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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 30377/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4590/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 164, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1695/2021 depositata il 03/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il locale Tribunale, pronunciandosi sull’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more del giudizio dichiarata fallita) e dai suoi fideiussori Roberto, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento della somma di 186.514,79 euro a titolo di rimborso di anticipazioni alla società di n. 16 cambiali e n. 70 ricevute bancarie, e sulle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti, per quel che qui interessa, ha: a) rigettato le domande riconvenzionali relative al conto corrente ordinario n. 215946 (ex 279) e ai conti anticipazioni (nn. 1858, 1258363, 34143, 216136, 33374 e n. 287); b) accolto parzialmente le domande riconvenzionali riferite al conto corrente n. 1802, dichiarando la nullità delle clausole di detto contratto che prevedono la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto e, quindi, rideterminato il saldo finale del conto corrente predetto alla data del 31.3.2012, condannando la banca al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. del saldo attivo pari ad € 95.197,16 oltre interessi legali dal 31.3.2012 al soddisfo; c) accolto parzialmente l’opposizione proposta dai sig.ri Schiavo e Mansi, revocando il decreto ingiuntivo nei loro confronti e condannandoli in solido, al pagamento della minor somma di € 91.317,63 in favore della banca,per effetto della compensazione della somma ingiunta di € 186.514,79 con il saldo attivo del conto corrente accertato per € 95.197,16. 2.- Contro la sentenza del Tribunale hanno proposto appello i fideiussori deducendo l’erroneo rigetto per tardività dell’eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa c.c. antitrust (formulata in sede conclusionale), e l’errato accoglimento della domanda della banca stante la mancanza di idonea prova del credito da questa vantato. 2.1 - La Corte territoriale ha respinto tanto il motivo d’appello relativo alla eccepita nullità delle fideiussioni (rilevando che non era stata tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d’Italia 2.5.2005 a comprova della prospettata nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI ivi censurato) quanto il motivo d’appello relativo al deficit probatorio della decisione impugnata, poiché risultavano depositate agli atti 27 distinte di presentazione effetti relative alle ri.ba. per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo, sottoscritte dalla società I.S.C., nonché gli estratti conto trimestrali relativi ai c/c n. 279 n. 287 e ai conti anticipazioni nn. 1858, 1258363, 34143, 216136, 33374, dal 31.3.2002 al 30.6.2003, con certificazione ai sensi della legge bancaria, nonché i documenti depositati in sede monitoria. 3.- Avverso detta sentenza Roberto, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso affidandolo a un solo motivo di cassazione.

Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sul fatto che i ricorrenti non sarebbero legittimati a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, essendo le garanzie da loro rilasciate in favore della Banca contratti autonomi di garanzia, in presenza di clausola di pagamento a semplice richiesta, perché, se detta ipotizzata qualificazione del contratto di fideiussione, non varrebbe certo a inficiare la legittimazione ad causambensì eventualmente a paralizzare la possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale, si tratta di questione del tutto nuova con cui la controricorrente pretenderebbe di introdurre un nuovo thema decidendi che non risulta essere mai stato sottoposto al contradditorio.

2. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli articoli 2697, 1858 e 1853 c.c. per avere la decisione impugnata ritenuto provato il credito della banca su effetti cambiari e ricevute bancarie pur mancando la prova dell’avvenuta anticipazione da parte della banca medesima in favore della cliente.

Con tale motivo i ricorrenti deducono che la Corte non ha considerato che la banca doveva provare l’effettiva anticipazione degli importi portati dai titoli indicati, prova che avrebbe richiesto la produzione del contratto di affidamento, degli estratti dei conti di appoggio e di quelli del conto corrente ordinario;rilevano che le cambiali e le ricevute bancarie, allegate al ricorso per ingiunzione, nonché le 27 distinte di presentazione effetti, sono documenti inidonei alla prova del credito, perché non provano il finanziamento e l’erogazione effettiva delle somme anticipate, ma unicamente il conferimento alla Banca, mandataria all’incasso, del servizio gestione portafogli titoli per la ISC; osservano, poi, che la banca ha allegato gli estratti del c/c ordinario fino alla data del 31.03.2012 mentre i titoli su cui è fondato il decreto ingiuntivo recano tutti data successiva. 2.1 –Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la parte ricorrente non indica né quale fosse il perimetro di contestazione dei fatti allegati ex adverso, e, conseguentemente, quale fosse il thema decidendum delineatosi all’esito del maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado, né quali fossero le specifiche censure mosse nell’atto d’appello a proposito del denunciato deficitprobatorio attribuito alla decisone di primo grado: val quanto dire che il ricorso è al riguardo carente sia del requisito della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, sia del requisito dell’autosufficienza, richiesti entrambi a pena di inammissibilità dall’articolo 366, n. 3 e 6, c.p.c.

D’altronde, quando il ricorso si fondi su documenti, quali quelli che, secondo quanto sostenuto in ricorso, non sarebbero stati idonei a comprovare il credito fatto valere dalla banca, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modo specifico nel ricorso, a pena di inammissibilità, ai sensi del n. 6 della citata disposizione, il che vuol dire: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6597/2023; Cass.n. 26936/2022; Cass. n. 11267/2022; Cass. n. 19048/2016): ed anche tale adempimento non può dirsi compiutamente osservato.

Va da sè che il motivo, nella misura in cui rimette in discussione l’attitudine probatoria della citata documentazione, finisce per degradare in una inammissibile censura alla decisione di merito, ovvero alla ricognizione del materiale probatorio effettuato dal giudice, per di più sulla base dell’inconferente denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., essendo consolidato principio quello per cui in sede di legittimità, la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata o abbia errato nell’applicazione di regole legali sulla interpretazione delle prove, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto in concreto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass.23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass.7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 2.2 – Inammissibile inoltre è la censura articolata sotto il profilo dell’erronea applicazione degli articoli 1858 e 1853 c.c. della quale la ricorrente non offre alcuna illustrazione in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. che richiede, per ogni motivo la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (tra le altre Cass. n.17224 del 18/08/2020). 3.- Il ricorso in definitiva va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate nell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4590/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 164, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1695/2021 depositata il 03/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il locale Tribunale, pronunciandosi sull’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more del giudizio dichiarata fallita) e dai suoi fideiussori Roberto, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento della somma di 186.514,79 euro a titolo di rimborso di anticipazioni alla società di n. 16 cambiali e n. 70 ricevute bancarie, e sulle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti, per quel che qui interessa, ha: a) rigettato le domande riconvenzionali relative al conto corrente ordinario n. 215946 (ex 279) e ai conti anticipazioni (nn. 1858, 1258363, 34143, 216136, 33374 e n. 287); b) accolto parzialmente le domande riconvenzionali riferite al conto corrente n. 1802, dichiarando la nullità delle clausole di detto contratto che prevedono la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto e, quindi, rideterminato il saldo finale del conto corrente predetto alla data del 31.3.2012, condannando la banca al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. del saldo attivo pari ad € 95.197,16 oltre interessi legali dal 31.3.2012 al soddisfo; c) accolto parzialmente l’opposizione proposta dai sig.ri Schiavo e Mansi, revocando il decreto ingiuntivo nei loro confronti e condannandoli in solido, al pagamento della minor somma di € 91.317,63 in favore della banca,per effetto della compensazione della somma ingiunta di € 186.514,79 con il saldo attivo del conto corrente accertato per € 95.197,16. 2.- Contro la sentenza del Tribunale hanno proposto appello i fideiussori deducendo l’erroneo rigetto per tardività dell’eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa c.c. antitrust (formulata in sede conclusionale), e l’errato accoglimento della domanda della banca stante la mancanza di idonea prova del credito da questa vantato. 2.1 - La Corte territoriale ha respinto tanto il motivo d’appello relativo alla eccepita nullità delle fideiussioni (rilevando che non era stata tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d’Italia 2.5.2005 a comprova della prospettata nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI ivi censurato) quanto il motivo d’appello relativo al deficit probatorio della decisione impugnata, poiché risultavano depositate agli atti 27 distinte di presentazione effetti relative alle ri.ba. per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo, sottoscritte dalla società I.S.C., nonché gli estratti conto trimestrali relativi ai c/c n. 279 n. 287 e ai conti anticipazioni nn. 1858, 1258363, 34143, 216136, 33374, dal 31.3.2002 al 30.6.2003, con certificazione ai sensi della legge bancaria, nonché i documenti depositati in sede monitoria. 3.- Avverso detta sentenza Roberto, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso affidandolo a un solo motivo di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sul fatto che i ricorrenti non sarebbero legittimati a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, essendo le garanzie da loro rilasciate in favore della Banca contratti autonomi di garanzia, in presenza di clausola di pagamento a semplice richiesta, perché, se detta ipotizzata qualificazione del contratto di fideiussione, non varrebbe certo a inficiare la legittimazione ad causambensì eventualmente a paralizzare la possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale, si tratta di questione del tutto nuova con cui la controricorrente pretenderebbe di introdurre un nuovo thema decidendi che non risulta essere mai stato sottoposto al contradditorio. 2. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli articoli 2697, 1858 e 1853 c.c. per avere la decisione impugnata ritenuto provato il credito della banca su effetti cambiari e ricevute bancarie pur mancando la prova dell’avvenuta anticipazione da parte della banca medesima in favore della cliente. Con tale motivo i ricorrenti deducono che la Corte non ha considerato che la banca doveva provare l’effettiva anticipazione degli importi portati dai titoli indicati, prova che avrebbe richiesto la produzione del contratto di affidamento, degli estratti dei conti di appoggio e di quelli del conto corrente ordinario;rilevano che le cambiali e le ricevute bancarie, allegate al ricorso per ingiunzione, nonché le 27 distinte di presentazione effetti, sono documenti inidonei alla prova del credito, perché non provano il finanziamento e l’erogazione effettiva delle somme anticipate, ma unicamente il conferimento alla Banca, mandataria all’incasso, del servizio gestione portafogli titoli per la ISC; osservano, poi, che la banca ha allegato gli estratti del c/c ordinario fino alla data del 31.03.2012 mentre i titoli su cui è fondato il decreto ingiuntivo recano tutti data successiva. 2.1 –Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che la parte ricorrente non indica né quale fosse il perimetro di contestazione dei fatti allegati ex adverso, e, conseguentemente, quale fosse il thema decidendum delineatosi all’esito del maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado, né quali fossero le specifiche censure mosse nell’atto d’appello a proposito del denunciato deficitprobatorio attribuito alla decisone di primo grado: val quanto dire che il ricorso è al riguardo carente sia del requisito della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, sia del requisito dell’autosufficienza, richiesti entrambi a pena di inammissibilità dall’articolo 366, n. 3 e 6, c.p.c. D’altronde, quando il ricorso si fondi su documenti, quali quelli che, secondo quanto sostenuto in ricorso, non sarebbero stati idonei a comprovare il credito fatto valere dalla banca, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modo specifico nel ricorso, a pena di inammissibilità, ai sensi del n. 6 della citata disposizione, il che vuol dire: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6597/2023; Cass.n. 26936/2022; Cass. n. 11267/2022; Cass. n. 19048/2016): ed anche tale adempimento non può dirsi compiutamente osservato. Va da sè che il motivo, nella misura in cui rimette in discussione l’attitudine probatoria della citata documentazione, finisce per degradare in una inammissibile censura alla decisione di merito, ovvero alla ricognizione del materiale probatorio effettuato dal giudice, per di più sulla base dell’inconferente denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., essendo consolidato principio quello per cui in sede di legittimità, la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata o abbia errato nell’applicazione di regole legali sulla interpretazione delle prove, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto in concreto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass.23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass.7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 2.2 – Inammissibile inoltre è la censura articolata sotto il profilo dell’erronea applicazione degli articoli 1858 e 1853 c.c. della quale la ricorrente non offre alcuna illustrazione in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. che richiede, per ogni motivo la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (tra le altre Cass. n.17224 del 18/08/2020). 3.- Il ricorso in definitiva va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate nell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific