, emetteva 97 fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti della società Andrea II fabbro di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, negando di essere l'autore materiale delle fatture contestate, che sono compilate a mano su un formulario comune, reperibile facilmente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del teste Gallello, utilizzatore delle fatture contestate, le cui dichiarazioni sono contraddittorie e animate da motivi di astio, avendo egli ricevuto le fatture per operazioni inesistenti al fine di "compensare", in modo illecito, il mancato pagamento di opere e lavori effettuati dal Gallello presso i locali della Ristosmart. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, in quanto il giudice a quo ha rigettato la richiesta di chiamare testi a prova contraria che avrebbero potuto confutare quanto affermato dal Gallello. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non è emersa nessuna prova della non riconducibilità del Rizzan delle fatture contestate, né che il Rizzan abbia formalmente disconosciuto la paternità dei documenti in oggetto. 2. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha ritenuto il teste Gallello pienamente attendibile e ha negato che fosse animato da motivi di astio e dalla volontà di accusare il ricorrente, posto che il teste aveva già provveduto a pagare i debiti tributari e che le fatture false erano state emesse dal ricorrente proprio per compensare somme mai versate. 3. Manifestamente infondata è anche la terza doglianza. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art.190 cod. proc. pen. (Sez.3, n.17054 del 13/12/2018, Rv. 275904). Si è inoltre specificato che, affinché la richiesta di prova contraria sia ammissibile, sicché l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio Sez.1, n. 18215 del 11/12/2018, Rv. 27652). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha, con motivazione congrua, affermato l'irrilevanza del teste indicato a prova contraria dal ricorrente, in quanto estraneo all'attività aziendale svolta dall'imputato e quindi inidoneo a fornire elementi probatori. Peraltro, la Corte territoriale ha anche rilevato che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è del tutto priva di specificazioni, persino dell'indicazione del nominativo del teste. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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