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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 gennaio 2024

Corte di giustizia UE n. 2021/2024

ECLI:EU:C:2024:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0754_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2024 – OG e a. / Commissione (causa C-754/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Regolamento delegato (UE) 2021/2288 e regolamento delegato (UE) 2022/503 – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 14)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamenti che stabiliscono un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario COVID-19 – Assenza d'incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953; regolamenti della Commissione 2021/2288 e 2022/503) (v. punti 26, 28‑33) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) OG, OH, OI e OJ sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 94 del 13.3.2023 .

62022CO0754_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2024 – OG e a. / Commissione (causa C-754/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Regolamento delegato (UE) 2021/2288 e regolamento delegato (UE) 2022/503 – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 14) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamenti che stabiliscono un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario COVID-19 – Assenza d'incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953; regolamenti della Commissione 2021/2288 e 2022/503) (v. punti 26, 28‑33) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) OG, OH, OI e OJ sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 94 del 13.3.2023 .
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