CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 46742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie, con rinvio al GiP del tribunale di Brescia [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con il quale il GUP di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74 del 2000, omettendo di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, alcune delle quali di durata non predeterminata dalla legge, che, ai sensi della suddetta norma, conseguono necessariamente alla condanna per reati di cui al D.Igs. n. 74 del 2000. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie con rinvio al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Effettivamente, il giudice a quo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74/2000, senza nulla aver disposto in ordine alle pene accessorie, in violazione dell'art. 12 D.Ivo 74/2000, norma che stabilisce che la condanna per taluno dei delitti previsti dal suddetto decreto comporta le seguenti pene accessorie: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità dì contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. Si rileva che le pene accessorie omesse si caratterizzano per essere obbligatorie, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna. Ne segue che, ove la Corte di cassazione rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronùncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754) 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in ordine all' omessa statuizione delle pene accessorie, che questa Corte dispone e determina, quanto a quelle temporanee, in sei mesi relativamente alla lett. A), in un anno per le lett. B) e C), oltre all'interdizione perpetua di cui alla lett. D) e alla pubblicazione della sentenza, di cui alla lett. E).[OSCURATO:PERSONA] senza rinvio la sentenza impugnata all'omessa statuizione in ordine alle pene accessorie ex art. 12 D.Igs.74/2000, pene che, quanto a quelle temporanee, determina in sei mesi relativamente alla lett. A), in un anno per le lett. B) e C), oltre all'interdizione perpetua di cui alla lett. D) e alla pubblicazione della sentenza di cui alla lett. E). Così deciso in Roma il 09/07/2024 Il Consigliere estensore