CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01167/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA'dato avviso alle parti; ^1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 48-479 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si contesta la nullità assoluta e insanabile della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa traduzione dell'imputato detenuto con conseguente mancata partecipazione dello stesso al giudizio, risulta palesemente generico e non autosufficiente, posto che non viene fornita apposita documentazione in ordine a ciò che si deduce e che dai verbali d'udienza non risulta dedotto alcuno stato di detenzione sopravvenuto dell'imputato; peraltro, il difensore, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena chiedendo congiuntamente il rinvio per il deposito della sentenza divenuta irrevocabile, al fine di ottenere l'applicazione della pena in continuazione, in tal modo dimostrando la sussistenza di un valido rapporto fiduciario con l'imputato. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novemb