Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00231/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, per una duplice ragione: innanzitutto, in quanto la relativa doglianza prospettata con l'atto di appello era stata articolata in maniera del tutto generica e, invero, limitata ad una mera finale richiesta (cfr., pag. 6 dell'atto di gravame), a fronte di una esaustiva valutazione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante de qua, dovendosi a tal proposito ribadire che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha formato oggetto specifico e autonomo dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); in secondo luogo, deve sottolinearsi anche che, avendo i giudici di appello confermato la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, come determinata all'esito di un giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche, ed evidenziato l'assenza di elementi per una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, gli stessi hanno implicitamente confutato la possibilità di escludere l'aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., rendendo così una motivazione implicita ma assolutamente univoca ed in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica (qui, tra l'altro, generica) deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 2023), Lakrafy, Rv. 284096 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, per una duplice ragione: innanzitutto, in quanto la relativa doglianza prospettata con l'atto di appello era stata articolata in maniera del tutto generica e, invero, limitata ad una mera finale richiesta (cfr., pag. 6 dell'atto di gravame), a fronte di una esaustiva valutazione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante de qua, dovendosi a tal proposito ribadire che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha formato oggetto specifico e autonomo dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); in secondo luogo, deve sottolinearsi anche che, avendo i giudici di appello confermato la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, come determinata all'esito di un giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche, ed evidenziato l'assenza di elementi per una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, gli stessi hanno implicitamente confutato la possibilità di escludere l'aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., rendendo così una motivazione implicita ma assolutamente univoca ed in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica (qui, tra l'altro, generica) deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 2023), Lakrafy, Rv. 284096 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3
Sentenza Cassazione n. 00231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris