Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12956/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 893/2019 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.

THD011300181,relativo al periodo d’imposta 2008, notificato il 7 febbraio 2013 alla sig.raBarbara [OSCURATO:PERSONA], con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, aiNumero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026fini IRPEF, IVA e IRAP, componenti reddituali connessi a operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode IVA (c.d. frodecarosello), in cui sarebbe stata coinvolta la società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.unipersonale», della quale la contribuente era unica socia e legalerappresentante.L’accertamento muoveva dal processo verbale di constatazione redattol’11 maggio 2009 dall’Agenzia delle Dogane – Servizio di vigilanzaantifrode, relativo all’attività della suddetta società nel 2008; l’Ufficio,valorizzando l’assenza di struttura societaria e la gestione, in fatto,riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], attribuiva d’ufficio alla medesima la qualifica diimprenditore individuale, imputandole direttamente i redditi dell’attivitàritenuta svolta «dietro lo schermo» societario.La contribuente, dopo aver presentato istanza di accertamento conadesione in data 15 marzo 2013 e non aver poi dato seguito all’invitodell’Ufficio, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale dipassiva, sul presupposto che l’unico soggetto passivo fosse la società eche il PVC fosse stato redatto nei confronti di quest’ultima, con la Nanniindicata quale legale rappresentante.La CTP, con sentenza n. 999/2014, accoglieva il ricorso: riteneva infondatal’eccezione di tardività sollevata dall’Ufficio (in relazione alla sospensionedei termini per effetto dell’istanza di adesione) e, nel merito, reputavaassorbente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, annullandol’avviso impugnato.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, insistendo, in via pregiudiziale,sulla tardività del ricorso introduttivo e, nel merito, sostenendo lacorrettezza dell’imputazione dei redditi alla persona fisica; la contribuentesi costituiva, resistendo, e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.893/2019, depositata il 6 maggio 2019, rigettava l’appello, ritenendo, daNumero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026un lato, infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività e, dall’altro,non condivisibile la tesi dell’Ufficio sull’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA], in proprio,delle obbligazioni tributarie.

Affermava, infatti, la distinta soggettività dellasocietà e l’inopponibilità, ai fini dell’accoglimento dell’appello, della meraconsiderazione che la società fosse stata costituita per separare ilpatrimonio personale da quello sociale; conseguentemente, confermaval’annullamento dell’atto impositivo e disponeva la compensazione integraledelle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che la CTR avrebbeescluso in radice la possibilità di imputare alla persona fisica, qualeeffettivo possessore, i redditi formalmente riferibili alla società,valorizzando in modo meramente «formale» la personalità giuridica el’autonomia patrimoniale della società di capitali.Il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R.n. 600/1973 consentirebbe, anche sulla base di presunzioni gravi, precisee concordanti, di superare schermi interposti e di attribuire i redditi altitolare effettivo, senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia ereale; assume, quindi, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare evalutare, nel merito, gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio a sostegnodell’interposizione, in relazione al riparto dell’onere della prova e ai criterilegali di apprezzamento della prova presuntiva.Il motivo è fondato.Numero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026La CTR ha ritenuto che i rilievi e gli addebiti concernenti l’ipotizzata frodefiscale dovessero, comunque, essere imputati «alla società», affermandoche l’attribuzione d’ufficio alla contribuente della qualifica di imprenditoreindividuale e di distinta partita IVA «non vale ad estinguere, né atrascurare, il soggetto di diritto (…) al quale solo possono essere imputatele obbligazioni tributarie»; ha, inoltre, valorizzato, in termini assorbenti, ladistinta soggettività della società e l’autonomia patrimoniale perfetta dellas.r.l., reputando tali profili, di per sé, ostativi all’imputazione alla personafisica dei redditi formalmente riferibili alla società.Tale impostazione non è conforme al disposto dell’art. 37, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, che, in sede di rettifica o accertamento d’ufficio,consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altrisoggetti quando sia dimostrato – anche sulla base di presunzioni gravi,precise e concordanti – che egli ne è l’effettivo possessore per interpostapersona.

La norma, posta a presidio dell’effettività dell’imposizione, nontollera che lo «schermo» dell’intestazione formale (anche a soggetti dotatidi autonoma personalità giuridica) sia assunto, in astratto, come ragioneostativa all’imputazione sostanziale; impone, invece, al giudice di merito diverificare, alla luce degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione edelle eventuali controprove del contribuente, chi sia il reale titolare deiredditi accertati.In tale direzione, questa Corte ha precisato che, nell’ipotesi diinterposizione di una società di capitali, ai sensi dell’art. 37, comma 3,d.P.R. n. 600/1973, «non ha rilievo il rapporto fiscale» dell’ente interposto,ma quello che fa capo direttamente all’interponente quale effettivopossessore del reddito, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare,anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interpostaall’interponente e, quindi, la relazione di fatto con la fonte del reddito el’effettivo possesso dei redditi formalmente intestati (Cass., Sez. 5, n.Numero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/202616454 del 2025; in termini, Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 33434 del2022; Cass. n. 33457 del 2023).Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la genesisocietaria e l’assenza di struttura organizzativa, ha rigettato l’appellodell’Ufficio facendo discendere, in via generale, dall’esistenza della s.r.l. lanecessaria imputazione esclusiva delle obbligazioni tributarie alla società,senza procedere alla valutazione, in concreto, degli elementi dedotti asostegno dell’interposizione e dell’effettivo possesso dei redditi in capo allacontribuente.

Così decidendo, la CTR ha applicato una regola di dirittodiversa da quella dettata dall’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973,arrestando l’indagine sulla base di un criterio meramente formale eprecludendo l’esame del presupposto applicativo della norma (effettivopossessore), da accertarsi anche mediante presunzioni, ai sensi degli artt.2727 e 2729 c.c., e secondo il riparto dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c.Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, indiversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi aiprincipi sopra richiamati e provveda anche alla regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 893/2019 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. THD011300181,relativo al periodo d’imposta 2008, notificato il 7 febbraio 2013 alla sig.raBarbara [OSCURATO:PERSONA], con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, aiNumero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026fini IRPEF, IVA e IRAP, componenti reddituali connessi a operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode IVA (c.d. frodecarosello), in cui sarebbe stata coinvolta la società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.unipersonale», della quale la contribuente era unica socia e legalerappresentante.L’accertamento muoveva dal processo verbale di constatazione redattol’11 maggio 2009 dall’Agenzia delle Dogane – Servizio di vigilanzaantifrode, relativo all’attività della suddetta società nel 2008; l’Ufficio,valorizzando l’assenza di struttura societaria e la gestione, in fatto,riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], attribuiva d’ufficio alla medesima la qualifica diimprenditore individuale, imputandole direttamente i redditi dell’attivitàritenuta svolta «dietro lo schermo» societario.La contribuente, dopo aver presentato istanza di accertamento conadesione in data 15 marzo 2013 e non aver poi dato seguito all’invitodell’Ufficio, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale dipassiva, sul presupposto che l’unico soggetto passivo fosse la società eche il PVC fosse stato redatto nei confronti di quest’ultima, con la Nanniindicata quale legale rappresentante.La CTP, con sentenza n. 999/2014, accoglieva il ricorso: riteneva infondatal’eccezione di tardività sollevata dall’Ufficio (in relazione alla sospensionedei termini per effetto dell’istanza di adesione) e, nel merito, reputavaassorbente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, annullandol’avviso impugnato.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, insistendo, in via pregiudiziale,sulla tardività del ricorso introduttivo e, nel merito, sostenendo lacorrettezza dell’imputazione dei redditi alla persona fisica; la contribuentesi costituiva, resistendo, e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.893/2019, depositata il 6 maggio 2019, rigettava l’appello, ritenendo, daNumero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026un lato, infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività e, dall’altro,non condivisibile la tesi dell’Ufficio sull’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA], in proprio,delle obbligazioni tributarie. Affermava, infatti, la distinta soggettività dellasocietà e l’inopponibilità, ai fini dell’accoglimento dell’appello, della meraconsiderazione che la società fosse stata costituita per separare ilpatrimonio personale da quello sociale; conseguentemente, confermaval’annullamento dell’atto impositivo e disponeva la compensazione integraledelle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che la CTR avrebbeescluso in radice la possibilità di imputare alla persona fisica, qualeeffettivo possessore, i redditi formalmente riferibili alla società,valorizzando in modo meramente «formale» la personalità giuridica el’autonomia patrimoniale della società di capitali.Il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R.n. 600/1973 consentirebbe, anche sulla base di presunzioni gravi, precisee concordanti, di superare schermi interposti e di attribuire i redditi altitolare effettivo, senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia ereale; assume, quindi, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare evalutare, nel merito, gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio a sostegnodell’interposizione, in relazione al riparto dell’onere della prova e ai criterilegali di apprezzamento della prova presuntiva.Il motivo è fondato.Numero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/2026La CTR ha ritenuto che i rilievi e gli addebiti concernenti l’ipotizzata frodefiscale dovessero, comunque, essere imputati «alla società», affermandoche l’attribuzione d’ufficio alla contribuente della qualifica di imprenditoreindividuale e di distinta partita IVA «non vale ad estinguere, né atrascurare, il soggetto di diritto (…) al quale solo possono essere imputatele obbligazioni tributarie»; ha, inoltre, valorizzato, in termini assorbenti, ladistinta soggettività della società e l’autonomia patrimoniale perfetta dellas.r.l., reputando tali profili, di per sé, ostativi all’imputazione alla personafisica dei redditi formalmente riferibili alla società.Tale impostazione non è conforme al disposto dell’art. 37, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, che, in sede di rettifica o accertamento d’ufficio,consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altrisoggetti quando sia dimostrato – anche sulla base di presunzioni gravi,precise e concordanti – che egli ne è l’effettivo possessore per interpostapersona. La norma, posta a presidio dell’effettività dell’imposizione, nontollera che lo «schermo» dell’intestazione formale (anche a soggetti dotatidi autonoma personalità giuridica) sia assunto, in astratto, come ragioneostativa all’imputazione sostanziale; impone, invece, al giudice di merito diverificare, alla luce degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione edelle eventuali controprove del contribuente, chi sia il reale titolare deiredditi accertati.In tale direzione, questa Corte ha precisato che, nell’ipotesi diinterposizione di una società di capitali, ai sensi dell’art. 37, comma 3,d.P.R. n. 600/1973, «non ha rilievo il rapporto fiscale» dell’ente interposto,ma quello che fa capo direttamente all’interponente quale effettivopossessore del reddito, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare,anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interpostaall’interponente e, quindi, la relazione di fatto con la fonte del reddito el’effettivo possesso dei redditi formalmente intestati (Cass., Sez. 5, n.Numero registro generale 38462/2019Numero sezionale 3604/2026Numero di raccolta generale 12956/2026Data pubblicazione 06/05/202616454 del 2025; in termini, Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 33434 del2022; Cass. n. 33457 del 2023).Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la genesisocietaria e l’assenza di struttura organizzativa, ha rigettato l’appellodell’Ufficio facendo discendere, in via generale, dall’esistenza della s.r.l. lanecessaria imputazione esclusiva delle obbligazioni tributarie alla società,senza procedere alla valutazione, in concreto, degli elementi dedotti asostegno dell’interposizione e dell’effettivo possesso dei redditi in capo allacontribuente. Così decidendo, la CTR ha applicato una regola di dirittodiversa da quella dettata dall’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973,arrestando l’indagine sulla base di un criterio meramente formale eprecludendo l’esame del presupposto applicativo della norma (effettivopossessore), da accertarsi anche mediante presunzioni, ai sensi degli artt.2727 e 2729 c.c., e secondo il riparto dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c.Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, indiversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi aiprincipi sopra richiamati e provveda anche alla regolazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12956/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris