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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39020/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio contestato e la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, sono privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'assenza di indicazioni da parte del prevenuto circa il luogo, il giorno e le modalità del furto e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e la discrasia con il dispositivo che sembra concederlo, è proposto in difetto di interesse prevalendo il dispositivo nel quale il beneficio risulta concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio contestato e la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, sono privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'assenza di indicazioni da parte del prevenuto circa il luogo, il giorno e le modalità del furto e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e la discrasia con il dispositivo che sembra concederlo, è proposto in difetto di interesse prevalendo il dispositivo nel quale il beneficio risulta concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 39020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris