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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 46610/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che lo ha dichiarato colpevole con condanna alla pena di euro 500,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 392 cod. pen. per aver, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo rivolgersi al giudice, cambiato la serratura dell'abitazione occupata dall'inquilino [OSCURATO:PERSONA] di cui lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione; in Monterotondo nel maggio del 2017.

2. Il ricorrente, per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: - nullità della sentenza per mancato avviso al difensore della fissazione della prima udienza del 18 marzo 2019, evenienza che avrebbe determinato l'assenza dell'imputato: - carenza assoluta di motivazione, erroneità dei presupposti e violazione di legge ex art. 81 e 392 cod. pen. da parte del Tribunale che non avrebbe adeguatamente valutato l'inattendibilità della versione resa in udienza da Rascanu, che aveva omesso di spigare perché avesse affermato della assenza di un regolare contratto tra le parti per l'utilizzo dell'appartamento; dato invece smentito dal ricorrente che aveva posto in visione il negozio ai verbalizzanti intervenuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza appellabile e, pertanto, non ricorribile per cassazione.

L'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. prevede la ricorribilità per cassazione delle sentenze appellabili salvo che, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, il ricorso sia stato presentato per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

Sotto altro profilo l'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che il ricorso per cassazione può essere proposto nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, mentre l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. include tra le sentenze inappellabili le decisioni per cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

2. Poiché nel caso sottoposto a scrutinio è stata applicata la pena della multa ed è stato formulato, seppure in via subordinata ed all'esito dell'assorbente questione processuale tesa alla dichiarazione della nullità della sentenza per omesso avviso al difensore, un motivo specificamente rivolto a censurare carenze della motivazione, deve ritenersi che la sentenza del Tribunale di Tivoli sia appellabile e, in ragione del formulato motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risulti preclusa la ricorribilità diretta per cassazione.

Dello stesso tenore risulta consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che quando il ricorso per cassazione contiene tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).3.

Da quanto sopra consegue la necessità di operare la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. del proposto ricorso per cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso il 27/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che lo ha dichiarato colpevole con condanna alla pena di euro 500,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 392 cod. pen. per aver, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo rivolgersi al giudice, cambiato la serratura dell'abitazione occupata dall'inquilino [OSCURATO:PERSONA] di cui lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione; in Monterotondo nel maggio del 2017. 2. Il ricorrente, per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: - nullità della sentenza per mancato avviso al difensore della fissazione della prima udienza del 18 marzo 2019, evenienza che avrebbe determinato l'assenza dell'imputato: - carenza assoluta di motivazione, erroneità dei presupposti e violazione di legge ex art. 81 e 392 cod. pen. da parte del Tribunale che non avrebbe adeguatamente valutato l'inattendibilità della versione resa in udienza da Rascanu, che aveva omesso di spigare perché avesse affermato della assenza di un regolare contratto tra le parti per l'utilizzo dell'appartamento; dato invece smentito dal ricorrente che aveva posto in visione il negozio ai verbalizzanti intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza appellabile e, pertanto, non ricorribile per cassazione. L'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. prevede la ricorribilità per cassazione delle sentenze appellabili salvo che, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, il ricorso sia stato presentato per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. Sotto altro profilo l'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che il ricorso per cassazione può essere proposto nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, mentre l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. include tra le sentenze inappellabili le decisioni per cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda. 2. Poiché nel caso sottoposto a scrutinio è stata applicata la pena della multa ed è stato formulato, seppure in via subordinata ed all'esito dell'assorbente questione processuale tesa alla dichiarazione della nullità della sentenza per omesso avviso al difensore, un motivo specificamente rivolto a censurare carenze della motivazione, deve ritenersi che la sentenza del Tribunale di Tivoli sia appellabile e, in ragione del formulato motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risulti preclusa la ricorribilità diretta per cassazione. Dello stesso tenore risulta consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che quando il ricorso per cassazione contiene tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).3. Da quanto sopra consegue la necessità di operare la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. del proposto ricorso per cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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