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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36380/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG itk%),Cch‘ii. \ Nki~41 g:t\kg~ Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta dal richiedente.

Il diritto ad un trattamento sanzionatorio non più grave della reclusione per anni trenta è stato limitato a quanti, imputati per delitti astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, fecero istanza di giudizio abbreviato tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, in pendenza delle fasi di merito del procedimento penale a loro carico. [OSCURATO:PERSONA], invece, avanzò richiesta di abbreviato nella pendenza del giudizio di cassazione.

La legge n. 144 del 2000, che ha limitato alle domande di abbreviato proposte durante la pendenza dei giudizi di merito la possibilità di conversione della pena, ha opportunamente tenuto conto della natura del giudizio di cassazione secondo una valutazione di discrezionalità legislativa non censurabile con lo scrutinio di legittimità costituzionale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione e ha proposto la questione di legittimità costituzionale della legge n. 479 del 1999 nella parte in cui prevede limiti temporali per accedere al giudizio abbreviato, in assenza di condanna definitiva e con richiesta di accesso al rito al primo momento utile ovvero proponendo ricorso per cassazione.

Il ricorrente fu condannato all'ergastolo con isolamento diurno con sentenza di primo grado emessa il 18 dicembre 1997, confermata in appello il 26 ottobre 1999.

Successivamente entrò in vigore la

I. n. 479 del 1999 e allora avanzò istanza di abbreviato, dedotta al primo momento utile, e ciò con i motivi di ricorso per cassazione depositati in data 14 febbraio 2000.

Al momento della commissione del fatto, il reato era punibile con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, sicché il dato normativo impediva la scelta del giudizio abbreviato.

Nei termini per proporre ricorso per cassazione intervenne la legge n. 479 del 1999 che modificò il comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo che, in caso di condanna in abbreviato, l'ergastolo era sostituito con la reclusione per anni trenta.

A nulla, dunque, rileva la preclusione di cui alla

I. n. 144 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 82 del 200C), che limitò l'acce al rito ai soli imputati il cui provvedimento penda nelle fasi di merito, e ciò perché Lombardi fece richiesta di ammissione al rito in data 14 febbraio 2000, nella cd. fase intertemporale, ossia prima che la legge disciplinasse le scansioni temporali per la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata. dirimente il fatto che il ricorrente non fu mai ammesso al giudizio abbreviato perché tale condizione gli preclude la possibilità di vantare un diritto alla conversione della pena, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio" - tra le molte, v.

Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Rv. 260787 -.

Il fatto che egli richiese l'ammissione al rito non è elemento sufficiente per accordare una riduzione che ha natura premiale e si ricollega per necessità all'effettivo svolgimento del giudizio nelle forme contratte di cui il beneficio è in qualche modo il corrispettivo.

I limiti che la legge pose alla proponibilità delle domande non furono per nulla irragionevoli, sicché non può essere sospettata di incostituzionalità la relativa disciplina, atteso che quei limiti furono calibrati in riferimento alla possibilità che, in ragione del grado di giudizio a cui era giunto il processo, la richiesta potesse essere in concreto accolta.

È ovvio che la richiesta di rito abbreviato formulata in pendenza del giudizio di cassazione non avesse alcuna ragione di essere, per strutturale incompatibilità delle forme abbreviate con il giudizio di legittimità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ihsk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG itk%),Cch‘ii. \ Nki~41 g:t\kg~ Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta dal richiedente. Il diritto ad un trattamento sanzionatorio non più grave della reclusione per anni trenta è stato limitato a quanti, imputati per delitti astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, fecero istanza di giudizio abbreviato tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, in pendenza delle fasi di merito del procedimento penale a loro carico. [OSCURATO:PERSONA], invece, avanzò richiesta di abbreviato nella pendenza del giudizio di cassazione. La legge n. 144 del 2000, che ha limitato alle domande di abbreviato proposte durante la pendenza dei giudizi di merito la possibilità di conversione della pena, ha opportunamente tenuto conto della natura del giudizio di cassazione secondo una valutazione di discrezionalità legislativa non censurabile con lo scrutinio di legittimità costituzionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione e ha proposto la questione di legittimità costituzionale della legge n. 479 del 1999 nella parte in cui prevede limiti temporali per accedere al giudizio abbreviato, in assenza di condanna definitiva e con richiesta di accesso al rito al primo momento utile ovvero proponendo ricorso per cassazione. Il ricorrente fu condannato all'ergastolo con isolamento diurno con sentenza di primo grado emessa il 18 dicembre 1997, confermata in appello il 26 ottobre 1999. Successivamente entrò in vigore la I. n. 479 del 1999 e allora avanzò istanza di abbreviato, dedotta al primo momento utile, e ciò con i motivi di ricorso per cassazione depositati in data 14 febbraio 2000. Al momento della commissione del fatto, il reato era punibile con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, sicché il dato normativo impediva la scelta del giudizio abbreviato. Nei termini per proporre ricorso per cassazione intervenne la legge n. 479 del 1999 che modificò il comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo che, in caso di condanna in abbreviato, l'ergastolo era sostituito con la reclusione per anni trenta. A nulla, dunque, rileva la preclusione di cui alla I. n. 144 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 82 del 200C), che limitò l'acce al rito ai soli imputati il cui provvedimento penda nelle fasi di merito, e ciò perché Lombardi fece richiesta di ammissione al rito in data 14 febbraio 2000, nella cd. fase intertemporale, ossia prima che la legge disciplinasse le scansioni temporali per la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata. dirimente il fatto che il ricorrente non fu mai ammesso al giudizio abbreviato perché tale condizione gli preclude la possibilità di vantare un diritto alla conversione della pena, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio" - tra le molte, v. Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Rv. 260787 -. Il fatto che egli richiese l'ammissione al rito non è elemento sufficiente per accordare una riduzione che ha natura premiale e si ricollega per necessità all'effettivo svolgimento del giudizio nelle forme contratte di cui il beneficio è in qualche modo il corrispettivo. I limiti che la legge pose alla proponibilità delle domande non furono per nulla irragionevoli, sicché non può essere sospettata di incostituzionalità la relativa disciplina, atteso che quei limiti furono calibrati in riferimento alla possibilità che, in ragione del grado di giudizio a cui era giunto il processo, la richiesta potesse essere in concreto accolta. È ovvio che la richiesta di rito abbreviato formulata in pendenza del giudizio di cassazione non avesse alcuna ragione di essere, per strutturale incompatibilità delle forme abbreviate con il giudizio di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ihsk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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